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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1994, n. 650

Misure urgenti in materia di trattamento economico del personale statale e in materia di pubblico impiego.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-11-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/1995)
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Testo in vigore dal:  27-11-1994 al: 25-1-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'uniformità di miglioramento economico per l'anno 1994 tra il personale statale disciplinato ovvero escluso dalle disposizioni sulla contrattazione collettiva di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, e di disciplinare alcuni aspetti indispensabili concernenti la materia del pubblico impiego;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'indennità di vacanza contrattuale di cui al provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1994, è corrisposta fino al 31 dicembre 1994.