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LEGGE 13 luglio 1993, n. 221

Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

note: Entrata in vigore della legge: 15-7-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1993 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge volti, in applicazione delle vigenti disposizioni, all'inquadramento o al trasferimento di unità di personale nei ruoli organici del Ministero dell'ambiente sono improrogabilmente definiti con decreti del Ministro dell'ambiente, ove ricorrano le condizioni previste dalle stesse disposizioni, entro il 31 luglio 1993. Ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri delle amministrazioni e degli enti di provenienza, si applicano gli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Definiti i procedimenti di cui al comma 1, la copertura dei posti eventualmente disponibili avviene mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia. I trasferimenti nei ruoli del Ministero dell'ambiente dovranno essere improrogabilmente definiti entro il 31 dicembre 1993.
3. Nell'attuazione delle procedure di mobilità, i posti di funzione relativi a profili professionali tecnici sono coperti mediante superamento di una prova per titoli e di un colloquio di valutazione secondo le modalità e con i criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il personale non appartenente ai ruoli del Ministero dell'ambiente, comunque in servizio presso detta amministrazione alla data di entrata in vigore della presente legge, può, a domanda, essere trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1994.
5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1993

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SPINI, Ministro dell'ambiente

Visto, il Guardasigilli: CONSO

N O T E
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo degli articoli 14 e 16 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazioneprocedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
"Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro- cedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti".