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LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 29-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2014)
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Testo in vigore dal:  29-12-1993 al: 14-7-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Accesso ai mezzi di informazione)
1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propa- ganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.
2. Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste, ai gruppi di candidati a livello locale nonché ai partiti o ai movimenti politici a livello nazionale, l'accesso agli spazi dedicati alla propaganda in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. I titolari di concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di diffusione radiotelevisiva sono tenuti a garantire la parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale.
3. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria definisce le regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda, nonché le regole atte ad assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresì, avuto riguardo ai prezzi correntemente praticati per la cessione degli spazi pubblicitari, i criteri di determinazione ed i limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale.
4. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano le funzioni loro demandate dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n.223, e verificano il rispetto delle disposizioni dettate per le trasmissioni radiotelevisive dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nonché dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo.
5. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D,P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) è il seguente:
"Art. 7 (Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi). - 1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle regioni della presente legge. Il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.
2. La concessione di cui all'art. 2, comma 2, prevede forme di collaborazione con le realtà culturali e inform- ative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le regioni e i concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della regione.
3. Le regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni.
6. È abrogato l'art. 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103".
- Il testo del comma 1 dell'art. 10 della citata legge n. 223/1990 è il seguente:
"Art. 10 (Telegiornali e giornali radio - Rettifica - Comunicati di organi pubblici). - 1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
(Omissis)".