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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 385

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
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Testo in vigore dal:  15-12-1994 al: 31-12-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti procedimenti amministrativi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, inclusi nell'elenco n. 4 allegato al testo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica":
1) autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e vita;
2) autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad altri rami danni e vita;
2. Si applica, altresì, ai seguenti procedimenti, connessi a quelli elencati nel precedente comma, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 537/1993:
a) autorizzazione allo svincolo totale o parziale delle attività destinate a copertura delle cauzioni e delle riserve tecniche ed autorizzazione ad investire disponibilità, a copertura delle riserve tecniche, in attività diverse da quelle stabilite dalla legge;
b) approvazione di modifiche al programma di attività delle imprese di assicurazione;
c) approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio delle imprese di assicurazione ed approvazione delle modalità della fusione di imprese di assicurazione e delle nuove norme statutarie;
d) approvazione della nomina dei commissari liquidatori delle imprese in liquidazione volontaria e vincolo delle attività patrimoniali dell'impresa;
e) decadenza dall'autorizzazione;
f) divieto di atti di disposizione sui beni dell'impresa e di assunzione di nuovi affari;
g) approvazione delle nuove tariffe e delle nuove condizioni di polizza, nonché delle relative modificazioni in corso di esercizio;
h) approvazione dei piani di partecipazione agli utili di bilancio delle imprese;
i) autorizzazione per il collocamento all'estero di rischi speciali;
l) autorizzazione per l'assicurazione di rischi non contemplati in tariffe e di rischi con caratteri di particolarità ed eccezionalità;
m) formazione dell'elenco delle imprese di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348;
n) rilascio certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni da inquinamenti da idrocarburi ed approvazione per la liquidazione dei danni derivanti dalla navigazione di natanti iscritti all'estero.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
(Omissis)".
- L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis)".
- I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:
"Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).
(Omissis).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilità e delle proce- dure di verifica e controllo.
(Omissis)".
- La legge n. 295/1978 reca: "Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 26 giugno 1978).
- La legge n. 576/1982 reca: "Riforma della vigilanza sulle assicurazioni" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982).
- La legge n. 742/1986 reca: "Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 1986).
Note all'art. 1:
- L'elenco n. 4 della legge n. 537/1993 contiene i procedimenti amministrativi da semplificare ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge, riportato nelle precedenti note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2, comma 7, della legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note alla premesse.
- La legge n. 384/1982 reca: "Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 giugno 1982).