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DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. 486

Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 02-12-1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1994)
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Testo in vigore dal:  2-12-1993 al: 30-1-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di ulteriormente accelerare le procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modalità della dismissione delle partecipazioni azionarie del Ministero del tesoro
1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni del Tesoro in società per azioni, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni.
2. L'alienazione da parte del Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata, di norma, mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 12 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi, mediante concambio con titoli di Stato, ovvero mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti, precedute, previa determinazione dei Ministri competenti, da procedure di selezione secondo gli usi del mercato mobiliare e le consuetudini internazionali.
3. Il Ministero del tesoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle società di cui al comma 1 e loro controllate, può affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a società di provata esperienza e capacità operativa nazionali ed estere, nonché a singoli professionisti di chiara fama, incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprietà dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facoltà di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilità derivanti da conflitti d'interesse.
4. In caso di controversie relative agli incarichi di cui al comma 3, il compenso degli arbitri cui tali controversie siano eventualmente deferite è stabilito dal Ministro del tesoro.