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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 giugno 1993, n. 248

Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente norme in materia di commercio su aree pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 07/08/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
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Testo in vigore dal:  7-8-1993 al: 8-5-1998
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IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 112, concernente "Norme in materia di commerico su aree pubbliche";
Visto l'art. 7 di tale legge che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, il compito di emanare il regolamento di esecuzione della legge stessa;
Vista la lettera del Ministero della sanità 18 giugno 1992, n. 701/65, con la quale è stato espresso il previsto concerto per gli aspetti igienico-sanitari;
Sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni (ANCI) e delle regioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992;
Ritenuto non opportuno aumentare da due a tre, nella commissione comunale di cui all'art. 4 della legge citata, il numero dei rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale, in quanto il numero previsto è sufficiente a consentire un'adeguata presenza di tali organizzazioni nella commissione comunale in discorso;
Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 12 dicembre 1992, n. 192611;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto per "legge" si intende la legge 28 marzo 1991, n. 112; per "registro" il registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, ivi incluso l'annesso elenco speciale previsto dall'art. 9 di tale legge; per "autorizzazione" si intende l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge; per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; per "posteggio" si intende la parte di "area pubblica", o di area privata di cui il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dalla legge; per "somministrazione di alimenti e bevande" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati; per "fiera locale" o "mercato locale" o "fiera" o "mercato" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di cui all'art. 1, comma 1, della legge, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività disciplinata dalla legge; per "fiere-mercato o sagre" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe; per "numero di presenze" in una fiera o mercato o area demaniale marittima si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area e si prescinde dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; per "società di persone" si intendono le società in nome collettivo e le società in accomandità semplice iscritte nel registro delle imprese; per "vendita a domicilio" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande; per "settore merceologico" si intende l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto); per "specializzazioni merceologiche" si intendono le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dell'art. 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o categorie di prodotti; per UPICA si intende l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianto; per camera di commercio, la camera di commercio, industria, artigianto e agricoltura.






AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 112/1991 è il seguente:
"Art. 7 (Norme transitorie e finali). - 1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e al relativo regolamento di esecuzione, purché esse non contrastino con specifiche disposizioni della presente legge.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità per gli aspetti igienico-sanitari, emana il regolamento di esecuzione della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria e di quelle a carattere generale dei commercianti, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e delle regioni. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire seicentomila.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari dell'autorizzazione prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, hanno diritto a continuare l'attività commerciale nei posteggi indicati nell'autorizzazione stessa, oltre che in forma itinerante, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.
4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, hanno diritto all'iscrizione, per le medesime attività e le medesime tabelle e categorie merceologiche, nel registro di cui all'art. 1 della medesima legge 11 giugno 1971, n. 426, previa presentazione di apposita domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le fiere locali o mercati che alla data di entrata in vigore della presente legge si svolgono nei giorni domenicali e festivi possono continuare a svolgersi negli stessi giorni. Resta salva la facoltà degli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche di tenere aperti i propri esercizi in tali giorni secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della presente legge. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.
6. La presente legge non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree di cui all'art. 1, comma 1, la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, della legge 14 giugno 1964, n. 477, e della legge 26 luglio 1965, n. 976, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi ed alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
7. La presente legge non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi dell'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
8. Sono abrogate la legge 19 maggio 1976, n. 398, le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 28 luglio 1971, n. 558, e nell'art. 3 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché tutte le disposizioni che limitano o vietano il commercio su aree pubbliche di determinati prodotti per motivi diversi da quelli di ordine igienico, sanitario e fitosanitario. Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma primo, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dall'art. 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213. Resta salvo altresì il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
9. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia di commercio alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le competenze regionali in materia di fiere e mercati".
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 112/1991 è il seguente:
"Art. 4 (Commissioni). - 1. Presso ogni comune con popolazione residente non inferiore a 10.000 abitanti è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio, della cooperazione e dei coltivatori agricoli produttori diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale: la commissione è nominata dal sindaco.
2. Per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia; la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.
3. Presso ogni regione è istituita una commissione composta di esperti dei problemi della distribuzione e di rappresentanti delle organizzazioni del commercio e della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale; la commissione è nominata dal presidente della giunta regionale.
4. Il numero dei membri delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i criteri per la scelta di essi, la presidenza ed il funzionamento delle commissioni stesse sono stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, ove a ciò non provvedano gli statuti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Della commissione dei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione residente non inferiore a 50.000 abitanti, della commissione unica provinciale e della commissione regionale fa parte di diritto il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) o altro funzionario dello stesso ufficio da lui delegato".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 426/1971, sulla disciplina del commercio, è il seguente:
"Art. 9 (Elenco speciale). - Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 coloro:
1) che siano preposti dal titolare dell'impresa, esercente una delle attività indicate nell'art. 1, alla gestione di ciascun punto di vendita o di esercizio pubblico, o che, in qualità di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'art. 2203 del codice civile;
2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita o di esercizio pubblico dagli enti pubblici per i quali la legge e i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attività di vendita al pubblico;
3) che siano preposti ai sensi dell'art. 320, quarto comma, del codice civile all'esercizio di un'impresa che svolga una delle attività indicate nell'art. 1.
La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare della impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 112/1991 è il seguente:
"Art. 2 (Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche). - 1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), è efficace per il solo territorio del comune nel quale il richiedente intende esercitarla ed è rilasciata dal sindaco nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine, negli strumenti urbanistici, per i mercati rionali o individuate dal consiglio comunale nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.
3. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), è efficace nell'ambito del territorio della regione ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, nel rispetto di criteri programmatori, anche numerici, fissati dalla regione stessa, nonché dei principi e delle attribuzioni degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), è efficace nell'ambito del territorio della regione, abilita anche alla vendita a domicilio di consumatori ed è rilasciata dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, sentita la commissione di cui all'art. 4, comma 3, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
5. L'autorizzazione prevista dal presente articolo è rilasciata, con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite per l'esercizio del commercio al dettaglio ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426, e delle relative norme di esecuzione, a persone fisiche o a sociaetà di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita sia alla vendita che alla somministrazione degli stessi. Essa può essere rilasciata solo se sussistano i requisiti soggettivi richiesti per l'una e per l'altra attività.
7. Ai mercati o alle fiere locali che si svolgono a cadenza mensile, o con intervalli di più ampia durata, possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1 provenienti da tutto il territorio nazionale, nei limiti delle disponibilità delle aree destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge".
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 112/1991 è il seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana;
b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante.
3. Per mercati rionali si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1".
- Il testo dell'art. 37 della legge n. 426/1971, sulla disciplina del commercio, è il seguente:
"Art. 37 (Tabelle merceologiche). - Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato determina le tabelle merceologiche alle quali deve confermarsi il rilascio delle autorizzazioni, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria dei commercianti a posto fisso, degli ambulanti e delle cooperative di consumo.
Le tabelle merceologiche debbono prevedere il massimo raggruppamento delle voci salvo, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico- sanitarie.
I comuni hanno facoltà, previo consenso del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di introdurre parziali modifiche alle tabelle stesse in relazione alle esigenze e alle tradizioni locali, sentito il parere delle associazioni locali dei commercianti.
Nell'ambito della gamma merceologica consentita, l'autorizzazione rilasciata dal sindaco permette l'impiego di qualsiasi orgnizzazione di vendita, sia specializzata che a libero servizio o mista".