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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 1993, n. 593

Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-2-1994
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vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 19-2-1994
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   come
modificato  dal  decreto  legislativo  10 novembre 1993, n. 470 e dal
decreto  legislativo  23  dicembre  1993,  n.  546,  riguardante   la
"razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  delle  discipline  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  l'art. 45, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 15 del decreto legislativo n. 470/1993, in  base
al  quale  "i  contratti  collettivi  nazionali  sono  stipulati  per
comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei
o affini";
  Visto l'art. 46 del decreto legislativo  n.  29/1993,  in  base  al
quale  ciascuno dei comparti di contrattazione collettiva individuati
ai sensi dell'art. 45, comma 3, dello stesso decreto  legislativo  n.
29/1993,  come  modificato  dall'art.  15  del decreto legislativo 10
novembre 1993, n. 470, i contratti collettivi  nazionali  riguardanti
il  personale  con  qualifica  di dirigente non compreso nell'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo n. 29/1993 sono definiti in distinte
autonome separate aree di contrattazione collettiva;
  Visto l'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993,  come
modificato  dall'art. 15 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470,  che  disciplina  il  procedimento  per  la  determinazione  dei
comparti di contrattazione collettiva prevedendo che "i comparti sono
determinati  e  possono  essere  modificati,  sulla  base  di accordi
stipulati tra l'Agenzia di cui all'art. 50, in  rappresentanza  della
parte   pubblica,   e   le   confederazioni   sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, con decreto del  Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri,  previa  intesa  con  le  amministrazioni
regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle  regioni  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  per gli aspetti di
interesse  regionale.  Fino  a  quando  non  sia   stata   costituita
l'agenzia,   in  rappresentanza  della  parte  pubblica  provvede  il
Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato";
  Considerato che, ai sensi del citato art. 45, comma 3, del  decreto
legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 15 del
decreto legislativo n. 470/1993, partecipano alla trattativa  per  la
definizione  dell'accordo  riguardante la determinazione dei comparti
di contrattazione collettiva del pubblico impiego  le  confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  Visto  l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993,  n.
546,  in  base  al  quale  "la  maggiore rappresentativita' sul piano
nazionale delle confederazioni e delle  organizzazioni  sindacali  e'
definita  con  apposito  accordo  tra il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali  individuate
ai  sensi  del  comma 2, da recepire con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,  sentita
la  conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale";
  Considerato  che non e' ancora intervenuto l'accordo ed il relativo
decreto del Presidente della Repubblica previsti dal citato art.  47,
comma  1,  e  che,  ai  sensi  dell'art.  47,  comma  2,  del decreto
legislativo n. 29/1993, come  modificato  dall'art.  22  del  decreto
legislativo  23  dicembre  1993,  n.  546,  "fino alla emanazione del
decreto di cui al comma 1, restano in vigore  e  si  applicano,  alle
aree  di  contrattazione  di  cui all'art. 46, le disposizioni di cui
all'art. 8 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  agosto
1988,  n.  395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica.
Tale  normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata
fino a quando non sia data applicazione a quanto  previsto  dall'art.
45, comma 8";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  per  la funzione pubblica dell'8
giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno
1993, che ha individuato  le  confederazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative  sul  piano nazionale che partecipano alla trattativa
per   la   definizione   dell'accordo   sindacale   riguardante    la
determinazione dei comparti di contrattazione collettiva del pubblico
impiego;
  Considerato  il  disposto  di  cui  all'art.  45,  comma  3, ultimo
periodo, del decreto legislativo n. 29/1993,  cosi'  come  modificato
dall'art.  15  del  decreto legislativo n. 470/1993, in base al quale
"fino a quando non sia stata costituita l'Agenzia" di cui all'art. 50
dello stesso decreto legislativo n. 29/1993 "in rappresentanza  della
parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un
suo   delegato"  alla  trattativa  per  la  definizione  dell'accordo
sindacale   riguardante   la   determinazione   dei    comparti    di
contrattazione collettiva del pubblico impiego;
  Considerato   che   l'Agenzia   di  cui  all'art.  50  del  decreto
legislativo n. 29/1993, come  modificato  dall'art.  17  del  decreto
legislativo n. 470/1993, non e' stata ancora formalmente costituita;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio
1993, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino
Cassese, e' stato delegato  a  provvedere  alla  "attuazione  ..  del
decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29" e ad "esercitare.. ogni
altra funzione attribuita dalle vigenti  disposizioni  al  Presidente
del   Consiglio  dei  Ministri,  relative  a  tutte  le  materie  che
riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego";
  Visto l'accordo raggiunto in data 19 luglio 1993  fra  il  Ministro
per  la funzione pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri - e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul   piano   nazionale   C.G.I.L.,   C.I.S.L.,   U.I.L.,   C.I.D.A.,
CONF.S.A.L., C.I.S.A.L., C.I.S.N.A.L. e CONFEDIR;
  Vista  la  lettera  n.  19140/93/8.93.15  del  22  luglio  1993 del
Dipartimento della  funzione  pubblica,  con  la  quale  -  ai  sensi
dell'art.  45,  comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 all'epoca
vigente - e' stato chiesto alla  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province  autonome  di  Trento e Bolzano il prescritto parere per gli
aspetti di interesse regionale;
  Vista la lettera n. 875 del 3  agosto  1993  della  Conferenza  dei
presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e
Bolzano, con il quale, nell'esprimere il richiesto parere,  e'  stato
rappresentato  "pieno  consenso in ordine alle soluzioni adottate per
il  personale  del  Servizio  sanitario  nazionale e per il personale
della  dirigenza  medica  e  veterinaria"  e  sono  state   formulate
"considerazioni  critiche  per  quanto riguarda le scelte relative al
personale regionale", rilevando che nel frattempo e'  intervenuta  la
sentenza  30  luglio  1993,  n. 359 della Corte costituzionale con la
quale sono state dichiarate illegittime  diverse  norme  del  decreto
legislativo n. 29/1993;
  Vista  la  citata  sentenza della Corte costituzionale n. 359/1993,
che ha dichiarato la "illegittimita'  costituzionale  degli  articoli
45,  commi  7  e  9;  47; 49, comma 2; 50, commi 2, 3, 4, 8 e 10; 51,
comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella  parte
in  cui disciplinano la contrattazione nazionale relativa ai rapporti
di lavoro e di  impiego  alle  dipendenze  delle  regioni  a  statuto
ordinario e degli enti regionali";
  Visto  il  decreto  legislativo  10  novembre  1993, n. 470, che ha
recato disposizioni correttive al decreto legislativo n. 29/1993,  in
particolare al fine di conformare tale ultimo decreto alla richiamata
sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  359/1993,  prevedendo  un
coinvolgimento effettivo delle regioni sia nella fase delle direttive
da impartire all'Agenzia di cui  all'art.  50  dello  stesso  decreto
legislativo  n.  29/1993,  sia  nella  concreta operativita' di detta
Agenzia,  sia  infine  nella  fase  delle  trattative  dei  contratti
collettivi   riguardanti   il   personale  regionale,  ed  integrando
segnatamente, con l'art. 14, il gia' citato art. 45, comma 3, con  la
preventiva  "intesa" con la Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini  della  adozione
del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla
determinazione  e  composizione  dei   comparti   di   contrattazione
collettiva del pubblico impiego;
  Vista  la lettera n. 1310 del 29 novembre 1993 della Conferenza dei
presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano,  con  la  quale e' stata espressa l'"intesa" richiesta dalla
nuova  disposizione  recata  dall'art.  45,  comma  3,  del   decreto
legislativo  n.  29/1993,  come  modificato  dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 470/1993, in  ordine  ai  contenuti  dello  schema  di
decreto  concernente la determinazione e composizione dei comparti di
contrattazione collettiva del  pubblico  impiego,  formulando  alcune
richieste, che sono state accolte;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  dicembre  1993, n. 546, che ha
apportato ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo n.
29/1993 e che, nell'art. 22, allo  stesso  fine  di  conformare  tale
ultimo  decreto alla riportata sentenza della Corte costituzionale n.
359/1993, ha integrato, in particolare, il gia' richiamato  art.  47,
comma 1, richiedendo che sia "sentita", ai fini della futura adozione
del  decreto  del  Presidente della Repubblica in materia di maggiore
rappresentativita' sindacale sul piano nazionale, "la Conferenza  dei
presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome  di Trento e
Bolzano per gli aspetti di interesse regionale";
  Sentito  il  Consiglio  dei  Ministri,  che  ha   espresso   avviso
favorevole nella seduta del 7 settembre 1993;
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 novembre 1993;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Area di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  si  applica  ai   dipendenti   delle
amministrazioni  pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
  2. Il personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29,   resta   disciplinato   dai   rispettivi
ordinamenti.
  3.  I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle amministrazioni
pubbliche,  ad  eccezione  di  quelli  di  cui  al  comma   2,   sono
disciplinati  -  con esclusione delle materie riservate alla legge ed
agli atti normativi e amministrativi indicati nell'art. 2,  comma  1,
lettera  c),  della  legge  23  ottobre  1992, n. 421 - dai contratti
collettivi previsti dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  relativi  rispettivamente  al personale non
dirigente  ed  a  quello  di  cui  alle  autonome  separate  aree  di
contrattazione  per  il  personale con qualifica di dirigente ed alla
apposita  area  di  contrattazione  per   la   dirigenza   medica   e
veterinaria.
  4.  Al  personale dipendente delle aziende e degli enti di cui alle
leggi 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988,
n. 266, 18 marzo 1989, n. 106 e 31 gennaio 1992, n. 138, si applicano
le disposizioni di cui all'art. 2, comma  2,  all'art.  9,  comma  2,
all'art.   65,  comma  3,  ed  all'art.  73,  comma  5,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, ha introdotto nuove
          norme riguardanti la "Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle amministrazioni pubbliche e  revisione  delle  disci-
          pline  in  materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2
          della legge 23 ottobre 1992, n.   421".  Si  trascrivono  i
          commi  2 e 3 dell'art. 45, come sostituito dall'art. 15 del
          D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, l'art. 46 e  l'art.    47,
          come  sostituito  dall'art. 22 del D.Lgs. 23 dicembre 1993,
          n. 546:
             "Art. 45 (Contratti collettivi), commi 2 e  3.  -  2.  I
          contratti  collettivi nazionali sono stipulati per comparti
          della   pubblica   amministrazione   comprendenti   settori
          omogenei o affini.
             3.   I   comparti  sono  determinati  e  possono  essere
          modificati, sulla base di accordi stipulati  tra  l'agenzia
          di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica,
          e  le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
          sul   piano  nazionale,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri,   previa    intesa    con    le
          amministrazioni  regionali,  espressa  dalla Conferenza dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento  e  Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale.
          Fino a  quando  non  sia  stata  costituita  l'agenzia,  in
          rappresentanza  della parte pubblica provvede il Presidente
          del Consiglio dei Ministri o un suo delegato".
             "Art.  46  (Area  di  contrattazione  per  il  personale
          dirigenziale).  -  1. Per ciascuno dei comparti individuati
          ai sensi dell'art. 45, comma 3, e'  prevista  una  autonoma
          separata   area   di   contrattazione   per   il  personale
          dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4.
             2. I contratti collettivi nazionali delle aree  separate
          di  cui  al  comma  1  sono  stipulati  dall'agenzia di cui
          all'art. 50,  per  la  parte  pubblica,  e,  per  la  parte
          sindacale,      delle      confederazioni      maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale e dalle  organizzazioni
          sindacali  interessate maggiormente rappresentative sul pi-
          ano  nazionale  nell'ambito  della   rispettiva   area   di
          riferimento,  assicurando  un adeguato riconoscimento delle
          specifiche tipologie professionali.
             3. Il  rapporto  di  lavoro  della  dirigenza  medica  e
          veterinaria del servizio sanitario nazionale e' definito in
          una  apposita  area  di contrattazione dalle cui trattative
          partecipano   l'agenzia   prevista   dall'art.    50,    in
          rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle
          organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario
          maggiormente rappresentative sul piano nazionale".
             "Art.   47   (Rappresentativita'  sindacale).  -  1.  La
          maggiore  rappresentativita'  sul  piano  nazionale   delle
          confederazioni e delle organizzazioni sindacali e' definita
          con  apposito  accordo  tra il Presidente del Consiglio dei
          Ministri o un suo delegato e  le  confederazioni  sindacali
          individuate  ai  sensi del comma 2, da recepire con decreto
          del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la
          Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle province
          autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti  di  interesse
          regionale.
             2.  Fino  all'emanazione  del decreto di cui al comma 1,
          restano in  vigore  e  si  applicano  anche  alle  aree  di
          contrattazione  di  cui all'art. 46, le disposizioni di cui
          all'art. 8 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
          agosto  1988,  n. 395, e alle conseguenti direttive emanate
          dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
          della  funzione  pubblica. Tale normativa resta in vigore e
          si applica anche in sede decentrata fino a quando  non  sia
          data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8".
             -  L'art.  50  del  medesimo  D.Lgs.  n.  29/1993,  come
          modificato dall'art. 17 del D.Lgs. n. 470/1993, concerne la
          istituzione dell'Agenzia che rappresenta le Amministrazioni
          pubbliche in sede di contrattazione collettiva nazionale.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             -  Si  trascrive  il  comma  2 dell'art. 1 del D.Lgs. n.
          29/1993: "2.   Per amministrazioni pubbliche  si  intendono
          tutte  le  amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli
          istituti e scuole di ogni ordine e grado e  le  istituzioni
          educative,  le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad
          ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
          comunita' montane, e  loro  consorzi  ed  associazioni,  le
          istituzioni   universitarie,  gli  istituti  autonomi  case
          popolari, le camere di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura  e  loro  associazione, tutti gli enti pubblici
          non   economici   nazionali,   regionali   e   locali,   le
          amministrazioni,   le  aziende  e  gli  enti  del  servizio
          sanitario nazionale".
             - Si trascrive il  comma  4  dell'art.  2  del  medesimo
          D.Lgs.  n.  29/1993, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.
          23 dicembre 1993, n.  546: "4. In deroga ai  commi  2  e  3
          rimangono   disciplinati   dai  rispettivi  ordinamenti:  i
          magistrati  ordinari,  amministrativi  e   contabili,   gli
          avvocati  e  procuratori  di Stato, il personale militare e
          delle  Forze  di  polizia  di  Stato,  il  personale  della
          carriera   diplomatica  e  della  carriera  prefettizia,  a
          partire rispettivamente dalle qualifiche di  segretario  di
          legazione  e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti
          generali  nominati  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, e  quelli  agli  stessi  equiparati  per  effetto
          dell'art.  2  della  legge  8  marzo 1985, n. 72, nonche' i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del
          Capo  provvisorio  dello  Stato  17  luglio 1947, n. 691, e
          dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10  ottobre  1990,  n.
          287".
             -  Si  trascrive  il  testo della lettera c) del comma 1
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  recante
          delega  al  Governo per la razionalizzazione e la revisione
          delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di   pubblico
          impiego, di previdenza e di finanza territoriale:
             "1.  Il  Governo  della Repubblica e' delegato a emanare
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge  uno o piu' decreti legislativi, diretti al
          contenimento, alla razionalizzazione e al  controllo  della
          spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento
          dell'efficienza  e  della  produttivita',  nonche' alla sua
          riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
              a)-b) (omissis);
               c)  prevedere  l'affidamento  delle  controversie   di
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
          disciplina   di   cui  al  presente  articolo,  escluse  le
          controversie riguardanti il personale di cui  alla  lettera
          e)  e  le  materie  di cui ai numeri 1) e 7) della presente
          lettera, alla giurisdizione del giudice  ordinario  secondo
          le  disposizioni  che  regolano  il  processo del lavoro, a
          partire dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione  del
          decreto  legislativo  e  comunque  non prima del compimento
          della  fase  transitoria  di  cui  alla  lettera   a);   la
          procedibilita'    del    ricorso    giurisdizionale   resta
          subordinata   all'esperimento   di    un    tentativo    di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante   verbale   costituente   titolo  esecutivo.  Sono
          regolate con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge  o
          nell'ambito  dei  principi  dalla  stessa  posti,  con atti
          normativi o amministrativi, le seguente materie:
               1) le responsabilita' giuridiche attinenti ai  singoli
          operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
               2)  gli  organi,  gli  uffici,  i modi di conferimento
          della titolarita' dei medesimi;
               3) i principi  fondamentali  di  organizzazione  degli
          uffici;
               4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
          e di avviamento al lavoro;
               5)  i  ruoli  e le dotazioni organiche nonche' la loro
          consistenza  complessiva.  Le  dotazioni   complessive   di
          ciascuna  qualifica  sono definite previa informazione alle
          organizzazioni    sindacali    interessate     maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
               6)  la  garanzia  della  liberta'  di  insegnamento  e
          l'autonomia professionale nello svolgimento  dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
               7)   la   disciplina  della  responsabilita'  e  delle
          incompatibilita' tra l'impiego pubblico ed altre  attivita'
          e  i  casi  di  divieto  di  cumulo di impieghi e incarichi
          pubblici".
             - La legge 13 luglio 1984 n. 312, reca  disposizioni  in
          ordine  agli  "Interventi  straordinari  ed  integrativi in
          favore degli  enti  autonomi  lirici  e  delle  istituzioni
          concertistiche assimilate".
             -  La legge 30 maggio 1988, n. 186, reca la "Istituzione
          dell'Agenzia spaziale italiana".
             -  La  legge 11 luglio 1988, n. 266, reca la "Disciplina
          dello  stato  giuridico  e  del  trattamento  economico  di
          attivita'    del    personale    dipendente   dell'Istituto
          Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle
          camere di commercio, industria, artigianato ed  agricoltura
          (UNIONCAMERE),  del  Comitato nazionale per la ricerca e lo
          sviluppo dell'energia nucleare e delle energie  alternative
          (ENEA),  dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il
          traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano
          (RAI)".
             - La legge 18 marzo  1989,  n.  106,  reca  disposizioni
          circa  il  "Riordinamento  dell'Istituto  nazionale  per il
          commercio estero".
             - La legge 31 gennaio 1992, n. 138,  reca  "Disposizioni
          urgenti   per  assicurare  la  funzionalita'  del  Comitato
          olimpico nazionale italiano (CONI)".
             - Si trascrive il testo del  comma  2  dell'art.  2  del
          D.Lgs.  n.  29/1993, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.
          23 dicembre 1993, n.   546: "2. I rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti    delle    amministrazioni    pubbliche    sono
          disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo  II,  di
          libro  V  del  codice  civile e dalle leggi sui rapporti di
          lavoro subordinato nell'impresa, salvi i  limiti  stabiliti
          dal  presente  decreto per il perseguimento degli interessi
          generali cui  l'organizzazione  e  l'azione  amministrativa
          sono indirizzate".
             -  Si  trascrive  il  testo  del comma 2 dell'art. 9 del
          predetto D.Lgs. n. 29/1993: "2. L'incremento del costo  del
          lavoro  negli  enti  pubblici  economici  e  nelle  aziende
          pubbliche  che  producono  servizi  di  pubblica  utilita',
          nonche' negli enti di cui all'art. 73, comma 5, e' soggetto
          a  limiti  compatibili  con  gli  obiettivi  e i vincoli di
          finanza pubblica".
             - Si trascrive il testo del comma  3  dell'art.  65  del
          medesimo  D.Lgs.  n.  29/1993, come sostituito dall'art. 32
          del D.Lgs. n.  546/1993: "3. Gli enti pubblici economici  e
          le  aziende  che  producono  servizi  di  pubblica utilita'
          nonche' gli enti e le aziende di cui all'art. 73, comma  5,
          sono  tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento funzione pubblica  e  al  Ministero
          del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato
          in  conformita'  alle  procedure definite dal Ministero del
          tesoro,  d'intesa  con  il  predetto   Dipartimento   della
          funzione pubblica".
             -  Si  trascrive il testo del comma 5 dell'art. 73 dello
          stesso D.Lgs. n. 29/1993, come  sostituito  dal  D.Lgs.  n.
          546/1993:  "5.  Le  aziende e gli enti di cui alle leggi 26
          dicembre  1936,  n.  2174,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  13  luglio  1984, n. 312, 30 maggio 1988, n.
          186, 11 luglio 1988, n. 266, 18  marzo  1989,  n.  106,  31
          gennaio  1992  n.  138,  provvederanno ad adeguare i propri
          ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I  rapporti  di
          lavoro  dei  dipendenti  dei  predetti enti ed aziende sono
          regolati da contratti collettivi  ed  individuali  in  base
          alle disposizioni di cui all'art.  2, comma 2, dell'art. 9,
          comma   2,   ed   all'art.   65,   comma   3.  Le  predette
          amministrazioni  si  attengono   nella   stipulazione   dei
          contratti   collettivi   alle   direttive   impartite   dal
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   che,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, ne autorizza la
          sottoscrizione in conformita' dell'art. 51, commi 1 e 2".