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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1994, n. 632

Regolamento recante riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/12/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/2005)
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Testo in vigore dal:  2-12-1994 al: 13-12-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 693, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;
Considerato che per effetto delle disposizioni del sopracitato decreto-legge n. 293 del 1994 il Consiglio superiore tecnico è decaduto;
Rilevata l'urgenza di dettare una nuova disciplina per l'organizzazione del Consiglio superiore tecnico in relazione alle rilevanti attribuzioni spettanti allo stesso nei settori delle poste, del bancoposta e delle telecomunicazioni;
Effettuato il prescritto confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1994;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Denominazione ed attribuzioni del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni
1. Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, di cui alla legge 10 dicembre 1975, n. 693, assume la denominazione di Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni deve essere sentito:
a) sui progetti di piani regolatori per i servizi postali e di telecomunicazioni e relative modifiche;
b) sui progetti di piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e relative modifiche;
c) sui programmi e piani di sviluppo degli impianti e dei servizi di telecomunicazioni predisposti da amministrazioni statali, da enti pubblici e dai concessionari dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico;
d) sugli indirizzi riguardanti la struttura tariffaria;
e) sui criteri e sulle modalità di verifica della qualità dei servizi postali e di telecomunicazioni;
f) sugli schemi di convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
g) sugli schemi di convenzioni e accordi con Governi ed organizzazioni estere, o enti internazionali o sovranazionali, interessanti i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;
h) sugli schemi di norme e prescrizioni tecniche, di capitolati tecnici generali e speciali riguardanti le caratteristiche, la normalizzazione e l'omologazione di materiali, impianti ed apparecchiature di qualunque tipo impiegati dall'ente "Poste Italiane" e dai concessionari di servizi postali e di telecomunicazioni ad uso pubblico;
i) sui criteri e sulle direttive per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per il loro coordinamento con quelli predisposti da altri soggetti interessati;
l) sui programmi di istruzione e di aggiornamento professionale del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
3. Il Consiglio ha facoltà di proporre al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni lo svolgimento di indagini tecnico-economiche su proplemi di rilevante interesse per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi postali e di telecomunicazioni.
4. Il Consiglio esprime il parere su ogni altro argomento che gli sia deferito dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e può pronunziarsi sulle questioni, riguardanti direttamente o indirettamente le materie di propria competenza, che le amministrazioni dello Stato, tramite il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sottopongano al suo esame.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il D.L. n. 487/1993 reca: "Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Nota all'art. 1:
- Per la legge n. 693/1975 si veda nelle premesse al presente decreto.