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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1994, n. 635

Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-11-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/1995)
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Testo in vigore dal:  21-11-1994 al: 20-1-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme sui prezzi di specialità medicinali ad integrazione di quelle di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 518, anche al fine di rendere operative le determinazioni della Commissione unica del farmaco;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In attesa della determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialità medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere a) e b) del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, sono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993.
2. Il prezzo al pubblico delle specialità medicinali per uso umano, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, non dispensabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, è libero.
3. Fino al 20 gennaio 1995, i prezzi delle specialità medicinali di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non possono subire variazioni in aumento rispetto ai prezzi in vigore al 15 settembre 1994.