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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 aprile 1994, n. 431

Regolamento recante modificazioni al regolamento sulle modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, adottato con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/7/1994
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vigente al 20/05/2024
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Testo in vigore dal: 20-7-1994
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
                           DI CONCERTO CON 
  I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELL'INTERNO E DI GRAZIA E 
                              GIUSTIZIA 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n.  419,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio  1992,  n.  172,   recante
l'istituzione del Fondo di  sostegno  per  le  vittime  di  richieste
estorsive; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, con il  quale,  di  concerto
con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia  e
giustizia, sono state disciplinate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
predetto decreto n. 419/1991 le modalita' per la gestione  del  sopra
indicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle  relative
elargizioni; 
  Visto il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468,  recante  misure
urgenti a sostegno delle  vittime  di  richieste  estorsive,  che  ha
apportato   alcune   modificazioni   ed   integrazioni   al    citato
decreto-legge n. 419/1991; 
  Visto l'art. 15, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che
ha trasformato l'Istituto nazionale delle assicurazioni  in  societa'
per azioni; 
  Ritenuta la necessita', in ragione delle predette modificazioni  ed
integrazioni, di apportare alcune  modifiche  al  citato  decreto  n.
396/1992, anche al fine di semplificare ed  accelerare  le  procedure
per la concessione dell'elargizione; 
  Considerato  che  ai  sensi  del  citato  art.  5,  comma  4,   del
decreto-legge n. 419/1991, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17,
comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  per  l'emanazione  del
presente decreto non e' richiesto il previo parere del  Consiglio  di
Stato; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,  con
nota n. 15845 del 2 febbraio 1994; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1.  Il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, adottato di concerto  con  i
Ministri del tesoro,  delle  finanze,  dell'interno  e  di  grazia  e
giustizia e recante il  regolamento  inerente  le  modalita'  per  la
gestione del Fondo di solidarieta' per le vittime  dell'estorsione  e
per la concessione e la liquidazione delle relative  elargizioni,  e'
cosi' modificato: 
    a) nel comma 1 dell'art. 1 le parole: "presidente o, in sua vece,
dal direttore generale dell'Istituto nazionale  delle  assicurazioni"
sono sostituite dalle seguenti: "presidente, o da  un  suo  delegato,
della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a."; 
    b) nel comma 4 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, dopo il punto,
le  seguenti  parole:  "La  Concessionaria  di  servizi  assicurativi
pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti
e del personale amministrativo in numero non inferiore a  due  e  non
superiore a quattro unita', ponendo le relative spese  a  carico  del
Fondo."; 
    c) al comma 5 dell'art. 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Le amministrazioni interessate  assicurano  ogni  possibile
collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del  comitato
e dell'ufficio di segreteria tecnica."; 
    d) al comma 1 dell'art. 2, la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: " a)  accertare,  previo  espletamento  di  ogni  attivita'
istruttoria utile,  l'esistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni
necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'art.  1,
comma 1, della legge  e  della  relativa  provvisionale,  cosi'  come
stabilito dall'art. 4 della legge stessa.  A  tal  fine  il  comitato
acquisisce anche  a  mezzo  del  prefetto  della  provincia  nel  cui
territorio si e' verificato l'evento denunciato,  oltre  al  rapporto
iniziale di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge,  una  relazione
dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno
patrimoniale, al nesso di causalita', ai singoli presupposti positivi
e negativi  previsti  dalla  legge,  nonche'  all'entita'  del  danno
patrimoniale. Il prefetto, raccolti  gli  elementi  dagli  organi  di
polizia e dagli altri organi tecnici competenti,  provvede  all'invio
della  relazione  in  tempo  utile  al  rispetto  dei   termini   del
procedimento. Ai fini della  relazione,  il  prefetto  puo'  ottenere
dall'autorita' giudiziaria copie di atti e informazioni  scritte  sul
loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5-bis,  comma
2,  della  legge.  Il  comitato  puo'  inoltre   esperire   ulteriori
accertamenti e richiedere alla competente autorita' giudiziaria,  nei
predetti limiti, copie  di  atti  e  informazioni  scritte  sul  loro
contenuto;"; 
    e) nell'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le  parole:  "da
assumere" sono aggiunte, prima della virgola, le seguenti: "in ordine
alle elargizioni e alle provvisionali"; 
    f)  nell'art.  2,  comma  1,   lettera   d),   tra   le   parole:
"dell'elargizione" e le parole: "nei casi previsti dalla legge"  sono
inserite le seguenti: "e della provvisionale"; 
    g) nell'art. 2 e' aggiunto il seguente comma: 
  " 2. Nello svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 il comitato
puo' avvalersi delle prestazioni di uno o piu' periti,  retribuiti  a
tariffa  professionale  quando,  tenuto  conto  anche   dei   termini
stabiliti per il procedimento, il ricorso a tali prestazioni e'  reso
necessario dalla complessita' degli accertamenti o delle verifiche da
effettuare. Le relative spese sono poste a carico del Fondo."; 
    h) al comma 1 dell'art. 3, tra le parole: "delle  elargizioni"  e
le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le  seguenti:  "e  delle
provvisionali"; 
    i) al  comma  2  dell'art.  3,  tra  le  parole:  "dell'ammontare
complessivo  dell'elargizione"  e  le  parole:   "che   puo'   essere
corrisposta" sono  inserite  le  seguenti:  "o  dell'ammontare  della
provvisionale", e le parole: "venti per cento" sono sostituite  dalle
seguenti: "cinquanta per cento"; 
    l) al comma 2 dell'art. 4, le parole:  "giorni  centoventi"  sono
sostituite dalle seguenti: "giorni novanta"; 
    m) negli articoli 5, comma 2, 7,  comma  2,  e  8,  comma  1,  le
parole: "dell'Istituto nazionale delle assicurazioni" sono sostituite
dalle  seguenti:  "della  Concessionaria  di   servizi   assicurativi
pubblici S.p.a."; 
    n) al comma 1 dell'art. 6, le parole: "revoca  del  provvedimento
di concessione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della legge,"  sono
sostituite dalle seguenti: "revoca del provvedimento  di  concessione
dell'elargizione o della provvisionale ai sensi dell'art. 4, commi 4,
4-bis e 5, della legge,"; 
    o) negli articoli 7, comma 1,  e  8,  comma  3,  lettera  b),  le
parole: "L'Istituto nazionale delle assicurazioni" e:  "dall'Istituto
nazionale  delle  assicurazioni"  sono  sostituite,  rispettivamente,
dalle seguenti: "La Concessionaria di servizi  assicurativi  pubblici
S.p.a." e "dalla  Concessionaria  di  servizi  assicurativi  pubblici
S.p.a."; 
    p) all'art. 11, e' aggiunto il seguente comma: 
  " 4. Il comitato, direttamente o per  tramite  del  prefetto,  puo'
chiedere chiarimenti all'interessato e puo' invitarlo ad integrare la
documentazione mancante.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 19 aprile 1994 
     Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 
                               SAVONA 
                       Il Ministro del tesoro 
                               BARUCCI 
                      Il Ministro delle finanze 
                                GALLO 
                      Il Ministro dell'interno 
                               MANCINO 
                  Il Ministro di grazia e giustizia 
                                CONSO 
Visto, il Guardasigili: CONSO 
  Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1994 
  Registro n. 1 Industria, foglio n. 33 
    

          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Si  trascrive il testo dell'intero art. 5 del D.L. n.
          419/1991:
             "Art.  5  (Fondo  di   solidarieta'   per   le   vittime
          dell'estorsione).  -  1.  E'  istituito  presso  l'Istituto
          nazionale delle assicurazioni un 'Fondo di solidarieta' per
          le vittime dell'estorsione', di seguito denominato 'Fondo'.
             2. Il Fondo e'  amministrato,  sotto  la  vigilanza  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          dall'Istituto nazionale delle  assicurazioni  a  mezzo  del
          proprio  consiglio  di  amministrazione. Presso il medesimo
          Istituto, fermi restando  gli  ordinari  controlli  cui  e'
          sottoposta  la relativa attivita', e' istituito un comitato
          avente compiti consultivi, propositivi e di verifica  della
          rispondenza   della   gestione  del  Fondo  alle  finalita'
          previste dal presente decreto.
             3. Il comitato di cui  al  comma  2  e'  presieduto  dal
          presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in
          sua  vece dal direttore ed e' composto da un rappresentante
          per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e
          di  grazia e giustizia, nonche' da tre componenti, nominati
          annualmente dal Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del
          lavoro  su  designazione  delle  associazioni  nazionali di
          categoria in esso rappresentate, assicurando  il  principio
          della rotazione.
             4.   Con   decreto   del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, di concerto  con  i  Ministri
          del  tesoro,  delle  finanze,  dell'interno  e  di grazia e
          giustizia, sono disciplinate, entro  novanta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente decreto, le modalita' per la gestione del Fondo  e
          per  la  concessione  e  la liquidazione delle elargizioni,
          secondo criteri idonei  ad  assicurare  la  speditezza  del
          procedimento  e  la  tutela della riservatezza dei soggetti
          interessati, in particolare nei casi di  domanda  inoltrata
          dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o
          da  un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo
          decreto  sono  altresi'  stabiliti   i   criteri   per   la
          liquidazione  delle elargizioni in misura proporzionale. In
          deroga a quanto stabilito  dall'art.  17,  comma  4,  della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto
          di cui al presente comma non e' richiesto il previo  parere
          del Consiglio di Stato.
             5.   Gli   organi   preposti  alla  gestione  del  Fondo
          promuovono  intese  con  gli  ordini  professionali  e   le
          associazioni   nazionali  di  categoria  rappresentate  nel
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e   del   lavoro   per
          assicurare, anche presso i relativi uffici, la tutela della
          riservatezza  dei soggetti interessati e delle procedure di
          elargizione".
             - Si trascrive il testo del comma  1  dell'art.  15  del
          D.L.   n.      333/1992,  recante  misure  urgenti  per  il
          risanamento  della   finanza   pubblica:   "1.   L'Istituto
          nazionale  per  la  ricostruzione industriale - IRI, l'Ente
          nazionale   idrocarburi   -   ENI,   l'Istituto   nazionale
          assicurazioni  - INA e l'Ente nazionale energia elettrica -
          ENEL  sono  trasformati  in societa' per azioni con effetto
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.



    
          Nota all'art. 1: 
             - Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8  e  11
          del  D.M.  n.  396/1992,  come  sopra  modificati,  e'   il
          seguente: 
             "Art. 1 (Composizione del comitato). -  1.  Il  comitato
          previsto  dall'art.  5,  comma  2,  del  decreto-legge   31
          dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella
          legge 18 febbraio  1992,  n.  172,  di  seguito  denominata
          'legge',  e'  presieduto  dal  presidente,  o  da  un   suo
          delegato,  della  Concessionaria  di  servizi  assicurativi
          pubblici S.p.a. 
             2. Fanno altresi' parte del comitato di cui al comma 1: 
               a) cinque rappresentanti  designati  da  ciascuno  dei
          Ministri dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          del tesoro, delle  finanze,  dell'interno  e  di  grazia  e
          giustizia, con qualifica non inferiore a  quella  di  primo
          dirigente o, se  si  tratta  di  magistrati,  a  quella  di
          magistrato di corte d'appello o equiparato; 
               b)  tre  membri  nominati  annualmente  dal  Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro, su designazione delle
          associazioni nazionali di categoria in esso  rappresentate,
          assicurando il principio della rotazione. Di tale nomina si
          da' atto  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato. 
             3. Ad eccezione dei membri indicati alla lettera b)  del
          comma 2 che durano in  carica  un  anno,  i  componenti  il
          comitato nominati con decreto del Ministro  dell'industria,
          del commercio  e  dell'artigianato,  durano  in  carica  un
          triennio e possono essere riconfermati per una sola volta. 
             4. Il  comitato  di  cui  al  comma  1  si  avvale,  per
          l'espletamento  dei  propri  compiti,  di  un  ufficio   di
          segreteria   tecnica,   istituito   presso   il   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato - 
          Direzione 
           generale  delle  assicurazioni  private  e  di   interesse
          collettivo.  La  Concessionaria  di  servizi   assicurativi
          pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli
          strumenti e del  personale  amministrativo  in  numero  non
          inferiore a due e non superiore a quattro  unita',  ponendo
          le relative spese a carico del Fondo. 
             5. L'ufficio di segreteria tecnica e'  composto  da  tre
          rappresentanti, designati,  rispettivamente,  dai  Ministri
          dell'interno, di grazia e giustizia e  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato.  I  componenti  l'ufficio  di
          segreteria tecnica sono nominati con lo stesso  decreto  di
          nomina dei membri del comitato e partecipano alle  riunioni
          del  comitato  medesimo.  Le  amministrazioni   interessate
          assicurano  ogni  possibile  collaborazione  per  agevolare
          l'espletamento dei compiti del comitato e  dell'ufficio  di
          segreteria tecnica". 
             "Art. 2 (Attribuzioni del  comitato).  -  1.  Spetta  al
          comitato: 
              a) accertare, previo  espletamento  di  ogni  attivita'
          istruttoria  utile,  l'esistenza  dei  requisiti  e   delle
          condizioni necessarie per la  concessione  dell'elargizione
          prevista dall'art. 1, comma 1, della legge e della relativa
          provvisionale, cosi' come stabilito dall'art. 4 della legge
          stessa. A tal fine il comitato acquisisce anche a mezzo del
          prefetto  della  provincia  nel  cui   territorio   si   e'
          verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto  iniziale
          di cui all'art. 5-bis, comma 1, della legge, una  relazione
          dettagliata  in  ordine  alla  natura  del  fatto  che   ha
          cagionato il danno patrimoniale, al nesso di causalita', ai
          singoli presupposti  positivi  e  negativi  previsti  dalla
          legge,  nonche'  all'entita'  del  danno  patrimoniale.  Il
          prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di  polizia  e
          dagli altri organi tecnici competenti,  provvede  all'invio
          della relazione in tempo utile al rispetto dei termini  del
          procedimento. Ai fini della  relazione,  il  prefetto  puo'
          ottenere  dall'autorita'  giudiziaria  copie  di   atti   e
          informazioni scritte sul  loro  contenuto,  nei  limiti  di
          quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, della  legge.  Il
          comitato puo' inoltre  esperire  ulteriori  accertamenti  e
          richiedere  alla  competente  autorita'  giudiziaria,   nei
          predetti limiti, copie di atti e informazioni  scritte  sul
          loro contenuto; 
               b) proporre al Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          la determinazione da assumere in ordine alle elargizioni  e
          alle provvisionali, tenuto conto della dotazione del Fondo,
          in ordine alle domande ed alle  modalita'  per  l'eventuale
          liquidazione; 
               c)  procedere  ai  necessari  accertamenti  in  ordine
          all'impiego,  entro  un  termine   congruo,   delle   somme
          corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o
          danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta
          dall'interessato; 
               d) disporre, anche  sulla  base  di  segnalazioni  del
          prefetto che ha redatto il rapporto di cui alla lettera a),
          le opportune verifiche  in  ordine  ai  provvedimenti  gia'
          adottati o alle proposte  gia'  formulate,  e  proporre  al
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   la   revoca
          dell'elargizione e della provvisionale  nei  casi  previsti
          dalla legge; 
               e)  verificare  semestralmente  la  rispondenza  della
          gestione del Fondo alle finalita' previste dalla legge; 
               f) esprimere pareri su ogni altra  questione  relativa
          all'applicazione della legge. 
             2. Nello svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 il
          comitato puo' avvalersi delle prestazioni  di  uno  o  piu'
          periti, retribuiti a tariffa professionale  quando,  tenuto
          conto anche dei termini stabiliti per il  procedimento,  il
          ricorso  a  tali  prestazioni  e'  reso  necessario   dalla
          complessita'  degli  accertamenti  o  delle  verifiche   da
          effettuare. Le relative  spese  sono  poste  a  carico  del
          Fondo". 
             "Art. 3 (Concessione in misura proporzionale). -  1.  Ai
          fini della presentazione delle proposte di cui all'art.  2,
          comma 1, lettera b), il comitato stabilisce, all'inizio  di
          ciascun anno, in via provvisoria  e  nei  limiti  stabiliti
          dalla   legge,   la   misura   percentuale   dell'ammontare
          complessivo delle elargizioni e delle provvisionali di  cui
          al comma 2 che puo' essere concesso,  tenendo  conto  delle
          previsioni,  relativamente  all'anno   considerato,   sulle
          disponibilita' del Fondo al netto delle spese di  gestione,
          e  sulle  domande  che  potranno  essere  presentate  dagli
          interessati. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla
          base delle effettive risultanze, il comitato provvede  alle
          determinazione definitive delle misure da proporre. 
             2. Esaminata la domanda  e  la  documentazione  comunque
          acquisita, il comitato, ferme restando le determinazioni di
          cui  al  comma  1,  provvede  ad  individuare   la   misura
          dell'ammontare    complessivo    della    elargizione     o
          dell'ammontare  della   provvisionale   che   puo'   essere
          corrisposta in relazione a  quanto  disposto  dall'art.  2,
          comma 1, della legge. Quando il procedimento penale per  il
          fatto che ha causato il danno non e'  ancora  definito  con
          provvedimento di archiviazione o con sentenza ancorche' non
          definitiva, e si procede alla concessione dell'elargizione,
          puo'  disporsi  esclusivamente  la  corresponsione  di  una
          provvisionale pari al cinquanta  per  cento  dell'ammontare
          complessivo predetto, fermo restando il limite stabilito ai
          sensi del comma 1. All'esito della sentenza di primo  grado
          o del provvedimento  di  archiviazione,  sulla  base  delle
          risultanze giudiziarie, verificata nuovamente la sussitenza
          dei presupposti per  la  concessione  dell'elargizione,  e'
          disposta la liquidazione della parte  residua  dell'importo
          provvisorio o di quello definitivo. 
             3. Con le modalita' di  cui  al  comma  1,  il  comitato
          definisce  altresi'  i  criteri   di   liquidazione   delle
          elargizioni, ai sensi dell'art. 4, comma  4,  della  legge,
          anche tenendo conto della consistenza di  cassa  del  Fondo
          con riferimento al corrispondente periodo temporale". 
             "Art. 4 (Speditezza e riservatezza del procedimento).  -
          1.  Tutti  gli  organi   chiamati   a   svolgere   funzioni
          nell'ambito del procedimento di elargizione curano  che  la
          rispettiva attivita' sia espletata in base a  criteri  tali
          da  assicurare  la  massima  speditezza  del   procedimento
          medesimo. 
             2. Il termine per la  definizione  del  procedimento  e'
          fissato in giorni novanta che decorrono dalla data  in  cui
          la domanda per la concessione dell'elargizione perviene  al
          comitato di cui all'art. 1. 
             3. Gli  atti  del  procedimento  di  elargizione  devono
          essere custoditi in forme idonee a  garantirne  la  massima
          riservatezza. Analoghe cautele devono essere adottate nella
          fase dell'acquisizione della  documentazione  necessaria  e
          della relativa comunicazione tra gli organi interessati. 
             4. Il comitato di cui all'art. 1 provvede con  celerita'
          all'attuazione del disposto di cui  all'art.  5,  comma  5,
          della legge, verificando periodicamente  l'idoneita'  delle
          misure adottate. 
             5.  Negli  atti  del  procedimento,  gli   elementi   di
          identificazione  dei  soggetti  interessati  devono  essere
          indicati nei limiti indispensabili ai  fini  dei  controlli
          sul procedimento e sull'attivita' del Fondo". 
             "Art. 5 (Validita' delle deliberazioni  del  comitato  e
          compensi). - 1. Le riunioni del comitato sono valide quando
          intervengono  almeno  cinque  dei   suoi   componenti.   Le
          deliberazioni   sono   adottate   a    maggioranza    degli
          intervenuti; in caso di parita' di voti prevale quello  del
          presidente. 
             2. Per ogni riunione del comitato spetta ai membri ed ai
          segretari un  gettone  di  presenza  il  cui  ammontare  e'
          determinato  dal   consiglio   di   amministrazione   della
          Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. 
             3. Gli atti ed i documenti relativi al  procedimento  di
          elargizione sono coperti dal segreto di ufficio e di essi o
          del loro contenuto e' vietata la pubblicazione;  quando  si
          tratta di atti o documenti di  un  procedimento  penale  si
          applicano le disposizioni previste dall'art. 684 del codice
          penale e dall'art. 115 del codice di procedura penale". 
             "Art. 6 (Revoca). - 1. Ai fini dell'eventuale revoca del
          provvedimento  di  concessione  dell'elargizione  o   della
          provvisionale ai sensi dell'art. 4, commi  4,  4-bis  e  5,
          della legge, il comitato acquisisce ogni  ulteriore  idonea
          documentazione necessaria e richiede altresi' all'autorita'
          giudiziaria copia delle decisioni il cui  contenuto  rileva
          ai fini della decisione sulla revoca, anche se  intervenute
          successivamente alla sentenza di primo grado". 
             "Art. 7 (Modalita' per l'amministrazione del  Fondo).  -
          1.  La  Concessionaria  di  servizi  assicurativi  pubblici
          S.p.a. deve tenere contabilita' e scritture separate per le
          operazioni attinenti alla gestione patrimoniale del  Fondo,
          nonche' una  separata  amministrazione  dei  beni  ad  essa
          pertinenti, in modo che risulti identificato il  patrimonio
          destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso,
          anche  ai  fini   della   rideterminazione   della   misura
          percentuale di cui all'art. 6, comma 2, della legge. 
             2. Il consiglio di amministrazione della  Concessionaria
          di servizi assicurativi  pubblici  S.p.a.,  nel  deliberare
          sull'impiego delle somme disponibili,  deve  aver  riguardo
          alle esigenze di liquidita' del Fondo. Le somme disponibili
          possono essere investite esclusivamente in titoli emessi  o
          garantiti dallo Stato italiano". 
             "Art. 8 (Rendiconto del Fondo). - 1. Il rendiconto della
          gestione patrimoniale del Fondo, approvato dal consiglio di
          amministrazione    della    Concessionaria    di    servizi
          assicurativi  pubblici  S.p.a.,  deve   essere   trasmesso,
          unitamente  alle  relazioni  dello  stesso   consiglio   di
          amministrazione e del comitato  di  cui  all'art.  5  della
          legge, alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  al
          Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
          ed al Ministero del  tesoro  -  Ragioneria  generale  dello
          Stato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a
          cui si riferisce. 
             2. Il rendiconto deve comprendere le  seguenti  voci  in
          entrata: 
               a) i contributi, di cui alle lettere a) e b) dell'art.
          6, comma 1, della legge, di competenza dell'esercizio; 
               b) le quote di cui alla lettera c) dell'art. 6,  comma
          1, della legge, di competenza dell'esercizio; 
               c) le somme ripetute ai sensi dell'art. 4 della legge;
          d) altre entrate, da indicare analiticamente. 
             3. Il rendiconto deve altersi' comprendere  le  seguenti
          voci in uscita: 
               a) le somme corrisposte ai  sensi  dell'art.  2  della
          legge; 
               b) le spese sostenute dalla Concessionaria di  servizi
          assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione del Fondo; 
               c) altre uscite, da indicare analiticamente. 
             "Art. 11 (Domanda per la concessione  dell'elargizione).
          - 1. La domanda per la  concessione  dell'elargizione  deve
          essere  indirizzata  al  Presidente   del   Consiglio   dei
          Ministri, per il tramite del prefetto della  provincia  nel
          cui territorio si e' verificato l'evento denunciato  o  per
          il tramite dell'ufficio di segreteria tecnica del  comitato
          di cui all'art. 1. 
             2.  La  domanda  deve  essere  corredata  da  idonea   e
          dettagliata documentazione, comprovante la natura del fatto
          che ha cagionato il  danno  patrimoniale,  il  rapporto  di
          causalita',  i  singoli  presupposti  positivi  e  negativi
          previsti dalla legge e l'ammontare del danno. Nella domanda
          dovra' essere esplicitamente dichiarata l'esistenza o  meno
          di contratti di assicurazione relativi ai beni  danneggiati
          o distrutti; in caso affermativo, dovranno essere  allegate
          copie delle relative polizze. 
             3. Le domande  presentate  anteriormente  alla  data  di
          pubblicazione  del   presente   decreto   dovranno   essere
          integrate, entro sessanta giorni dalla predetta  data,  con
          gli elementi richiesti ai commi 1 e 2. 
             4. Il comitato, direttamente o per tramite del prefetto,
          puo' chiedere chiarimenti all'interessato e puo'  invitarlo
          ad integrare la documentazione mancante".