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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 19-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
    PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
    OBBLIGHI COMUNITARI
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO I
    LIBERA CIRCOLAZIONE
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    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    ASSICURAZIONI
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    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
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    CAPO III
    PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
  • 22
  • 23
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IV
    SANITÀ
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  • 32
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    LAVORO
  • 33
  • 34
  • orig.
  • 35
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VI
    AMBIENTE E AGRICOLTURA
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • orig.
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  • 42
  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
  • 43
  • 44
  • 45
  • orig.
  • 46
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  • 49
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  • 56
  • 57
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    RELAZIONI DELLA COMUNITÀ
  • 58
  • 59
  • 60
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-3-1994

Art. 53

Fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/44/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire, in ragione della domanda, la realizzazione e la fornitura di un insieme minimo di linee affittate da mettere a disposizione dell'utenza in condizioni di libero accesso;
b) disciplinare, nel rispetto di criteri di trasparenza, la procedura per la cessazione delle offerte di linee affittate di cui all'articolo 5 della direttiva e la procedura di controllo di cui all'articolo 8 della direttiva stessa;
c) disciplinare, per quanto riguarda gli aspetti relativi all'ordinamento nazionale, la procedura di conciliazione di cui all'articolo 12 della direttiva, anche in rapporto agli ordinari rimedi giurisdizionali.
Note all'art. 53:
- La dir. 92/44/CEE è pubblicata in GUCE n. L 165 del 19 giugno 1992. L'art. 5 reca:
"Art. 5 (Condizioni per la cessazione delle offerte). - Gli Stati membri garantiscono che le offerte esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo; può essere decisa la cessazione di un'offerta soltanto previa consultazione degli utenti interessati.
Fatti salvi altri diritti di ricorso, previsti dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri garantiscono che gli utenti possano adire l'autorità nazionale di regolamentazione qualora essi non accettino la data di cessazione dell'offerta decisa dall'organismo di telecomunicazione".
- L'art. 8 della dir. sopracitata reca:
"Art. 8 (Controllo dell'autorità nazionale di regolamentazione). - 1. Gli Stati membri provvedono affinchè l'autorità nazionale di regolamentazione stabilisca la procedura per decidere, caso per caso e nel più breve tempo possibile, se autorizzare o meno gli organismi di telecomunicazione a prendere misure quali il rifiuto di fornire una linea affittata, l'interruzione di tale fornitura o la riduzione della disponibilità delle prestazioni delle linee affittate in base al presunto mancato rispetto delle condizioni di utilizzo da parte degli utenti. Tale procedura può, inoltre prevedere la possibilità che l'autorità nazionale di regolamentazione autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determi- nate violazioni delle condizioni di utilizzazione. Gli Stati membri provvedono affinchè tale procedura garantisca un procedimento decisionale trasparente in cui vengano presi in debita considerazione i diritti delle parti. La decisione deve essere presa dopo aver offerto la possibilità ad entrambe le parti di esporre i propri argomenti del caso. La decisione deve essere debitamente motivata e notificata alle parti entro una settimana dalla sua adozione; essa non è esecutoria prima di essere notificata agli interessati. Questa disposizione non pregiudica il diritto delle parti in causa di adire un tribunale.
2. L'autorità nazionale di regolamentazione provvede affinchè gli organismi di telecomunicazione rispetto il principio della non discriminazione quando utilizzano le reti pubbliche di telecomunicazione per fornire servizi che sono o possono essere forniti anche da altri fornitori di servizi. Qualora gli organismi di telecomunicazione utilizzino linee affittate per la fornitura di servizi che non sono coperti da diritti speciali e/o esclusivi, lo stesso tipo di linee affittate deve essere fornito alle stesse condizioni ad altri utilizzatori che ne facciano richiesta.
3. Qualora, in risposta a una richiesta particolare, un organismo di telecomunicazione ritenga che non sia ragionevole fornire una linea affittata applicando le tariffe e le condizioni di fornitura pubblicate, deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione per modificare dette condizioni nel caso in questione".
- L'art. 12 della dir. sopracitata recita:
"Art. 12 (Procedura di conciliazione). - Fatti salvi:
a) ogni azione che la Commissione o uno Stato membro possa intentare ai sensi del trattato, in particolare degli articoli 169 o 170;
b) i diritti di chi invochi la procedura di cui ai punti da 1) a 5) del presente articolo, degli organismi di telecomunicazione interessati o di qualunque altra persona in forza del diritto nazionale applicabile, nonché un eventuale accordo concluso tra le parti per la soluzione delle questioni, l'utente potrà avvalersi della seguente procedura di conciliazione:
1) l'utente che ritenga di essere stato o di poter essere leso da infrazioni alla presente direttiva, in particolare per quanto concerne le linee intracomunitarie affittate, ha il diritto di ricorrere alla o alle autorità nazionali di regolamentazione;
2) se non è possibile addivenire a un accordo a livello nazionale, la parte lesa può ricorrere alla procedura di cui ai punti 3) e 4) mediante notifica scritta all'autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione;
3) se ritiene, a seguito della notifica di cui al punto 2), che vi siano i presupposti per un riesame, l'autorità nazionale di regolamentazione o la Commissione può rinviare il caso al comitato ONP;
4) nel caso di cui al punto 3) il presidente del comitato ONP avvia il seguente procedimento se è convinto che tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale siano stati fatti:
a) egli costituisce quanto prima un gruppo di lavoro composto almeno di due membri del comitato e da un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, oltre al presidente stesso o ad un altro funzionario della Commissione da questi designato. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma entro 10 giorni. Il presidente può decidere, su proposta di qualsiasi componente del gruppo di lavoro, di sollecitare al consulenza di al massimo altre due persone in qualità di esperti;
b) il gruppo di lavoro offre alla parte che ricorre a questo procedimento, alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri e gli organismi di telecomunicazione interessati, la possibilità di presentare osservazioni orali o scritte;
c) il gruppo di lavoro si adopera affinchè sia raggiunto un accordo tra le parti interessate. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP sui risultati di questa procedura;
5) le parti che ricorrono a questa procedura sostengono i costi della loro partecipazione".