stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 dicembre 1993, n. 562

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1994
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 15-1-1994
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        (Delega al Governo). 
1. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad  adottare,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per la  riforma  della  disciplina  sanzionatoria
contenuta  nel  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica   sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, e delle disposizioni ad esso connesse o complementari,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
a) trasformare, salvo quanto previsto dalla lettera c), in violazioni
amministrative le contravvenzioni previste nei titoli III, IV e V del
citato testo unico approvato con regio decreto n. 773  del  1931,  ad
eccezione di quelle previste dagli articoli 68, 69, 70, 73,  85,  88,
92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 127, 128  -  in
relazione all'articolo 126 - 133, 134, 135, terzo  comma,  138,  139,
140 e 151; 
b)  trasformare  in  violazioni  amministrative  le   contravvenzioni
previste dagli articoli 8 e 9, limitatamente alle autorizzazioni  per
la cui mancanza o inosservanza e' prevista una decriminalizzazione ai
sensi del presente articolo, dall'articolo 15, salvi i  casi  di  cui
all'articolo 650 del codice penale, e dagli  articoli  59  e  60  del
citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931; 
c) abrogare gli articoli 66, 70, 73 e  213  del  citato  testo  unico
approvato con regio decreto n. 773 del 1931; 
d)  trasformare  in  violazioni  amministrative  le   contravvenzioni
previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,  n.
635, e successive modificazioni, ad eccezione di  quelle  concernenti
disposizioni correlate alle contravvenzioni previste dal citato testo
unico approvato con regio decreto n. 773  del  1931  non  oggetto  di
decriminalizzazione ai sensi delle lettere a) e b); 
e) comminare, in relazione alle fattispecie decriminalizzate ai sensi
delle lettere a), b) e d), la sanzione amministrativa pecuniaria  non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni per le
violazioni consistenti nello svolgimento di un'attivita'  in  difetto
della  prescritta  licenza  o  autorizzazione,  prevedendo  che  tali
violazioni comportino l'obbligo per l'autorita' di adottare, entro un
termine  da  determinarsi,  un  provvedimento   per   la   cessazione
dell'attivita' condotta in difetto di licenza o autorizzazione o  per
la sospensione, per un periodo da determinarsi, di quella  esercitata
in violazione  delle  prescrizioni,  e  che  l'inosservanza  di  tale
provvedimento sia  punita  ai  sensi  dell'articolo  650  del  codice
penale; comminare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore
a lire trecentomila e non superiore a lire due milioni per  tutte  le
altre   violazioni,   con   eventuale   previsione   della   sanzione
amministrativa  accessoria  della  sospensione  fino   a   tre   mesi
dell'attivita'  nelle  ipotesi  consistenti  nell'inosservanza  delle
prescrizioni  imposte  dalla  legge   o   impartite   dall'autorita';
trasformare in sanzioni amministrative accessorie le pene  accessorie
gia' previste per le contravvenzioni decriminalizzate;  estendere  le
fattispecie decriminalizzate di svolgimento di attivita'  in  difetto
della  prescritta  licenza  o  autorizzazione  anche   ai   casi   di
inosservanza,  ottenuta  la   licenza   o   l'autorizzazione,   delle
prescrizioni della legge o dell'autorita'; 
f) coordinare le disposizioni  connesse  o  complementari  al  citato
testo unico approvato con  regio  decreto  n.  773  del  1931  ed  al
relativo regolamento di esecuzione  approvato  con  il  citato  regio
decreto n.  635  del  1940,  contenute  in  leggi  speciali,  con  le
modifiche  apportate  ai  sensi  delle  lettere  a),  b),  c)  e  d),
trasformando in violazioni amministrative  gli  illeciti  omogenei  a
quelli decriminalizzati e procedendo alle necessarie abrogazioni; 
g) individuare, in relazione a tutte le ipotesi di cui  alle  lettere
a), b), c), d), e), e f) i  casi  in  cui  l'autorita'  puo'  o  deve
disporre la confisca amministrativa, in armonia con i principi di cui
all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
h) emanare le norme di attuazione  delle  disposizioni  previste  dal
presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi
dello Stato, nonche' le norme di carattere  transitorio;  individuare
l'autorita'  competente  ad  irrogare  le   sanzioni   amministrative
inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura
delle  violazioni  e   delle   attribuzioni   delle   amministrazioni
interessate. 
2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati,  nel
rispetto dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro di grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno. 
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al  Senato  della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma  1,  al
fine  dell'espressione  del  parere  da   parte   delle   Commissioni
permanenti competenti per materia. Le Commissioni si esprimono  entro
trenta giorni dalla data dell'assegnazione. 
4. Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione
della presente legge, il Ministro dell'interno e' autorizzato,  anche
in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni  nei  pubblici
impieghi, a bandire concorsi per la copertura delle vacanze  comunque
determinatesi  nei   ruoli   organici   dell'Amministrazione   civile
dell'interno alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
anche utilizzando, ove occorra, nel limite massimo del 20  per  cento
dei posti disponibili, le graduatorie dei concorsi gia' espletati  da
non oltre un triennio. 
          Note all'art. 1, comma 1, lettera a): 
           AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
             - I titoli III, IV e V del testo unico  delle  leggi  di
          pubblica sicurezza, approvato con regio decreto  18  giugno
          1931,  n.  773,  recano,   rispettivamente:   "Disposizioni
          relative  agli  spettacoli,  esercizi  pubblici,   agenzie,
          tipografie,  affissioni,  mestieri  girovaghi,   operai   e
          domestici"; "Delle guardie particolari e degli istituti  di
          vigilanza e di investigazione privata"; "Degli stranieri". 
             - Il testo vigente degli articoli 68, 69,  70,  73,  85,
          88, 92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114,  117,  119,
          126, 127, 128, 133, 134, 135, comma 3, 138, 139, 140 e 151 
          del citato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e' il seguente: 
             "Art. 68. - Senza licenza del questore  non  si  possono
          dare in luogo pubblico  o  aperto  o  esposto  al  pubblico
          rappresentazioni teatrali  o  cinematografiche,  accademie,
          feste  da  ballo,  corse  di  cavalli,  ne'  altri   simili
          spettacoli o trattenimenti,  e  non  si  possono  aprire  o
          esercitare circoli, scuole da ballo  o  sale  pubbliche  di
          audizioni. 
             Per le gare di velocita' di autoveicoli o  per  le  gare
          aeronautiche  si  applicano  le  disposizioni  delle  leggi
          speciali". 
             "Art. 69.  -  Senza  licenza  dell'autorita'  locale  di
          pubblica sicurezza e' vietato dare, anche  temporaneamente,
          per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica
          vista rarita', persone, animali, gabinetti ottici  o  altri
          oggetti di curiosita', ovvero dare audizioni all'aperto". 
             "Art. 70. - Sono vietati gli spettacoli o  trattenimenti
          pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o  che  sono
          contrari alla morale o al  buon  costume  o  che  importino
          strazio o sevizie di animali". 
             "Art. 73. - Non possono darsi o recitarsi  in  pubblico,
          opere, drammi o ogni altra produzione  teatrale  che  siano
          dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda,
          a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti
          contrari  all'ordine  pubblico,  alla  morale  o  ai  buoni
          costumi. 
             Il  sottosegretario  puo'  sentire  il  parere  di   una
          Commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per  la
          stampa e la propaganda, o per  sua  delega,  dall'ispettore
          per il teatro e composta: 
               c) dal capo dell'ufficio censura presso  l'ispettorato
          del teatro; 
               d) da un funzionario di  gruppo  A  non  inferiore  al
          grado 6 del Ministero dell'interno, designato dal Ministero
          stesso; 
               e) da un funzionario di  gruppo  A  non  inferiore  al
          grado 6 del Ministero dell'educazione nazionale,  designato
          dal Ministero stesso". 
             "Art. 85. - E' vietato  comparire  mascherato  in  luogo
          pubblico. 
             Il  contravventore  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire
          ventimila a duecentomila. 
             E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri
          luoghi aperti  al  pubblico,  tranne  nelle  epoche  e  con
          l'osservanza delle condizioni che possono essere  stabilite
          dall'autorita' locale di pubblica  sicurezza  con  apposito
          manifesto. 
             Il contravventore e chi,  invitato,  non  si  toglie  la
          maschera, e' punito  con  l'ammenda  da  lire  ventimila  a
          duecentomila". 
             "Art. 88.  -  Non  puo'  essere  conceduta  licenza  per
          l'esercizio di scommesse, fatta eccezione per le  scommesse
          nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone o
          in altre simili gare, quando  l'esercizio  delle  scommesse
          costituisce   una   condizione   necessaria   per   l'utile
          svolgimento della gara. 
             Le societa' di corse di cavalli, debitamente  costituite
          ed  autorizzate,  hanno  esclusivamente   il   diritto   di
          esercitare per le  proprie  corse,  tanto  negli  ippodromi
          quanto fuori di essi, i  totalizzatori  e  le  scommesse  a
          libro, sia direttamente,  sia  per  mezzo  di  allibratori,
          purche' questi agiscano in nome e per conto delle societa',
          ed abbiano, oltre la licenza di cui  alla  prima  parte  di
          questo articolo, una speciale autorizzazione delle societa'
          stesse". 
             "Art. 92. - Oltre a quanto e' preveduto dall'art. 11, la
          licenza di esercizio pubblico  e  l'autorizzazione  di  cui
          all'art. 89  non  possono  essere  date  a  chi  sia  stato
          condannato per reati contro la moralita' pubblica e il buon
          costume contro la sanita' pubblica o per giuochi d'azzardo,
          o per delitti commessi  in  istato  di  ubriachezza  o  per
          contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo,
          o per infrazioni alla  legge  sul  lotto  o  per  abuso  di
          sostanze stupefacenti". 
             "Art. 102. - E' vietata la concessione, sotto  qualsiasi
          forma e  denominazione,  di  licenza  o  di  autorizzazioni
          provvisorie,  salvo  quanto   e'   disposto   dall'articolo
          seguente". 
             "Art.   105.   -   Sono   vietate   la    fabbricazione,
          l'importazione  nello  Stato,  la  vendita   in   qualsiasi
          quantita'  ed  il  deposito  per  la  vendita  del  liquore
          denominato in commercio 'assenzio'. 
             Salvo quanto e' stabilito dalle  leggi  sanitarie,  sono
          escluse da tale  proibizione  le  bevande  che,  avendo  un
          contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento  del  volume,
          contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica". 
             "Art. 106. - Con decreto  dei  Ministri  dell'interno  e
          delle finanze, e sentito il parere del Consiglio  superiore
          di  sanita',  sara'  provveduto  alla  formazione  e   alla
          pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze  nocive
          alla salute, che e' vietato  adoperare  o  che  si  possono
          adoperare  soltanto  in  determinate   proporzioni,   nella
          preparazione nelle bevande alcooliche. 
             Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio". 
             "Art. 107. - I fabbricanti e gli esportatori di  essenze
          per  la  confezione   delle   bevande   alcooliche   devono
          denunziare al  prefetto  l'apertura  e  la  chiusura  delle
          fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre  al  disposto
          dell'art. 105, alle altre norme e prescrizioni che  saranno
          stabilite con decreto sentito  il  Consiglio  superiore  di
          sanita'. 
             Nel  caso  di  trasgressione,  il  prefetto  ordina   la
          chiusura della fabbrica o del deposito". 
             "Art. 109. - Gli albergatori, i locandieri,  coloro  che
          gestiscono pensioni o case di  salute  o  altrimenti  danno
          alloggio per mercede non possono dare  alloggio  a  persone
          non munite della carta d'identita'  o  di  altro  documento
          idoneo   ad    attestarne    la    identita'    proveniente
          dall'amministrazione dello Stato. 
             Per gli  stranieri  e'  sufficiente  la  esibizione  del
          passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso
          equivalente in forza  di  accordi  internazionali,  purche'
          munito della fotografia del titolare. 
             Gli albergatori e gli altri  esercenti  predetti  devono
          tenere un registro, nel quale sono indicati le  generalita'
          e il luogo  di  provenienza  delle  persone  alloggiate,  e
          devono  comunicare  giornalmente  all'autorita'  locale  di
          pubblica sicurezza l'arrivo, la  partenza  e  il  luogo  di
          destinazione di tali persone. 
             Nel  caso  di  trasgressione  puo'  essere  revocata  la
          licenza, salve le pene stabilite dal codice penale". 
             "Art. 110. - In tutte le sale da bigliardo o  da  giuoco
          deve essere esposta una  tabella,  vidimata  dal  questore,
          nella quale sono indicati, oltre i giochi di azzardo, anche
          quelli  che  l'autorita'  stessa  ritenga  di  vietare  nel
          pubblico interesse. 
             Nella  tabella  predetta  deve  essere  fatta   espressa
          menzione del divieto delle scommesse. 
             L'installazione  e  l'uso  di  apparecchi   e   congegni
          automatici,  semiautomatici   ed   elettronici   da   gioco
          d'azzardo sono vietati nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 
             Si  considerano  apparecchi   e   congegni   automatici,
          semiautomatici o elettronici per il gioco d'azzardo  quelli
          che possono dar luogo a scommesse o consentono  la  vincita
          di un qualsiasi premio in danaro o in  natura,  escluse  le
          macchine  vidimatrici  per   il   gioco   del   Totocalcio,
          dell'Enalotto e del Totip. 
             Per gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici
          e elettronici da trattenimento e da gioco  di  abilita'  il
          premio puo' consistere nella ripetizione di una  partita  e
          per non piu' di tre volte. 
             Oltre le sanzioni previste  dal  codice  penale  per  il
          gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda
          da L. 1.000.000 a L. 10.000.000.  E'  inoltre  disposta  la
          confisca degli apparecchi e  congegni,  che  devono  essere
          distrutti. 
             In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. 
             Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico
          esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo  da  uno  a
          sei mesi e, in caso di recidiva, e'  revocata  dal  sindaco
          competente, con  ordinanza  motivata  e  con  le  modalita'
          previste dall'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". 
             "Art. 112.  -  E'  vietato  fabbricare,  introdurre  nel
          territorio dello Stato,  acquistare,  detenere,  esportare;
          allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in
          circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di
          qualsiasi  specie  contrari  agli   ordinamenti   politici,
          sociali od economici costituiti nello Stato  o  lesivi  del
          prestigio dello Stato  o  dell'autorita'  o  offensivi  del
          sentimento nazionale, del pudore o della pubblica  decenza,
          o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto
          pretesto terapeutico  o  scientifico,  i  mezzi  rivolti  a
          procurare l'aborto o che  illustrano  l'impiego  dei  mezzi
          stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo  di
          procurarseli o di servirsene. 
             E' pure vietato  far  commercio,  anche  se  clandestino
          degli  oggetti   predetti,   o   distribuirli   o   esporli
          pubblicamente". 
             "Art. 114. - E' vietata l'inserzione, nei giornali o  in
          altri scritti periodici,  di  avvisi  o  corrispondenze  di
          qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o
          con pretesto terapeutico o scientifico, si  riferiscano  ai
          mezzi diretti a impedire la  procreazione  o,  a  procurare
          l'aborto. 
             E' altresi' vietata l'inserzione di corrispondenze o  di
          avvisi amorosi. 
             E', inoltre, vietato di pubblicare, nei  giornali  o  in
          altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di  persone
          che abbiano commesso delitti". 
             "Art. 117. - Nei comuni, in cui esistono monti di pieta'
          od uffici da essi dipendenti, non possono essere  concedute
          dal questore licenze per l'esercizio di agenzie di prestiti
          su pegno, senza il parere dell'amministrazione del monte di
          pieta'. 
             Le stesse disposizioni  si  applicano  alle  agenzie  di
          commissioni presso i monti di pieta'. 
             Il  parere  dell'amministrazione  predetta  non  vincola
          l'autorita' di pubblica sicurezza. 
             E' vietato l'acquisto abituale delle polizze  del  monte
          di  pieta'  e  concedere,  per   professione,   sovvenzioni
          supplementari su pegni delle polizze stesse". 
             "Art. 119. - Le persone che compiono operazioni di pegno
          e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche  o
          agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare  la
          propria identita', mediante la esibizione  della  carte  di
          identita' o di  altro  documento,  fornito  di  fotografia,
          proveniente dall'amministrazione dello Stato". 
             "Art. 126. - Non puo' esercitarsi il commercio  di  cose
          antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva
          all'autorita' locale di pubblica sicurezza". 
             "Art. 127. - I fabbricanti, i commercianti, i  mediatori
          di  oggetti  preziosi,  i  cesellatori,  gli   orafi,   gli
          incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o
          arti affini hanno  l'obbligo  di  munirsi  di  licenza  del
          questore. 
             Chi domanda la licenza deve provare  d'essere  iscritto,
          per l'industria o il commercio  di  oggetti  preziosi,  nei
          ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli  delle
          tasse di esercizio e rivendita ovvero  deve  dimostrare  il
          motivo della mancata iscrizione in tali ruoli. 
             La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui  e'
          stata rilasciata. 
             Essa e' valida per tutti  gli  esercizi  di  vendita  di
          oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o  alla
          medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse. 
             L'obbligo   della   licenza   spetta,    oltreche'    ai
          commercianti,  fabbricanti  ed  esercenti  stranieri,   che
          intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli
          oggetti preziosi da essi importati anche  ai  loro  agenti,
          rappresentanti, commessi viaggiatori  e  piazzisti.  Questi
          debbono  provare  la  loro  qualita'  mediante  certificato
          rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la
          ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana". 
             "Art.  128.  -  I  fabbricanti,  i   commercianti,   gli
          esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126  e
          127 non possono compiere operazioni se non con  le  persone
          provviste della carta di identita'  o  di  altro  documento
          munito  di  fotografia,  proveniente   dall'amministrazione
          dello Stato. 
             Essi devono tenere  un  registro  delle  operazioni  che
          compiono giornalmente, in cui sono annotate le  generalita'
          di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute  e
          le altre indicazioni prescritte dal regolamento. 
             Tale registro deve  essere  esibito  agli  ufficiali  ed
          agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. 
             Le persone, che compiono operazioni  con  gli  esercenti
          sopraindicati,  sono  tenute  a   dimostrare   la   propria
          identita' nei modi predetti. 
             L'esercente, che ha comprato  cose  preziose,  non  puo'
          alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo  l'acquisto,
          tranne  che  si  tratti  di  oggetti  comprati   presso   i
          fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica". 
             "Art.  133.  -  Gli  enti  pubblici,  gli   altri   enti
          collettivi  e   i   privati   possono   destinare   guardie
          particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta'
          mobiliari od immobiliari. 
             Possono,  anche,  con  l'autorizzazione  del   prefetto,
          associarsi per la nomina di tali guardie da destinare  alla
          vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse". 
             "Art. 134. - Senza licenza del prefetto  e'  vietato  ad
          enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di
          proprieta'  mobiliari  od   immobiliari   e   di   eseguire
          investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per
          conto di privati. 
             Salvo il disposto dell'art.  11,  la  licenza  non  puo'
          essere  conceduta  alle  persone   che   non   abbiano   la
          cittadinanza italiana o  siano  incapaci  di  obbligarsi  o
          abbiano riportato condanna  per  delitto  non  colposo.  La
          licenza  non  puo'  essere  conceduta  per  operazioni  che
          importano  un  esercizio  di  pubbliche  funzioni   o   una
          menomazione della liberta' individuale". 
             "Art. 135. - I direttori degli uffici  di  informazioni,
          investigazioni o ricerche, di cui all'articolo  precedente,
          sono obbligati  a  tenere  un  registro  degli  affari  che
          compiono  giornalmente,  nel   quale   sono   annotate   le
          generalita' delle persone con cui gli affari sono  compiuti
          e le altre indicazioni  prescritte  dal  regolamento.  Tale
          registro  deve  essere  esibito  ad  ogni  richiesta  degli
          ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Le  persone,  che
          compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute  a
          dimostrare la propria  identita',  mediante  la  esibizione
          della carta di identita' o di altro  documento  fornito  di
          fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. I
          direttori suindicati devono inoltre tenere nei  locali  del
          loro ufficio permanentemente affissa in  modo  visibile  la
          tabella delle  operazioni  alle  quali  attendono,  con  la
          tariffa delle relative mercedi. Essi non  possono  compiere
          operazioni diverse  da  quelle  indicate  nella  tabella  o
          ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella  tariffa
          o compiere operazioni o  accettare  commissioni  con  o  da
          persone non munite della carta  di  identita'  o  di  altro
          documento    fornito     di     fotografia,     proveniente
          dall'amministrazione dello Stato. 
             La tabella delle operazioni  deve  essere  vidimata  dal
          prefetto". 
             "Art. 138. - Le guardie particolari devono  possedere  i
          requisiti seguenti: 
              1) essere cittadino italiano; 
              2) avere raggiunto la maggiore eta' ed avere  adempiuto
          agli obblighi di leva; 
              3) sapere leggere e scrivere; 
              4) non avere riportato condanna per delitto; 
    5) essere persona di ottima condotta politica e morale; 6) essere
    munito della carta di identita'; 
              7)  essere  iscritto   alla   Cassa   nazionale   delle
          assicurazioni  sociali  e  a  quella  degli  infortuni  sul
          lavoro. La nomina delle  guardie  particolari  deve  essere
          approvata  dal  prefetto".  "Art.  139.  -  Gli  uffici  di
          vigilanza  e  di  investigazione  privata  sono  tenuti   a
          prestare  la  loro  opera  a  richiesta  dell'autorita'  di
          pubblica sicurezza  e  i  loro  agenti  sono  obbligati  ad
          aderire  a  tutte  le  richieste  ad  essi  rivolte   dagli
          ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia
          giudiziaria".  "Art.   140.   -   I   contravventori   alle
          disposizioni di questo titolo  sono  puniti  con  l'arresto
          fino a due anni e con l'ammenda da lire quattrocentomila  a
          un milioneduecentomila". "Art. 151. - Lo straniero  espulso
          a norma dell'articolo precedente  non  puo'  rientrare  nel
          territorio dello Stato, senza una  speciale  autorizzazione
          del Ministro dell'interno. Nel  caso  di  trasgressione  e'
          punito con l'arresto da due a sei mesi. Scontata  la  pena,
          lo straniero e' nuovamente espulso". 
          Note all'art. 1, comma 1, lettera b): 
             - Il testo vigente degli articoli 8, 9, 15, 59 e 60  del
          citato R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e' il  seguente:  "Art.
          8. - Le  autorizzazioni  di  polizia  sono  personali:  non
          possono in alcun modo essere  trasmesse  ne'  dar  luogo  a
          rapporti di  rappresentanza,  salvi  i  casi  espressamente
          preveduti dalla legge. Nei casi, in cui  e'  consentita  la
          rappresentanza  nell'esercizio  di   un'autorizzazione   di
          polizia,  il  rappresentante  deve  possedere  i  requisiti
          necessari  per  conseguire  l'autorizzazione   e   ottenere
          l'approvazione dell'autorita' di pubblica sicurezza che  ha
          conceduto l'autorizzazione". "Art. 9. - Oltre le condizioni
          stabilite dalla legge, chiunque ottenga una  autorizzazione
          di polizia deve osservare le prescrizioni, che  l'autorita'
          di pubblica sicurezza  ritenga  di  imporgli  nel  pubblico
          interesse". "Art. 15. - Chiunque,  invitato  dall'autorita'
          di pubblica sicurezza a comparire davanti a  essa,  non  si
          presenta nel termine prescritto senza giustificato  motivo,
          e' punito con  l'arresto  fino  a  quindici  giorni  o  con
          l'ammenda fino a lire ventimila.  L'autorita'  di  pubblica
          sicurezza puo' disporre l'accompagnamento, per mezzo  della
          forza pubblica, della persona invitata a  comparire  e  non
          presentatasi  nel  termine  prescritto".  "Art.  59.  -  E'
          vietato di dar fuoco nei campi o nei  boschi  alle  stoppie
          fuori  del  tempo  o  senza  le  condizioni  stabilite  dai
          regolamenti locali e a una distanza  minore  di  quella  in
          essi determinata. In mancanza di regolamenti e' vietato  di
          dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15
          agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle  case,
          dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle  siepi,
          dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e  da
          qualsiasi  altro  deposito  di   materia   infiammabile   o
          combustibile. Anche quando e' stato  acceso  il  fuoco  nel
          tempo e nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere
          adottate le cautele necessarie a  difesa  delle  proprieta'
          altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di  persona
          e col numero occorrente di persone fino a quando  il  fuoco
          sia spento". "Art. 60. - Nessun ascensore per trasporto  di
          persone o di materiali accompagnati da persone puo'  essere
          impiantato  e  tenuto  in  esercizio  senza   licenza   del
          prefetto". - Il testo dell'art. 650 del codice penale e' il
          seguente:  "Art.  650   (Inosservanza   dei   provvedimenti
          dell'Autorita'). - Chiunque non  osserva  un  provvedimento
          legalmente dato dall'Autorita' per ragione di  giustizia  o
          di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o  d'igiene,  e'
          punito, se il fatto non costituisce un  piu'  grave  reato,
          con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino  a  lire
          quattrocentomila". L'entita' dell'ammenda,  originariamente
          fissata fino a L. 2.000 e'  stata  aumentata  nella  misura
          riportata nel testo per effetto dell'art. 3 della legge  12
          luglio 1961, n. 603 e dell'art. 113 della legge 24 novembre
          1981, n. 689. 
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera c): 
             - Il testo dell'art. 66 del citato R.D. 18 giugno  1931,
          n. 773, e' il seguente: 
             "Art.  66.  -  L'esercizio  di  professioni  o  mestieri
          rumorosi  o  incomodi  deve  essere   sospeso   nelle   ore
          determinate dai regolamenti locali o  dalle  ordinanze  del
          sindaco". 
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera d): 
             - Il R.D. 6 maggio 1940, n. 635, reca: "Regolamento  per
          l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773,  delle
          leggi di pubblica sicurezza". 
          Nota all'art. 1, comma 1, lettera g): 
             - Il testo dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.
          689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente: "Art.  20
          (Sanzioni   amministrative   accessorie).   -   L'autorita'
          amministrativa  con  l'ordinanza-ingunzione  o  il  giudice
          penale con  la  sentenza  di  condanna  nel  caso  previsto
          dall'art. 24, puo' applicare, come sanzioni amministrative,
          quelle  previste  dalle  leggi  vigenti,  per  le   singole
          violazioni, come sanzioni penali  accessorie,  quando  esse
          consistono nella privazione o  sospensione  di  facolta'  e
          diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le
          sanzioni amministrative  accessorie  non  sono  applicabili
          fino a che e' pendente il giudizio di opposizione contro il
          provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui
          all'art. 24, fino a che il  provvedimento  stesso  non  sia
          divenuto esecutivo. Le autorita' stesse possono disporre la
          confisca amministrativa delle cose che servirono  o  furono
          destinate a commettere la violazione e debbono disporre  la
          confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che  le
          cose suddette appartengano  a  una  delle  persone  cui  e'
          ingiunto il  pagamento.  E'  sempre  disposta  la  confisca
          amministrativa delle  cose,  la  fabbricazione,  l'uso,  il
          porto,  la   detenzione   o   l'alienazione   delle   quali
          costituisce violazione amministrativa, anche se  non  venga
          emessa    l'ordinanza-ingiunzione    di    pagamento.    La
          disposizione indicata nel comma precedente non  si  applica
          se la cosa appartiene a persona  estranea  alla  violazione
          amministrativa e la  fabbricazione,  l'uso,  il  porto,  la
          detenzione  o  l'alienazione  possono   essere   consentiti
          mediante autorizzazione amministrativa". 
          Nota all'art. 1, comma 2: 
             - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, e' il seguente: "Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I
          decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art.
          76 della Costituzione sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo'  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge  di  delegazione.   2.   L'emanazione   del   decreto
          legislativo deve avvenire entro il  termine  fissato  dalla
          legge di delegazione;  il  testo  del  decreto  legislativo
          adottato dal  Governo  e'  trasmesso  al  Presidente  della
          Repubblica, per la emanazione, almeno  venti  giorni  prima
          della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad
          una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine  previsto
          per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo
          e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli  schemi
          dei  decreti  delegati.  Il  parere   e'   espresso   dalle
          Commissioni permanenti  delle  due  Camere  competenti  per
          materia entro sessanta giorni, indicando specificamente  le
          eventuali disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle
          direttive della  legge  di  delegazione.  il  Governo,  nei
          trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
          con le sue osservazioni e con  eventuali  modificazioni,  i
          testi alle Commissioni per il parere  definitivo  che  deve
          essere espresso entro trenta giorni".