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LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
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vigente al 31/12/9999
Testo in vigore dal: 23-2-2000
aggiornamenti all'articolo
 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                 (Accesso ai mezzi di informazione) 
  1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione  dei  comizi
elettorali per l'elezione della Camera  dei  deputati  e  del  Senato
della  Repubblica,  la  Commissione  parlamentare   per   l'indirizzo
generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  detta  alla
concessionaria del servizio pubblico  le  prescrizioni  necessarie  a
garantire, in condizioni di parita' fra loro, idonei spazi di  propa-
ganda nell'ambito  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo,  nonche'
l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello
regionale, e ai partiti o ai  movimenti  politici  di  riferimento  a
livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente  le
rubriche elettorali ed  i  servizi  o  i  programmi  di  informazione
elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate  la  parita'  di
trattamento, la completezza e  l'imparzialita'  rispetto  a  tutti  i
partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale. 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )). 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )). 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 )). 
  5. ((Dalla data di convocazione dei comizi per  le  elezioni  della
Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  e  fino  alla
chiusura delle operazioni di voto)), nelle  trasmissioni  informative
riconducibili  alla  responsabilita'   di   una   specifica   testata
giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1  dell'articolo
10 della legge 6 agosto 1990,  n.  223,  la  presenza  di  candidati,
esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo,  delle
giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere  limitata
esclusivamente  alla  esigenza  di  assicurare   la   completezza   e
l'imparzialita' dell'informazione. Tale presenza e' vietata in  tutte
le altre trasmissioni. 
  5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni
supplettive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate.