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LEGGE 8 agosto 1994, n. 504

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca.

note: Entrata in vigore della legge: 20-08-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-8-1994 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio per il 1994 delle imprese di pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 maggio 1994, n. 267.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

POLI BORTONE, Ministro delle

risorse agricole, alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 giugno 1994, n. 424, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1 luglio 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 53. ------------