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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1993, n. 532

Disposizioni urgenti concernenti i crediti commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle società controllate.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111 (in G.U. 21/02/1994, n.42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1995)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 31-1-1995
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti i crediti commerciali vantati da  piccole  e
medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle societa' controllate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con  il  Ministro  delle  finanze  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto
2.2 della decisione della Commissione delle  Comunita'  europee  92/C
213/02 adottata in data 20 maggio 1992, nonche' nei  confronti  delle
associazioni  che  svolgono  attivita'  commerciale,  creditrici  del
soppresso EFIM e delle societa'  dal  medesimo  controllate,  per  le
quali a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 19 dicembre 1992,  n.
487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,  n.
33, opera, a  decorrere  dal  18  luglio  1992,  la  sospensione  del
pagamento dei  crediti  da  esse  vantati,  sono  sospesi  i  termini
relativi ai versamenti delle  imposte  gravanti  sul  reddito  e  sul
patrimonio di impresa, l'imposta sul valore aggiunto e quelle  dovute
in qualita' di sostituto d'imposta, da versarsi o iscritte a ruolo. 
  2. La sospensione dei versamenti  e'  ammessa  fino  a  concorrenza
dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano  dai  decreti  del
Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti  ammessi,
ovvero da  documentazione  avente  data  certa  ed  asseverata  dagli
amministratori responsabili delle societa' creditrici. 
  3. La sospensione del  pagamento  delle  imposte  avra'  la  stessa
durata della sospensione del  pagamento  dei  debiti  delle  societa'
controllate  dall'EFIM,  a  norma  dell'articolo  6,  comma  1,   del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,  e  comunque  non
potra' essere protratta oltre il 20 gennaio 1995. ((3)) 
  4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione  del  presente
articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno 1994, si  provvede
mediante riduzione, per il solo  anno  1994,  dell'autorizzazione  di
spesa recata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19  dicembre
1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
1993, n. 33. 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.l 31 gennaio 1995 n. 26 convertito con modificazioni dalla  L.
29 marzo 1995 n. 95 ha disposto  (con  l'art.  8,  comma  1)  che  il
termine di cui al presente articolo 1 comma  3  e'  prorogato  al  31
dicembre 1995.