stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 agosto 1994, n. 497

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

note: Entrata in vigore della legge: 13/8/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  13-8-1994 al: 5-6-2012
aggiornamenti all'articolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, recante disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MARONI, Ministro dell'interno

POLI BORTONE, Ministro delle

risorse agricole, alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: BIONDI



AVVERTENZA:
Il decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 139 del 16 giugno 1994.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 41.