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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 344

Regolamento recante disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi.

note: Entrata in vigore del decreto: 05/12/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/2001)
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Testo in vigore dal:  5-12-1994 al: 21-3-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
(Omissis)".
- L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis)".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
- I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:
"Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).
(Omissis).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.
(Omissis)".
- Il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è il seguente:
"Art. 26 (Commissioni di sorveglianza). - Presso gli uffici centrali, interregionali, regionali, interprovinciali e provinciali delle Amministrazioni dello Stato, esclusi i Ministeri degli affari esteri e della difesa, e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali sono istituite commissioni di sorveglianza sui rispettivi archivi, composte dal capo dell'ufficio, da un suo delegato, da un impiegato della carriera direttiva del medesimo ufficio, che disimpegna anche le funzioni di segretario, dal sovraintendente all'archivio centrale dello Stato o dal direttore dell'archivio di Stato competente per territorio o da impiegati della carriera direttiva dei propri archivi da essi delegati. È compito delle commissioni:
a) esercitare la sorveglianza sulla conservazione e l'ordinamento degli archivi e sulla tenuta del relativi inventari e degli altri strumenti di consultazione;
b) esercitare le funzioni di commissioni di scarto;
c) esercitare la sorveglianza sulla applicazione delle norme dettate dalla commissione per le fotoriproduzioni di cui all'art. 12;
d) esercitare la preparazione dei versamenti nei competenti archivi di Stato.
Le commissioni istituite presso gli uffici centrali curano altresì la compilazione e l'aggiornamento dei massimari di scarto.
Le commissioni sono nominate per un triennio con decreto del Ministro da cui dipende l'ufficio interessato e si riuniscono almeno due volte l'anno e ogni qual volta sia richiesto dal capo dell'ufficio e dal rappresentante dell'Amministrazione degli archivi di Stato.
Per ogni seduta cui partecipano viene corrisposto ai componenti la commissione un gettone di presenza nella misura stabilita dalle disposizioni in vigore. La relativa spesa fa carico alle amministrazioni presso le quali sono costituite le commissioni".
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, è il seguente:
"Art. 3. - Per i documenti, prodotti dagli uffici delle amministrazioni dello Stato, l'accertamento della natura degli atti non liberamente consultabili è effettuato dalle commissioni di sorveglianza in occasione degli adempimenti di cui alla lettera d) dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Il provvedimento definitivo è adottato dal Ministro per l'interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali.
Le commissioni di sorveglianza, previste dagli articoli 25 e 27 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono modificate nella loro composizione con l'aggiunta di un rappresentante dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Ministro per l'interno.
Nei casi previsti dagli articoli 32, 33, 34, 39 e 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il Ministro per i beni culturali ed ambientali e gli organi periferici da esso dipendenti provvedono a segnalare al Ministero dell'interno la presenza di documenti relativi agli ultimi 70 anni. La determinazione degli atti eventualmente non consultabili è effettuata dal Ministro per l'interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali.
Le proposte di scarico di documenti non consultabili di cui al precedente art. 1, lettera a), sono inoltrate, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'interno.
Per gli atti conservati negli archivi di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'individuazione dei documenti aventi carattere riservato ai sensi del primo comma, dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è effettuata dal Ministro per l'interno, sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali".