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DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 1993, n. 479

Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-12-1993 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, commi 1, lettera h), e 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, sulla revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni;
Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto alcune disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, le parole: "esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito" sono sostituite dalle seguenti: "esclusa ogni valutazione di merito".
2. Nel comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
" b) atti generali di indirizzo o di direttiva, piani anche territoriali, programmi e altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti ovvero che ne tengano luogo;".
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 421/1992 reca: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale". Si trascrive il testo del relativo art. 2, commi 1, lettera h), e 5:
"Art. 2 (Pubblico impiego). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:
a) - g) (omissis);
h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;
i) - mm) (omissis).
2 - 4 (Omissis).
5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del D.Lgs. n. 40/1993 (Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 1 (Atti fondamentali soggetti a controllo). - 1.
Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita sulle seguenti categorie di atti:
a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
b) atti generali di indirizzo o di direttiva, piani anche territoriali, programmi e altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti ovvero che ne tengano luogo;
c) contratti collettivi decentrati di cui all'art. 45, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29;
d) piante organiche e relative variazioni;
e) atti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;
f) criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
g) appalti e concessioni che non siano previsti in atti di programmazione o che non ne costituiscano mera esecuzione;
h) assunzione di servizi pubblici, non riservati alla disciplina della legge regionale, e concessione degli stessi non derivanti da piani e programmi;
i) atti generali e relativi alla determinazione di tariffe, canoni o rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti;
l) atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità economica europea".