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DECRETO-LEGGE 18 febbraio 1994, n. 113

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-2-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1994)
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Testo in vigore dal:  22-2-1994 al: 22-4-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, al fine di attuare interventi a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo industriale, nonché per il potenziamento delle infrastrutture;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Provvedimenti urgenti
1. In attesa dell'emanazione di un complesso di norme per la disciplina della formulazione ed attuazione del piano organico previsto dall'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la regione Sardegna dispone provvedimenti urgenti con le risorse finanziarie assegnate dal presente decreto, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale della regione, ed in particolare il recupero delle situazioni di crisi e il sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.
2. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto provvede la regione autonoma della Sardegna.
3. La ripartizione delle somme autorizzate dal presente decreto è stabilita nel programma degli interventi formulato dalla regione e approvato dal CIPE.
4. Le somme stanziate saranno versate annualmente alla stessa regione, che istituirà per esse una contabilità speciale, ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati.
5. Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per l'aggiornamento dei progetti di intervento.
6. Con i provvedimenti urgenti da disporre con le risorse del presente decreto vanno definiti:
a) la promozione delle strutture e delle attrezzature di formazione professionale, sia a livello universitario, che post-universitario, per adattarle allo sviluppo delle tecnologie più avanzate ed alla collocazione dei prodotti sardi sui mercati internazionali, raccordandola anche, mediante convenzioni, all'attività promozionale svolta dall'Istituto per il commercio con l'estero;
b) la promozione dello sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle politiche di ammodernamento, diversificazione e ampliamento delle stesse, a partire da quelle esistenti principalmente nei settori chimico, metallurgico, minerario, energetico e della carta;
c) il miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi, compresi quelli erogati dalla pubblica amministrazione;
d) l'adeguamento della dotazione infrastrutturale alle esigenze dello sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al settore dei trasporti;
e) l'erogazione di agevolazioni di cui all'articolo 2.