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DECRETO-LEGGE 26 novembre 1993, n. 477

Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-11-1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 26 gennaio 1994, n. 55 (in G.U. 26/01/1994, n.20).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1993)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 28-11-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 75 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
546, concernente le controversie pendenti  davanti  alla  Commissione
tributaria   centrale,   come   modificato   dall'articolo   69   del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
  Visto l'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  in  materia  di  ricorsi  alla  Commissione  tributaria
centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
giustizia e per il coordinamento delle politiche  comunitarie  e  gli
affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Nell'articolo 75, comma 2, del decreto legislativo  31  dicembre
1992, n. 546, come modificato dall'articolo 69 del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,  della  legge  29
ottobre 1993, n. 427, le parole:  "pende  il  termine  alla  data  di
entrata in vigore del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  il
ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi  dalla
predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "pende il termine alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  il
ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi  dalla
predetta data,".