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DECRETO-LEGGE 18 gennaio 1994, n. 40

Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-1-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1994)
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Testo in vigore dal:  20-1-1994 al: 20-3-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 gennaio 1994;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; EMANA il seguente decreto-legge:

Art. 1

Norme in materia di cassa integrazione guadagni
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale, con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali e detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale.
2. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il predetto Ministero ed elabora, con periodicità trimestrale, relazioni sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori.
3. Il trattamento di integrazione salariale per crisi aziendale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla richiesta del trattamento. A tal fine l'esame congiunto di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, si svolge presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Il predetto ufficio, ricevuta la richiesta del trattamento, la trasmette immediatamente, con le proprie valutazioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché alla commissione regionale per l'impiego perché questa, con l'assistenza tecnica dell'agenzia per l'impiego, possa esprimere motivato parere entro venti giorni. Nel caso in cui l'esame congiunto riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, esso si svolge, rispettivamente, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o presso la Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:
3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.".
5. La decorrenza dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria è fissata non prima del giorno successivo a quello della presentazione della richiesta.
6. Con effetto dal 1 gennaio 1994, l'importo massimo di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, è elevato a L. 1.500.000 lorde mensili quando la retribuzione di riferimento per il calcolo della integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a L. 2.700.000 mensili. Tale ultimo importo è annualmente aggiornato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
7. Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti pensionistici di anzianità di cui al comma 2- bis dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità.
8. A decorrere dal 1 gennaio 1994 la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale trova applicazione anche con riferimento ai dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento delle attività appaltate. Il trattamento di integrazione salariale è concesso nei casi in cui i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della riduzione delle attività appaltate ove connessa all'attuazione, da parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del
trattamento a carico della cassa integrazione guadagni
straordinaria.