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DECRETO-LEGGE 22 novembre 1994, n. 642

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-11-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/1995)
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Testo in vigore dal: 23-11-1994
al: 21-1-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare anche
per  il  corrente  anno  taluni  benefici  fiscali  alle  imprese  di
autotrasporto di cose per conto di terzi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 novembre 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  i
Ministri delle finanze e del tesoro; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi 
  1. Per il primo semestre dell'anno 1994, e' concesso un credito  di
imposta di complessive lire  285  miliardi  a  favore  delle  imprese
nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di  merci  per
conto di terzi, nonche' un contributo per le imprese di autotrasporto
di Paesi membri della  CE,  rapportato  ai  consumi  di  gasolio  per
autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano. 
  2. Il Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  con  proprio
decreto,  ripartisce  i  fondi  disponibili,  tenendo   conto   delle
percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1. 
  3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di  terzi,
iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti
del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui  al  comma
2, e' adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione, di concerto con il Ministro  delle  finanze,  allo
scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere
ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  dell'imposta
locale sui redditi e dell'imposta sul  valore  aggiunto,  nonche'  in
sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate  dai  sostituti
di imposta, sulle retribuzioni  dei  dipendenti  e  sui  compensi  da
lavoro autonomo. 
  4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CE e'  adottato,
nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma
2, apposito decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione,
di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di  consentire  la
concessione di un contributo rapportato ai  consumi  di  gasolio  per
autotrazione per  i  percorsi  effettuati  nel  territorio  italiano,
nell'ammontare e con le modalita' che saranno stabilite nello  stesso
decreto. 
  5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 285 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto  a  lire  70
miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al  capitolo
7294 dello stato di previsione del Ministero dei  trasporti  e  della
navigazione    per    l'anno    medesimo,    all'uopo    intendendosi
corrispondentemente  ridotta  l'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68; quanto a
lire 10 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento  iscritto  al
capitolo 7309 dello stesso stato di previsione per il medesimo  anno,
all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
cui all'articolo 17, comma 1, della legge  4  agosto  1990,  n.  240;
quanto  a  lire  65  miliardi  ed  a  lire  30   miliardi,   mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita'  in  conto  residui  per
l'anno 1994 rispettivamente sui citati capitoli 7294 e 7309, che sono
a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi
ridotte le autorizzazioni di spesa  di  cui  alle  rispettive  citate
leggi; quanto a lire 110 miliardi mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello   stato   di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
tesoro. 
  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.