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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1993, n. 504

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/12/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/12/1993)
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Testo in vigore dal:  7-12-1993 al: 5-2-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire per far fronte alla emergenza, nelle regioni Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Toscana, Lazio e Friuli Venezia-Giulia, verificatasi a seguito di eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di settembre, ottobre e novembre del 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. È assegnato un contributo straordinario alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi, Toscana, di lire 7 miliardi, Lazio, di lire 3,5 miliardi, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5 miliardi, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993 nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.