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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 aprile 1994, n. 431

Regolamento recante modificazioni al regolamento sulle modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, adottato con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/7/1994
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vigente al 08/05/2024
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Testo in vigore dal:  20-7-1994

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELL'INTERNO E DI GRAZIA E
GIUSTIZIA
Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, con il quale, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono state disciplinate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del predetto decreto n. 419/1991 le modalità per la gestione del sopra indicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni;
Visto il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive, che ha apportato alcune modificazioni ed integrazioni al citato decreto-legge n. 419/1991;
Visto l'art. 15, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato l'Istituto nazionale delle assicurazioni in società per azioni;
Ritenuta la necessità, in ragione delle predette modificazioni ed integrazioni, di apportare alcune modifiche al citato decreto n. 396/1992, anche al fine di semplificare ed accelerare le procedure per la concessione dell'elargizione;
Considerato che ai sensi del citato art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 419/1991, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente decreto non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 15845 del 2 febbraio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, adottato di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia e recante il regolamento inerente le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, è così modificato:
a) nel comma 1 dell'art. 1 le parole: "presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "presidente, o da un suo delegato, della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.";
b) nel comma 4 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, dopo il punto, le seguenti parole: "La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti e del personale amministrativo in numero non inferiore a due e non superiore a quattro unità, ponendo le relative spese a carico del Fondo.";
c) al comma 5 dell'art. 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni interessate assicurano ogni possibile collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica.";
d) al comma 1 dell'art. 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: " a) accertare, previo espletamento di ogni attività istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge e della relativa provvisionale, così come stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il comitato acquisisce anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto iniziale di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge, una relazione dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, al nesso di causalità, ai singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge, nonché all'entità del danno patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provvede all'invio della relazione in tempo utile al rispetto dei termini del procedimento. Ai fini della relazione, il prefetto può ottenere dall'autorità giudiziaria copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, della legge. Il comitato può inoltre esperire ulteriori accertamenti e richiedere alla competente autorità giudiziaria, nei predetti limiti, copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto;";
e) nell'art. 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: "da assumere" sono aggiunte, prima della virgola, le seguenti: "in ordine alle elargizioni e alle provvisionali";
f) nell'art. 2, comma 1, lettera d), tra le parole: "dell'elargizione" e le parole: "nei casi previsti dalla legge" sono inserite le seguenti: "e della provvisionale";
g) nell'art. 2 è aggiunto il seguente comma:
" 2. Nello svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 il comitato può avvalersi delle prestazioni di uno o più periti, retribuiti a tariffa professionale quando, tenuto conto anche dei termini stabiliti per il procedimento, il ricorso a tali prestazioni è reso necessario dalla complessità degli accertamenti o delle verifiche da effettuare. Le relative spese sono poste a carico del Fondo.";
h) al comma 1 dell'art. 3, tra le parole: "delle elargizioni" e le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "e delle provvisionali";
i) al comma 2 dell'art. 3, tra le parole: "dell'ammontare complessivo dell'elargizione" e le parole: "che può essere corrisposta" sono inserite le seguenti: "o dell'ammontare della provvisionale", e le parole: "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta per cento";
l) al comma 2 dell'art. 4, le parole: "giorni centoventi" sono sostituite dalle seguenti: "giorni novanta";
m) negli articoli 5, comma 2, 7, comma 2, e 8, comma 1, le parole: "dell'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.";
n) al comma 1 dell'art. 6, le parole: "revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della legge," sono sostituite dalle seguenti: "revoca del provvedimento di concessione dell'elargizione o della provvisionale ai sensi dell'art. 4, commi 4, 4-bis e 5, della legge,";
o) negli articoli 7, comma 1, e 8, comma 3, lettera b), le parole: "L'Istituto nazionale delle assicurazioni" e: "dall'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a." e "dalla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.";
p) all'art. 11, è aggiunto il seguente comma:
" 4. Il comitato, direttamente o per tramite del prefetto, può chiedere chiarimenti all'interessato e può invitarlo ad integrare la documentazione mancante.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 aprile 1994

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, adottato di concerto con i

Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia e recante il regolamento inerente le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e

per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, è così modificato:

a) nel comma 1 dell'art. 1 le parole: "presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni"

sono sostituite dalle seguenti: "presidente, o da un suo delegato, della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.";

b) nel comma 4 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, dopo il punto, le seguenti parole: "La Concessionaria di servizi assicurativi

pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti e del personale amministrativo in numero non inferiore a due e non

superiore a quattro unità, ponendo le relative spese a carico del Fondo.";

c) al comma 5 dell'art. 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le amministrazioni interessate assicurano ogni possibile collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica.";

d) al comma 1 dell'art. 2, la lettera a) è sostituita dalla

seguente: " a) accertare, previo espletamento di ogni attività

istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni

necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1,

comma 1, della legge e della relativa provvisionale, così come stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il comitato acquisisce anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui

territorio si è verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto

iniziale di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge, una relazione dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno

patrimoniale, al nesso di causalità, ai singoli presupposti positivi

e negativi previsti dalla legge, nonché all'entità del danno

patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di

polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provvede all'invio della relazione in tempo utile al rispetto dei termini del

procedimento. Ai fini della relazione, il prefetto può ottenere dall'autorità giudiziaria copie di atti e informazioni scritte sul

loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5-bis, comma

2, della legge. Il comitato può inoltre esperire ulteriori

accertamenti e richiedere alla competente autorità giudiziaria, nei

predetti limiti, copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto;";

e) nell'art. 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: "da

assumere" sono aggiunte, prima della virgola, le seguenti: "in ordine alle elargizioni e alle provvisionali";

f) nell'art. 2, comma 1, lettera d), tra le parole: "dell'elargizione" e le parole: "nei casi previsti dalla legge" sono inserite le seguenti: "e della provvisionale"; g) nell'art. 2 è aggiunto il seguente comma: " 2. Nello svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 il comitato

può avvalersi delle prestazioni di uno o più periti, retribuiti a

tariffa professionale quando, tenuto conto anche dei termini

stabiliti per il procedimento, il ricorso a tali prestazioni è reso necessario dalla complessità degli accertamenti o delle verifiche da effettuare. Le relative spese sono poste a carico del Fondo.";

h) al comma 1 dell'art. 3, tra le parole: "delle elargizioni" e le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "e delle provvisionali";

i) al comma 2 dell'art. 3, tra le parole: "dell'ammontare complessivo dell'elargizione" e le parole: "che può essere corrisposta" sono inserite le seguenti: "o dell'ammontare della

provvisionale", e le parole: "venti per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta per cento";

l) al comma 2 dell'art. 4, le parole: "giorni centoventi" sono sostituite dalle seguenti: "giorni novanta";

m) negli articoli 5, comma 2, 7, comma 2, e 8, comma 1, le parole: "dell'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite dalle seguenti: "della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.";

n) al comma 1 dell'art. 6, le parole: "revoca del provvedimento

di concessione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della legge," sono sostituite dalle seguenti: "revoca del provvedimento di concessione

dell'elargizione o della provvisionale ai sensi dell'art. 4, commi 4,

4-bis e 5, della legge,";

o) negli articoli 7, comma 1, e 8, comma 3, lettera b), le parole: "L'Istituto nazionale delle assicurazioni" e: "dall'Istituto

nazionale delle assicurazioni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a." e "dalla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.";

p) all'art. 11, è aggiunto il seguente comma:

" 4. Il comitato, direttamente o per tramite del prefetto, può chiedere chiarimenti all'interessato e può invitarlo ad integrare la documentazione mancante.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 aprile 1994 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato SAVONA Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro dell'interno MANCINO Il Ministro di grazia e giustizia CONSO

Visto, il Guardasigili: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1994

Registro n. 1 Industria, foglio n. 33



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell'intero art. 5 del D.L. n. 419/1991:
"Art. 5 (Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione). - 1. È istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un 'Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsioné, di seguito denominato 'Fondò.
2. Il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente decreto.
3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonché da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.
5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo promuovono intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per assicurare, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione".
- Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 15 del D.L. n. 333/1992, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica: "1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.




Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.M. n. 396/1992, come sopra modificati, è il seguente:
"Art. 1 (Composizione del comitato). - 1. Il comitato previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, di seguito denominata 'leggè, è presieduto dal presidente, o da un suo delegato, della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.
2. Fanno altresì parte del comitato di cui al comma 1:
a) cinque rappresentanti designati da ciascuno dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o, se si tratta di magistrati, a quella di magistrato di corte d'appello o equiparato;
b) tre membri nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione. Di tale nomina si dà atto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Ad eccezione dei membri indicati alla lettera b) del comma 2 che durano in carica un anno, i componenti il comitato nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati per una sola volta.
4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione
generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti e del personale amministrativo in numero non inferiore a due e non superiore a quattro unità, ponendo le relative spese a carico del Fondo.
5. L'ufficio di segreteria tecnica è composto da tre rappresentanti, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti l'ufficio di segreteria tecnica sono nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del comitato e partecipano alle riunioni del comitato medesimo. Le amministrazioni interessate assicurano ogni possibile collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica".
"Art. 2 (Attribuzioni del comitato). - 1. Spetta al comitato:
a) accertare, previo espletamento di ogni attività istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge e della relativa provvisionale, così come stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il comitato acquisisce anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto iniziale di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge, una relazione dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, al nesso di causalità, ai singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge, nonché all'entità del danno patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provvede all'invio della relazione in tempo utile al rispetto dei termini del procedimento. Ai fini della relazione, il prefetto può ottenere dall'autorità giudiziaria copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, della legge. Il comitato può inoltre esperire ulteriori accertamenti e richiedere alla competente autorità giudiziaria, nei predetti limiti, copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto;
b) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione da assumere in ordine alle elargizioni e alle provvisionali, tenuto conto della dotazione del Fondo, in ordine alle domande ed alle modalità per l'eventuale liquidazione;
c) procedere ai necessari accertamenti in ordine all'impiego, entro un termine congruo, delle somme corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta dall'interessato;
d) disporre, anche sulla base di segnalazioni del prefetto che ha redatto il rapporto di cui alla lettera a), le opportune verifiche in ordine ai provvedimenti già adottati o alle proposte già formulate, e proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca dell'elargizione e della provvisionale nei casi previsti dalla legge;
e) verificare semestralmente la rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dalla legge;
f) esprimere pareri su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge.
2. Nello svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 il comitato può avvalersi delle prestazioni di uno o più periti, retribuiti a tariffa professionale quando, tenuto conto anche dei termini stabiliti per il procedimento, il ricorso a tali prestazioni è reso necessario dalla complessità degli accertamenti o delle verifiche da effettuare. Le relative spese sono poste a carico del Fondo".
"Art. 3 (Concessione in misura proporzionale). - 1. Ai fini della presentazione delle proposte di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il comitato stabilisce, all'inizio di ciascun anno, in via provvisoria e nei limiti stabiliti dalla legge, la misura percentuale dell'ammontare complessivo delle elargizioni e delle provvisionali di cui al comma 2 che può essere concesso, tenendo conto delle previsioni, relativamente all'anno considerato, sulle disponibilità del Fondo al netto delle spese di gestione, e sulle domande che potranno essere presentate dagli interessati. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base delle effettive risultanze, il comitato provvede alle determinazione definitive delle misure da proporre.
2. Esaminata la domanda e la documentazione comunque acquisita, il comitato, ferme restando le determinazioni di cui al comma 1, provvede ad individuare la misura dell'ammontare complessivo della elargizione o dell'ammontare della provvisionale che può essere corrisposta in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge. Quando il procedimento penale per il fatto che ha causato il danno non è ancora definito con provvedimento di archiviazione o con sentenza ancorché non definitiva, e si procede alla concessione dell'elargizione, può disporsi esclusivamente la corresponsione di una provvisionale pari al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo predetto, fermo restando il limite stabilito ai sensi del comma 1. All'esito della sentenza di primo grado o del provvedimento di archiviazione, sulla base delle risultanze giudiziarie, verificata nuovamente la sussitenza dei presupposti per la concessione dell'elargizione, è disposta la liquidazione della parte residua dell'importo provvisorio o di quello definitivo.
3. Con le modalità di cui al comma 1, il comitato definisce altresì i criteri di liquidazione delle elargizioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge, anche tenendo conto della consistenza di cassa del Fondo con riferimento al corrispondente periodo temporale".
"Art. 4 (Speditezza e riservatezza del procedimento). - 1. Tutti gli organi chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento di elargizione curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento medesimo.
2. Il termine per la definizione del procedimento è fissato in giorni novanta che decorrono dalla data in cui la domanda per la concessione dell'elargizione perviene al comitato di cui all'art. 1.
3. Gli atti del procedimento di elargizione devono essere custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele devono essere adottate nella fase dell'acquisizione della documentazione necessaria e della relativa comunicazione tra gli organi interessati.
4. Il comitato di cui all'art. 1 provvede con celerità all'attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma 5, della legge, verificando periodicamente l'idoneità delle misure adottate.
5. Negli atti del procedimento, gli elementi di identificazione dei soggetti interessati devono essere indicati nei limiti indispensabili ai fini dei controlli sul procedimento e sull'attività del Fondo".
"Art. 5 (Validità delle deliberazioni del comitato e compensi). - 1. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
2. Per ogni riunione del comitato spetta ai membri ed ai segretari un gettone di presenza il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.
3. Gli atti ed i documenti relativi al procedimento di elargizione sono coperti dal segreto di ufficio e di essi o del loro contenuto è vietata la pubblicazione; quando si tratta di atti o documenti di un procedimento penale si applicano le disposizioni previste dall'art. 684 del codice penale e dall'art. 115 del codice di procedura penale".
"Art. 6 (Revoca). - 1. Ai fini dell'eventuale revoca del provvedimento di concessione dell'elargizione o della provvisionale ai sensi dell'art. 4, commi 4, 4-bis e 5, della legge, il comitato acquisisce ogni ulteriore idonea documentazione necessaria e richiede altresì all'autorità giudiziaria copia delle decisioni il cui contenuto rileva ai fini della decisione sulla revoca, anche se intervenute successivamente alla sentenza di primo grado".
"Art. 7 (Modalità per l'amministrazione del Fondo). - 1. La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. deve tenere contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione patrimoniale del Fondo, nonché una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso, anche ai fini della rideterminazione della misura percentuale di cui all'art. 6, comma 2, della legge.
2. Il consiglio di amministrazione della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, deve aver riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano".
"Art. 8 (Rendiconto del Fondo). - 1. Il rendiconto della gestione patrimoniale del Fondo, approvato dal consiglio di amministrazione della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a., deve essere trasmesso, unitamente alle relazioni dello stesso consiglio di amministrazione e del comitato di cui all'art. 5 della legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
2. Il rendiconto deve comprendere le seguenti voci in entrata:
a) i contributi, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 1, della legge, di competenza dell'esercizio;
b) le quote di cui alla lettera c) dell'art. 6, comma 1, della legge, di competenza dell'esercizio;
c) le somme ripetute ai sensi dell'art. 4 della legge;
d) altre entrate, da indicare analiticamente.
3. Il rendiconto deve altersì comprendere le seguenti voci in uscita:
a) le somme corrisposte ai sensi dell'art. 2 della legge;
b) le spese sostenute dalla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione del Fondo;
c) altre uscite, da indicare analiticamente.
"Art. 11 (Domanda per la concessione dell'elargizione).
- 1. La domanda per la concessione dell'elargizione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato o per il tramite dell'ufficio di segreteria tecnica del comitato di cui all'art. 1.
2. La domanda deve essere corredata da idonea e dettagliata documentazione, comprovante la natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, il rapporto di causalità, i singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge e l'ammontare del danno. Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarata l'esistenza o meno di contratti di assicurazione relativi ai beni danneggiati o distrutti; in caso affermativo, dovranno essere allegate copie delle relative polizze.
3. Le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto dovranno essere integrate, entro sessanta giorni dalla predetta data, con gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.
4. Il comitato, direttamente o per tramite del prefetto, può chiedere chiarimenti all'interessato e può invitarlo ad integrare la documentazione mancante".