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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1993, n. 213

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonchè disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/7/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
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  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo I
    REGIME GENERALE, DETENZIONE, CIRCOLAZIONE E CONTROLLI
    DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISE
  • 1
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  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo II
    STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE
    SUGLI OLI MINERALI
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo III
    STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SULL'ALCOLE
    E SULLE BEVANDE ALCOLICHE
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo IV
    STRUTTURA E ALIQUOTE DELLE ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI
  • 27
  • 28
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo V
    ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE
  • 29
  • 30
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE ACCISE SU OLI MINERALI, ALCOLE,
    BEVANDE ALCOLICHE E TABACCHI LAVORATI, NONCHÈ ALTRE IMPOSIZIONI
    INDIRETTE SUI CONSUMI.
    Capo VI
    DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
  • 31
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  • 33
  • 34
  • 35
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA
    DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
    Capo I
    ARMONIZZAZIONE DELLE ALIQUOTE
  • 36
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA
    DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
    Capo II
    DISCIPLINA TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI
    INTRACOMUNITARIE E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
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  • 54
  • 55
  • 56
  • ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA
    DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
    Capo III
    MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONNESSE
    AL REGIME TEMPORANEO DEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI.
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
    Capo I
    MODIFICA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE NEL
    REGISTRO DELLE IMPRESE E SOPPRESSIONE DELLA RELATIVA TASSA ANNUALE
  • 61
  • ADEGUAMENTO DI ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
    Capo II
    ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
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  • 69
  • 70
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-7-1993 al: 29-8-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati, in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle recate da direttive della Comunità economica europea e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'imposta locale sui redditi dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Prodotti soggetti ad accise - Definizioni
1. Gli oli minerali, l'alcole, le bevande alcoliche e i tabacchi lavorati, come definiti negli articoli 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 27 e nell'articolo 18, comma 1, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, sono sottoposti ad accisa secondo le disposizioni stabilite dal presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi prevista, dalle vigenti disposizioni, con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo;
b) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci soggette ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;
c) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;
d) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;
e) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell'esercizio dell'attività economica svolta, prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio nazionale; tale operatore non può detenere o spedire i prodotti in regime di sospensione dei diritti di accisa;
f) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l'operatore registrato.
3. Ai fini dell'applicazione del titolo I del presente decreto, nel territorio della Comunità economica europea, come definito dall'articolo 227 del relativo Trattato istitutivo, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, si intendono inclusi il Principato di Monaco, Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), l'isola di Man e la Repubblica di San Marino; si intendono invece esclusi i dipartimenti d'oltre mare della Repubblica francese, il territorio di Bùsingen, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla e le isole Canarie.