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LEGGE 23 agosto 1988, n. 362

Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/09/1988
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Testo in vigore dal:  9-9-1988

Art. 3

1. L'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Documento di programmazione economico-finanziaria). - 1.
Entro il 15 maggio di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento,ai fini delle conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione economico, finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obbiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finanziaria internazionale in particolare nella Comunità europea, sono indicati:
a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi del settore pubblico allargato a "politiche invariate" intendendosi con tale termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei servizi da assicurare alla collettività e, per la parte discrezionale, la costanza dei comportamenti tenuti in passato dalle amministrazioni;
b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;
c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto interno lordo, del fabbisogno del settore statale e del fabbisogno del settore pubblico allargato, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alla precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del settore pubblico allargato, al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative cause;
e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel settore pubblico allargato per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;
f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obbiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale.
3. Il documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.
4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis, evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2".
2. Per l'anno 1988 i disegni di legge saranno presentati entro il 30 settembre, accompagnati da un'unica relazione che ne evidenzi i collegamenti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla presente legge.
Nota all'art. 3:
Per il testo dell'intero art. 1-bis della legge n. 468/1978 si veda l'art. 1 della legge qui pubblicata.