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DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1993, n. 527

Modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/12/1993.
Decreto-Legge convertito dalla L.26 gennaio 1994, n. 83 (in G.U. 03/02/1994, n.27).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1993)
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-12-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 12 giugno  1993,  n.  186,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 luglio 1993, n. 219; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti le  modalita'  relative  al  recupero  delle
somme di natura tributaria e del contributo  a  favore  del  Servizio
sanitario  nazionale  dovuti  dai  soggetti  colpiti   dagli   eventi
criminosi di Roma e di Firenze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. I soggetti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma  e
a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il 27  maggio  1993,
per i quali e' stato disposto con decreto-legge 12  giugno  1993,  n.
186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n.  219,  il  differimento
dei termini relativi agli  adempimenti  e  ai  versamenti  di  natura
tributaria  e  del  contributo  a  favore  del   Servizio   sanitario
nazionale, devono corrispondere, senza il pagamento degli  interessi,
le somme dovute e non versate per effetto  del  differimento  stesso,
decorrente dalle date sopra  indicate,  secondo  le  modalita'  e  le
scadenze sotto elencate: 
    a) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni  rela-
tive alle liquidazioni periodiche i cui termini scadevano nel periodo
di differimento, devono essere comprese nella dichiarazione  relativa
all'anno 1993 e  l'imposta  dovuta  sulla  base  della  dichiarazione
stessa  deve  essere  corrisposta  in  due  rate  di  uguale  importo
scadenti, rispettivamente, il 5 marzo 1994 ed il 5 settembre 1994; 
    b)  i  versamenti  delle  imposte  sui  redditi   relativi   alla
dichiarazione  per  il  periodo  di  imposta  1992,   devono   essere
effettuati  in  due  rate,  di  pari   importo,   da   corrispondere,
rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il  30  settembre  1994.
Gli acconti relativi al periodo di imposta 1993 devono essere versati
in due rate, di pari importo, entro il  31  gennaio  1994  ed  il  30
aprile 1994; 
    c) le ritenute alla fonte non versate nel periodo per il quale e'
stato disposto il differimento devono  essere  ripartite  in  quattro
rate trimestrali, scadenti: 
      1) per i soggetti colpiti dagli eventi di Roma, tra il 1 ed  il
15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate  nei  mesi
di maggio e  giugno  1993;  tra  il  1  ed  il  15  marzo  1994,  con
riferimento alle ritenute non versate nei mesi  di  luglio  e  agosto
1993; tra il 1 ed il 15 giugno 1994, con  riferimento  alle  ritenute
non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1 ed  il  15
settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di
novembre e dicembre 1993; 
      2) per i soggetti colpiti dagli eventi di Firenze, tra il 1  ed
il 15 gennaio 1994, con riferimento alle  ritenute  non  versate  nel
mese di giugno 1993; tra il 1 ed il 15 marzo  1994,  con  riferimento
alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il  1
ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non  versate  nei
mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1 ed il 15  settembre  1994,
con riferimento alle ritenute non versate  nei  mesi  di  novembre  e
dicembre 1993; 
    d) il recupero dei tributi iscritti a ruolo  e  non  corrisposti,
anche in materia di tributi  locali,  per  effetto  del  differimento
disposto con il decreto-legge 12  giugno  1993,  n.  186,  convertito
dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, deve essere effettuato a decorrere
dal mese di febbraio 1994,  mediante  pagamento  dilazionato  in  sei
rate, di pari importo, scadenti alle date stabilite dall'articolo  18
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602. Il recupero dei tributi locali riscuotibili con sistema  diverso
dall'iscrizione a  ruolo  non  disciplinato  dalle  disposizioni  che
precedono deve essere effettuato in dodici rate mensili  a  decorrere
dal mese di gennaio 1994; 
    e) il versamento delle somme dovute e non  corrisposte,  relative
al contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, deve  essere
effettuato  in  due  rate,  di  pari   importo,   da   corrispondere,
rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994. 
  2. All'onere derivante dal  presente  articolo,  valutato  in  lire
trecento milioni per l'anno  1993,  si  provvede  mediante  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1993-1995,  ((al  capitolo  6856))  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario  medesimo,  all'uopo
utilizzando parte dell' accantonamento relativo alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.