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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 613

Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-11-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2001)
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Testo in vigore dal:  20-11-1994 al: 26-7-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, comma 3, e 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112, recante regolamento concernente istituzione e organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Considerata la necessità di emanare il regolamento previsto dall'art. 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Ritenuto necessario adeguarsi agli indirizzi tracciati dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di contenimento di spesa e di riordino degli organi collegiali;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 25 febbraio 1993 e del 24 giugno 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Iscrizione delle associazioni di volontariato
nell'elenco del Dipartimento della protezione civile
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia.
2. Presso il Dipartimento della protezione civile viene predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di cui al comma 1, a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni medesime, fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. All'iscrizione provvede il Dipartimento della protezione civile sentito il prefetto competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralità, affidabilità e capacità operativa delle associazioni, accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, le associazioni di volontariato di protezione civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2.
La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dei documenti previsti dalla circolare applicativa di cui al successivo comma 5 del presente articolo, deve essere inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
4. Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono presentare la richiesta di cui al comma 3 per il tramite delle associazioni nazionali.
5. Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, provvede all'emanazione di una circolare, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente le modalità procedurali cui debbono attenersi le associazioni di volontariato nella presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo ed all'art. 2, comma 6, del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restanto invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo degli articoli 4, comma 3, e 18 della legge n. 225/1992, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, è il seguente:
"Art. 4 (Direzione e coordinamento delle attività delle previsione, prevenzione e soccorso), comma 3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato".
"Art. 18 (Volontariato). - 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile;
c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266".
- La legge n. 266/1991 è la legge-quadro sul volontariato.
- Il testo dell'art. 11 del D.L. n. 159/1984 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania) è il seguente:
"Art. 11. - Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina organica della materia, e comunque non oltre il 31 marzo 1985, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avvalersi delle prestazioni dei gruppi associati all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, provvedendo, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a rimborsare, sentite le regioni e gli enti locali interessati, le spese nei periodi di impiego degli aderenti alle associazioni di volontariato, ad emanare provvedimenti per garantire il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale, ad adottare misure per la copertura assicurativa degli interessati".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- La legge n. 537/1993 reca: "Interventi correttivi di finanza pubblica".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 266/1994 (Legge-quadro sul volontariato) è il seguente:
"Art. 6 (Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatta richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti".