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DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1993, n. 527

Modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/12/1993.
Decreto-Legge convertito dalla L.26 gennaio 1994, n. 83 (in G.U. 03/02/1994, n.27).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1993)
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Testo in vigore dal: 21-12-1993
al: 27-12-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  1993, n. 186, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 luglio 1993, n. 219;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  concernenti  le  modalita'  relative  al recupero delle
somme di natura tributaria e del contributo  a  favore  del  Servizio
sanitario   nazionale   dovuti  dai  soggetti  colpiti  dagli  eventi
criminosi di Roma e di Firenze;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. I soggetti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma  e
a  Firenze,  rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il 27 maggio 1993,
per i quali e' stato disposto con decreto-legge 12  giugno  1993,  n.
186,  convertito  dalla  legge 9 luglio 1993, n. 219, il differimento
dei termini relativi agli  adempimenti  e  ai  versamenti  di  natura
tributaria   e   del  contributo  a  favore  del  Servizio  sanitario
nazionale, devono corrispondere, senza il pagamento degli  interessi,
le  somme  dovute  e non versate per effetto del differimento stesso,
decorrente dalle date sopra  indicate,  secondo  le  modalita'  e  le
scadenze sotto elencate:
    a)  ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni rela-
tive alle liquidazioni periodiche i cui termini scadevano nel periodo
di differimento, devono essere comprese nella dichiarazione  relativa
all'anno  1993  e  l'imposta  dovuta  sulla  base della dichiarazione
stessa  deve  essere  corrisposta  in  due  rate  di  uguale  importo
scadenti, rispettivamente, il 5 marzo 1994 ed il 5 settembre 1994;
    b)   i   versamenti  delle  imposte  sui  redditi  relativi  alla
dichiarazione  per  il  periodo  di  imposta  1992,   devono   essere
effettuati   in   due   rate,  di  pari  importo,  da  corrispondere,
rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il  30  settembre  1994.
Gli acconti relativi al periodo di imposta 1993 devono essere versati
in  due  rate,  di  pari  importo,  entro il 31 gennaio 1994 ed il 30
aprile 1994;
    c) le ritenute alla fonte non versate nel periodo per il quale e'
stato disposto il differimento devono  essere  ripartite  in  quattro
rate trimestrali, scadenti:
    1)  per  i soggetti colpiti dagli eventi di Roma, tra il 1 ed il
15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate  nei  mesi
di  maggio  e  giugno  1993;  tra  il  1  ed  il  15 marzo 1994, con
riferimento alle ritenute non versate nei mesi  di  luglio  e  agosto
1993;  tra  il 1 ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute
non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1 ed il  15
settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di
novembre e dicembre 1993;
    2)  per  i soggetti colpiti dagli eventi di Firenze, tra il 1 ed
il 15 gennaio 1994, con riferimento alle  ritenute  non  versate  nel
mese  di  giugno 1993; tra il 1 ed il 15 marzo 1994, con riferimento
alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1
ed  il  15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei
mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1 ed il 15 settembre  1994,
con  riferimento  alle  ritenute  non  versate nei mesi di novembre e
dicembre 1993;
    d) il recupero dei tributi iscritti a ruolo  e  non  corrisposti,
anche  in  materia  di  tributi  locali, per effetto del differimento
disposto con il decreto-legge 12  giugno  1993,  n.  186,  convertito
dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, deve essere effettuato a decorrere
dal  mese  di  febbraio  1994,  mediante pagamento dilazionato in sei
rate, di pari importo, scadenti alle date stabilite dall'articolo  18
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. Il recupero dei tributi locali riscuotibili con sistema  diverso
dall'iscrizione  a  ruolo  non  disciplinato  dalle  disposizioni che
precedono deve essere effettuato in dodici rate mensili  a  decorrere
dal mese di gennaio 1994;
    e)  il  versamento delle somme dovute e non corrisposte, relative
al contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, deve  essere
effettuato   in   due   rate,  di  pari  importo,  da  corrispondere,
rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994.
  2. All'onere derivante dal  presente  articolo,  valutato  in  lire
trecento  milioni  per  l'anno  1993,  si provvede mediante riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1993-1995,  al  capitolo 6656 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per  l'anno  finanziario  medesimo,  all'uopo  utilizzando
parte  dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.