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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1992, n. 487

Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/12/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33 (in G.U. 17/02/1993, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/1996)
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Testo in vigore dal:  30-8-1994
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Art. 6

1. Dalla data del 18 luglio 1992 sono sospesi i pagamenti dei debiti dell'ente soppresso e delle società controllate. Per i debiti delle società controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), per i debiti delle società comunque interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3, e per i debiti inerenti alle aziende, rami o parti di esse interessate dalle medesime operazioni, il commissario determina la data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il momento in cui la società, l'azienda, il ramo o la parte di essa risultino definitivamente trasferiti a terzi. Il commissario può sempre disporre, per motivate ragioni di utilità e urgenza, su autorizzazione del Ministro del tesoro, il pagamento totale o parziale dei debiti delle società controllate. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a quanto dovuto ai lavoratori dipendenti.
2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica:
a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a quelli delle società controllate, sorti successivamente alla data del 18 luglio 1992;
b) ai debiti ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, ferme peraltro le modalità stabilite dal comma 4 dello stesso articolo 5;
c) ai debiti, sorti anche antecedentemente alla data del 18 luglio 1992, delle società controllate indicate specificatamente nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, o nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni e coobbligazioni a garanzia di debiti di società controllate dalle società indicate nel programma o nei progetti;
d) ai debiti di società controllate nei confronti di altre società controllate;
e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle società di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), poste in liquidazione;
f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonché ai prestiti BEI di cui alla legge 27 dicembre 1983, n. 730. Il Tesoro dello Stato provvede direttamente al servizio di detti prestiti.
((f-bis) in relazione alle compensazioni tra i debiti verso l'Ente soppresso e le società dal medesimo Ente controllate sorti anche successivamente alla data del 18 luglio 1992 e i crediti esigibili vantati verso le medesime società.))
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il commissario liquidatore può proporre al Ministro del tesoro, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, che ad una società controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti con esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o coobbligazioni di cui alla lettera c) del comma 2, purché si tratti di società che abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni del biennio precedente. Analoga proposta può essere formulata quando, sentito il parere delle società di cui all'articolo 2, comma 3, la società controllata è in grado di svolgere la normale attività produttiva senza perdite e senza aggravio per la gestione dell'ente soppresso e delle società da esso controllate, ovvero quando, in casi eccezionali, occorre evitare gravi e irreparabili danni agli impianti produttivi.
4. I contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonché i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992, restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa è posteriore al termine della liquidazione di cui all'articolo 4, comma 3, e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'articolo 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle società di cui alla lettera b) del predetto comma. Decorso il termine della liquidazione, i pagamenti residui saranno effettuati direttamente dalla Cassa depositi e prestiti entro i limiti di cui all'articolo 5, comma 3. Il commissario liquidatore può risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese.
5. L'ente soppresso e le società controllate non sono tenuti a corrispondere a soggetti pubblici o privati qualsivoglia somma per interessi di mora, per sanzioni ovvero per penali comunque denomi- nate, disposti da leggi, atti amministrativi o contratti, in conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma 1. Non possono essere applicate nei confronti dell'ente soppresso e delle società suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o le clausole contrattuali che prevedono risoluzione di contratti, perdite di benefici, decadenze o comunque effetti svantaggiosi in conseguenza della sospensione medesima.
6. Fino alla chiusura delle operazioni di liquidazione dell'ente soppresso o di attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, per le società controllate i creditori per titolo o causa anteriori alla data del 18 luglio 1992 non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive o concorsuali né azioni cautelari, fatta eccezione per i sequestri giudiziali, sul patrimonio dell'ente soppresso o delle società suddette, né chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e seguenti e all'articolo 2808 del codice civile, né iscrivere ipoteche.