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DECRETO LEGISLATIVO 22 aprile 1994, n. 320

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2015)
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vigente al 13/06/2014
Testo in vigore dal: 15-6-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; 
  Visto l'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; 
  Vista la proposta della commissione paritetica; 
  Acquisito il parere del Consiglio regionale  della  Valle  d'Aosta,
espresso nella seduta del 6 aprile 1994; 
  Visto l'art. 12, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  gli
affari regionali; 
                              E M A N A 
il seguente decreto legislativo: 
             NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE 
                     DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA 
                               Art. 1. 
                 Modifiche alle norme di attuazione 
 1. Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle
d'Aosta, contenute nella legge 5 luglio 1975, n. 304, nel decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1975, n. 861, nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 dicembre 1985, n. 1142, nella legge 16
maggio 1978, n. 196, nel decreto del Presidente della  Repubblica  22
febbraio 1982, n. 182, nei decreti legislativi 28 dicembre  1989,  n.
430, n. 431, n. 432, n. 433,  n.  434,  nel  decreto  legislativo  27
aprile 1992, n. 282, le  norme  di  trasferimento  di  funzioni  alla
regione   Valle   d'Aosta   contenute   nel    decreto    legislativo
luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, nel decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 365, e nel  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  23  dicembre  1946,  n.
532, nonche' l'ordinamento finanziario della  regione  stabilito,  ai
sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge  26
novembre 1981, n. 690, e con  l'art.  8,  comma  4,  della  legge  23
dicembre  1992,  n.  498,  possono  essere  modificati  solo  con  il
procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo fine di facilitarne la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
             - L'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993,
          n.  2,  aggiunge  il  seguente  art.  48-bis  dello statuto
          speciale  per  la  Valle  d'Aosta,  approvato   con   legge
          costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4:
             "Art.  48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
          piu'  decreti  legislativi  recanti  le   disposizioni   di
          attuazione  del  presente  statuto  e  le  disposizioni per
          armonizzare la  legislazione  nazionale  con  l'ordinamento
          della   regione   Valle   d'Aosta,   tenendo   conto  delle
          particolari  condizioni  di   autonomia   attribuita   alla
          regione.
             Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una
          commissione  paritetica  composta  da  sei membri nominati,
          rispettivamente,  tre  dal  Governo  e  tre  dal  consiglio
          regionale  della  Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
          del consiglio stesso".
             - L'art. 12, comma 7, della legge 24 dicembre  1993,  n.
          537,  e'  il  seguente:  "7.  Le norme di attuazione per il
          completamento del trasferimento delle  competenze  previste
          dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale
          e  delle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano sono
          emanate entro il  31  marzo  1994;  le  spese  sostenute  a
          partire  dall'anno  1994  dallo  Stato  per  le funzioni da
          trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e
          le province  autonome,  sono  poste  a  carico  degli  enti
          interessati,   a  condizione  che  il  trasferimento  venga
          completato entro il 31 luglio  1994.  Al  fine  di  rendere
          possibile  l'esercizio  organico delle funzioni trasferite,
          con le medesime norme di attuazione viene altresi' delegato
          alle  regioni  e  province  stesse,   per   il   rispettivo
          territorio,  l'esercizio delle funzioni amministrative che,
          esercitate dagli uffici statali soppressi,  residuano  alla
          competenza dello Stato".
          Note all'art. 1:
             -  La  legge n. 304/1975 reca norme per la utilizzazione
          delle  acque  pubbliche  ad  uso  idroelettrico  in   Valle
          d'Aosta.
             -  Il  D.P.R.  n. 861/1975 disciplina gli organici delle
          scuole primarie, secondarie ed artistiche nella regione.
             - Il D.P.R. n. 1142/1985  prevede  il  trasferimento  di
          funzioni  in  materia  di  industria,  commercio, annona ed
          utilizzazione delle miniere.
             - La legge n. 196/1978 contiene il  trasferimento  e  la
          delega di funzioni alla regione nonche' norme sul controllo
          degli atti amministrativi.
             -  Il  D.P.R.  n.  182/1982  estende  alla regione Valle
          d'Aosta  le  disposizioni  del  D.P.R.  n.  616/1977  e  la
          normativa concernente gli enti soppressi.
             -  Il  D.Lgs.  n.  430/1989 contiene norme di attuazione
          dello  statuto  regionale  in  materia  di  previdenza   ed
          assicurazioni sociali.
             -  Il D.Lgs. n. 431/1989 contiene norme di attuazione in
          materia di finanze regionali e comunali.
             - Il D.Lgs. n. 432/1989 contiene norme di attuazione  in
          materia di polizia locale, urbana e rurale.
             -  Il D.Lgs. n. 433/1989 contiene norme di attuazione in
          materia di istruzione tecnico-professionale.
             - Il D.Lgs. n. 434/1989 contiene norme di attuazione  in
          materia  di  coordinamento  dei  programmi degli interventi
          statali e regionali.
             -   Il   D.Lgs.   n.   282/1992   contiene   norme   per
          l'armonizzazione  delle  disposizioni  dalle legge 8 giugno
          1990, n. 142 (Nuovo ordinamento delle autonomie locali) con
          l'ordinamento della regione Valle d'Aosta.
             -  Il  D.Lgs.Lgt.  n.  545/1945  contiene  l'ordinamento
          amministrativo della Valle d'Aosta.
             - Il D.L.C.P.S. n. 365/1946 contiene l'ordinamento delle
          scuole  e  del  personale  insegnante  della  Valle nonche'
          l'istituzione nella regione  di  una  sovraintendenza  agli
          studi.
             -  Il D.L.C.P.S. n. 532/1946 dispone la devoluzione alla
          Valle d'Aosta dei  servizi  esercitati  dallo  Stato  nelle
          materie di competenza regionale.
             -  L'art.  50,  comma  3,  dello  statuto speciale della
          regione Valle d'Aosta e' il seguente:
             "Art. 50. - Per le modificazioni del presente statuto si
          applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le
          leggi costituzionali.
             L'iniziativa  per  la  revisione  appartiene  anche   al
          consiglio della Valle.
             Entro  due anni dall'elezione del consiglio della Valle,
          con legge dello Stato, in accordo con la giunta  regionale,
          sara'  stabilito,  a  modifica  degli  articoli 12 e 13, un
          ordinamento finanziario della regione.
             Le  disposizioni   concernenti   le   materie   indicate
          nell'art.  123  della Costituzione della Repubblica possono
          essere modificate  con  le  forme  prevedute  nello  stesso
          articolo".
             -   La   legge   n.   690/1981   dispone   la  revisione
          dell'ordinamento finanziario della regione.
             - Il testo del quarto comma dell'art. 8 della  legge  n.
          498/1992   (Interventi   urgenti   in  materia  di  finanza
          pubblica) e' il seguente:  "4. In relazione  all'attuazione
          della  direttiva  91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre
          1991,  concernente  il  completamento  del  sistema  comune
          d'imposta  sul  valore  aggiunto,  e' corrisposta a partire
          dall'anno 1993 alla regione Valle d'Aosta una  assegnazione
          statale  d'importo  pari  al  gettito attribuito per l'anno
          1991 ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera  a),  della
          legge   26   novembre   1981,   n.   690,   a   titolo   di
          compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto  relativa
          all'importazione delle sole merci comunitarie, incrementato
          annualmente   in   misura   pari  al  tasso  di  inflazione
          programmato  indicato  nel  documento   di   programmazione
          economico-finanziaria  di  cui  all'art.  3  della  legge 5
          agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 3, comma  1,
          della  legge  23  agosto  1988,  n. 362.   Conseguentemente
          cessa, a partire dall'anno 1993, l'attribuzione della quota
          dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione,
          prevista dal predetto art.  3,  primo  comma,  lettera  a),
          della  legge  26  novembre 1981, n. 690, limitatamente alle
          merci  provenienti  dai  Paesi  della  Comunita'  economica
          europea".
             - Il testo dell'art. 48-bis dello statuto speciale della
          regione  Valle  d'Aosta, introdotto dall'art. 3 della legge
          costituzionale  23  settembre  1993,  n.  2  (Modifiche  ed
          integrazioni  agli  statuti speciali) e' riportato sub note
          alle premesse.