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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 555

Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/10/1994)
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Testo in vigore dal:  31-12-1993 al: 28-2-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi finalizzati a razionalizzare l'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nel rispetto delle intese raggiunte con la Comunità europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al solo fine della riduzione progressiva del costo dell'indebitamento contratto, fino al 31 dicembre 1993, dalle società interamente possedute dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere obbligazioni, con godimento 1 gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.
2. Dette obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione alle società di cui al comma 1 e verranno da queste utilizzate, in sostituzione di debiti già esistenti, per le finalità di cui allo stesso comma 1, secondo modalità stabilite dal Ministro del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosità delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.