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DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 289

Attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-5-1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2003)
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Testo in vigore dal: 31-5-1994
al: 15-9-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1 e 53 della legge 22  febbraio  1994,  n.  146,
recante  delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  n.
92/44/CEE del Consiglio del 9  giugno  1992  sull'applicazione  della
fornitura di una rete aperta (Open  Network  Provision  -  ONP)  alle
linee affittate; 
  Ritenuta l'opportunita' di dare attuazione alla predetta direttiva,
essendo scaduto il relativo termine; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 aprile 1994; 
  Sulla proposta dei Ministri per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie  e  per  gli  affari  regionali,  delle  poste  e   delle
telecomunicazioni,  del  commercio  con  l'estero  e,   ad   interim,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  i
Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali  e,  ad  interim,
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per: 
a) "linee affittate", le infrastrutture di telecomunicazioni  fornite
   nel contesto della costituzione, dello sviluppo  e  dell'esercizio
   della rete pubblica di telecomunicazioni che offrano una capacita'
   di trasmissione trasparente tra punti terminali di  rete,  esclusa
   la  commutazione  su  richiesta  (funzioni  di  commutazione,  che
   l'utente puo' controllare nell'ambito  della  fornitura  di  linee
   affittate); 
b) "comitato ONP", il comitato di cui agli  articoli  9  e  10  della
   direttiva 90/387/CEE, trasposta con decreto legislativo 9 febbraio
   1993, n. 55; 
c) "utenti", gli utenti finali e i fornitori di servizi, ivi  inclusi
   gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi che sono
   o possono essere forniti anche da altri; 
d) "semplice rivendita di capacita'", la fornitura al pubblico,  come
   servizio distinto, della trasmissione di dati su  linee  affittate
   in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati  o
   la conversione di  protocollo  sono  compresi  solo  nella  misura
   necessaria per la trasmissione in tempo  reale  in  partenza  e  a
   destinazione della rete pubblica commutata; 
e) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o  privati  ai
   quali lo Stato italiano concede diritti speciali o  esclusivi  per
   l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni e,  qualora
   necessario,   per   la   fornitura   di   servizi   pubblici    di
   telecomunicazioni; 
f) "diritti speciali o esclusivi", i  diritti  concessi  dallo  Stato
   italiano ad uno o piu' organismi pubblici o privati mediante  ogni
   strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che  riservi
   loro la fornitura di un servizio o la gestione di una  determinata
   attivita'; 
g) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di
   telecomunicazioni che permette  la  trasmissione  di  segnali  fra
   punti terminali definiti della rete, mediante fili,  ponti  radio,
   mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 
h) "servizi  di  telecomunicazioni",  i  servizi  la  cui   fornitura
   consiste  totalmente   o   parzialmente   nella   trasmissione   e
   nell'instradamento di segnali su  una  rete  di  telecomunicazioni
   mediante procedimenti di  telecomunicazioni,  ad  eccezione  della
   radiodiffusione e della televisione; 
i) "servizi   pubblici   di   telecomunicazioni",   i   servizi    di
   telecomunicazioni affidati dallo Stato  italiano  ad  uno  o  piu'
   organismi di telecomunicazioni; 
l) "punto terminale di rete", l'insieme delle connessioni  fisiche  e
   delle specifiche tecniche d'accesso che  fanno  parte  della  rete
   pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere
   alla rete pubblica di telecomunicazioni e comunicare efficacemente
   per il suo tramite; 
m) "requisiti fondamentali", i motivi  di  interesse  generale  e  di
   natura non economica, che possono  indurre  lo  Stato  italiano  a
   limitare l'accesso alla rete pubblica o  ai  servizi  pubblici  di
   telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di  funzionamento
   della rete, il mantenimento della sua integrita' e,  nei  casi  in
   cui  sono  giustificate,  l'interoperabilita'  dei  servizi  e  la
   protezione dei dati. La protezione dei dati  puo'  comprendere  la
   tutela dei dati  personali,  la  riservatezza  delle  informazioni
   trasmesse o memorizzate, nonche' la tutela della sfera privata; 
n) "servizio di telefonia  vocale",  la  fornitura  al  pubblico  del
   trasporto diretto della voce in tempo reale, attraverso una o piu'
   reti  pubbliche  commutate  che  consentono  ad  ogni  utente   di
   utilizzare l'apparecchiatura collegata ad un  punto  terminale  di
   una  rete  per  comunicare  con  un  altro  utente  che   utilizza
   un'apparecchiatura collegata con un altro punto terminale; 
o) "servizio di trasmissione dati a commutazione di  pacchetto  e  di
   circuito", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di  dati
   attraverso una o piu' reti pubbliche commutate  che  consentono  a
   un'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete  di
   comunicare con un'apparecchiatura  collegata  ad  un  altro  punto
   terminale; 
p) "condizioni di fornitura di una rete aperta", il  complesso  delle
   condizioni, armonizzate in conformita' alle disposizioni di cui al
   presente decreto legislativo, che riguardano l'accesso  aperto  ed
   efficace alle reti pubbliche e, se del caso, ai  servizi  pubblici
   di telecomunicazioni nonche' l'uso efficace di queste  reti  e  di
   questi servizi. Senza pregiudizio per la  loro  applicazione  caso
   per caso, le condizioni di fornitura  della  rete  aperta  possono
   comprendere in particolare condizioni armonizzate relative a: 
   1) interfacce tecniche, compresa la definizione e la realizzazione
   dei punti terminali di rete, laddove richiesto; 
   2)  condizioni  di  impiego,  compreso  l'eventuale  accesso  alle
   frequenze; 
   3) principi tariffari; 
q) "specifica tecnica", la specificazione che figura in un  documento
   che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i
   livelli di qualita', le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni,
   comprese le prescrizioni applicabili ad  un  prodotto  per  quanto
   riguarda la terminologia, i simboli,  le  prove  ed  i  metodi  di
   prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura; 
r) "norma tecnica", la specifica tecnica  adottata  da  un  organismo
   normativo riconosciuto  ai  fini  di  un'applicazione  ripetuta  o
   continua, la cui osservanza non e' obbligatoria; 
s) "regola tecnica comune",  la  regola  tecnica  derivata  da  norme
   tecniche internazionali o europee valide nei Paesi della Comunita'
   e contenente solo i requisiti essenziali,  la  cui  osservanza  e'
   obbligatoria; 
t) "apparecchiatura  terminale",  un'apparecchiatura   destinata   ad
   essere collegata mediante un  sistema  cablato,  radio,  ottico  o
   altro  sistema  elettromagnetico,  ad   una   rete   pubblica   di
   telecomunicazioni, vale a dire: essere collegata  direttamente  ad
   un punto terminale di una rete pubblica di  telecomunicazioni,  in
   quanto collegata direttamente o indirettamente  ad  un  suo  punto
   terminale per la trasmissione, il trattamento e  la  ricezione  di
   informazioni. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  La  legge   n.   146/1994   reca   disposizioni   per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  (legge   comunitaria
          1993). Gli articoli 1 e 53 cosi' recitano:
             "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco di cui all'allegato A.
             2.  Se  per  effetto di direttive notificate nel secondo
          semestre  dell'anno  di  cui  al  comma  1  la   disciplina
          risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata,
          senza  che  siano  introdotte  nuove norme di principio, la
          scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
             3.  I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
          comunitarie  congiuntamente  ai  Ministri  con   competenza
          istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i
          Ministri  degli  affari esteri, di grazia e giustizia e del
          tesoro, se non proponenti.
             4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a seguito di deliberazione preliminare  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sono  trasmessi  alla  Camera dei deputati ed al
          Senato della Repubblica perche' su di  essi  sia  espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle  Commissioni  competenti  per  materia.  Decorso tale
          termine i decreti sono adottati.
             5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore  della
          presente   legge,  il  Governo  puo'  emanare  disposizioni
          integrative e  correttive,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri   direttivi  da  essa  fissati,  con  la  procedura
          indicata nei commi 3 e 4".
             "Art. 53 (Fornitura di linee affittate su reti pubbliche
          di telecomunicazione: criteri di delega). - 1. L'attuazione
          della direttiva del Consiglio 92/44/CEE sara' informata  ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
               a)   garantire,   in   ragione   della   domanda,   la
          realizzazione e la fornitura di un insieme minimo di  linee
          affittate   da   mettere   a  disposizione  dell'utenza  in
          condizioni di libero accesso;
               b)  disciplinare,   nel   rispetto   di   criteri   di
          trasparenza,  la  procedura per la cessazione delle offerte
          di linee affittate di cui all'art. 5 della direttiva  e  la
          procedura  di  controllo  di cui all'art. 8 della direttiva
          stessa;
               c)  disciplinare,  per  quanto  riguarda  gli  aspetti
          relativi   all'ordinamento   nazionale,   la  procedura  di
          conciliazione di cui all'art. 12 della direttiva, anche  in
          rapporto agli ordinari rimedi giurisdizionali".
          Note all'art. 1:
             - La direttiva 90/387/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
          192 del 24 luglio 1990. Gli articoli 9 e 10 cosi' recitano:
             "Art. 9. - 1. La Commissione e' assistita da un comitato
          consultivo,  composto dai rappresentanti degli Stati membri
          e presieduto dal rappresentante della Commissione.
             Il comitato consulta segnatamente i rappresentanti degli
          organismi   di   telecomunicazione,   degli   utenti,   dei
          consumatori, dei fabbricanti e dei fornitori di servizi. Il
          comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
             2.  Il  rappresentante  della  Commissione  sottopone al
          comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato,
          entro  un  termine  che  il  presidente  puo'  fissare   in
          relazione  all'urgenza  del problema, formula il suo parere
          sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
             Il parere e' iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato
          membro ha il diritto  di  chiedere  che  la  sua  posizione
          figuri a verbale.
             La Commissione tiene in massima considerazione il parere
          formulato  dal  comitato.  Lo  informa  del  modo in cui ha
          tenuto conto di detto parere".
             "Art. 10. - 1. In deroga all'art. 9,  per  le  questioni
          contemplate   dall'art.   3,  paragrafo  5  e  all'art.  5,
          paragrafo 3, si applica la seguente procedura.
             2. Il  rappresentante  della  Commissione  sottopone  al
          comitato  un progetto delle misure da adottare. Il comitato
          formula il proprio parere sul progetto entro un termine che
          il presidente puo' stabilire in relazione  all'urgenza  del
          problema.   Il   comitato  si  pronuncia  alla  maggioranza
          prevista dall'art. 148, paragrafo 2 del trattato, nel  caso
          di  decisioni  che  il  Consiglio deve adottare su proposta
          della Commissione. Ai voti degli Stati membri e' attribuita
          la ponderazione di cui a tale articolo. Il  presidente  non
          partecipa al voto.
             3.  La Commissione adotta le misure proposte quando esse
          sono conformi al parere del comitato.
             4. Quando le misure proposte non sono conformi al parere
          formulato  dal  comitato,  o  in  mancanza  di  parere,  la
          Commissione   sottopone   senza  indugi  al  Consiglio  una
          proposta relativa alle misure  da  adottare.  Il  Consiglio
          delibera a maggioranza qualificata.
             5.  Se  alla  scadenza  di  un  termine  di  tre  mesi a
          decorrere dalla data in cui e' stato  adito,  il  Consiglio
          non  si  e'  pronunciato,  la  Commissione adotta le misure
          proposte".
             - Il D.Lgs. n. 55/1993 reca attuazione  della  direttiva
          90/387/CEE  concernente istituzione del mercato interno per
          i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione
          della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni.