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DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-8-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
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Testo in vigore dal:  30-10-1993
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Art. 69

Disposizioni in materia di contenzioso tributario
1. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è differita al 1 ottobre 1994.
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, comma 1, come modificato dall'articolo 3-sexies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validità degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalità di funzionamento delle sezioni";
b) nell'articolo 8, comma 1, lettera b), le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo";
c) nell'articolo 42, comma 3, le parole: "e cessa di funzionare il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "e cessa di funzionare con l'esaurimento dei ricorsi pendenti e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 1998";
d) nell'articolo 49, comma 1, le parole: "sono abrogati gli articoli da 2 a 15" sono sostituite dalle seguenti: "sono abrogati gli articoli da 2 a 14" e nello stesso articolo, comma 2, le parole: "12, quinto e sesto comma,", sono sostituite dalle seguenti: "12, quarto comma,";
e) nell'articolo 50 le parole: "entro il 30 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 1994".
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 12, comma 2, le parole da: ", i soggetti iscritti" fino a: "delle finanze" sono sostituite dalle seguenti:
"
((. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abilitati))
alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
((i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di di- ploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG))
nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente,gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo.
((Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636))
";
b) nell'articolo 12, comma 5, le parole: "inferiore a 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a 3.000.000";
c) nell'articolo 18, comma 3, le parole: "articolo 12, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12, comma 5";
d) nell'articolo 21, il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.";
e) nell'articolo 72, comma 2, dopo le parole: "per i termini d'impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado" sono aggiunte le seguenti: "e, in ogni caso, per le controversie pendenti,";
f) l'articolo 73 è abrogato;
g) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:
"Art. 74 (Controversie pendenti davanti alla corte di appello). - 1. Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.";
h) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Relativamente alle controversie pendenti
((o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data,))
a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento.
L'istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28.".
2) al comma 4, le parole: "entro il 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545";
3) il comma 5 è abrogato;
i) nell'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Se la riassunzione non avviene nei termini, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.
5. Se alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 4.";
l) nell'articolo 80, comma 2, la parole da: "salvo quanto stabilito negli articoli 74 e 75" sino alla fine, sono soppresse.
4. In caso di rinvio disposto dalla corte di appello o dalla commissione tributaria centrale dal 15 gennaio 1993 e fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni
((ed i termini per la riassunzione decorrono dalla predetta data di entrata in vigore))
.
5. Le controversie previste dall'articolo 289 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1967, n. 388, relative alla attribuzione dei tributi locali soppressi per effetto della riforma tributaria di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, che sono pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte. Conseguentemente l'attribuzione effettuata sulla base della dichiarazione prevista dal quarto comma del citato articolo 289 e le relative iscrizioni a ruolo effettuate a titolo provvisorio divengono definitive.
6. Le controversie già di competenza in primo grado delle commissioni comunali per i tributi locali, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite, senza applicazione di sovrattasse e di sanzioni, a seguito di apposita istanza prodotta dal contribuente al comune interessato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante pagamento, da effettuare nei termini e con le modalità di cui agli articoli 276 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto
((14 settembre 1931))
, n. 1175
, dell'imposta e degli interessi iscritti a ruolo; la definizione della controversia esplica efficacia nei confronti di tutti i coobbligati.
7. Nell'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e nell'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, dopo le parole: "in seconda istanza," sono aggiunte le seguenti: "quando l'ammontare del tributo in contestazione è superiore a lire 300 mila,".
8. Le disposizioni contenute nell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e nell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, come modificati dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche ai ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.