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DECRETO-LEGGE 14 maggio 1993, n. 140

Proroga dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/5/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1993, n. 192 (in G.U. 18/06/1993, n.141)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1993)
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Testo in vigore dal: 19-6-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per il differimento dei  termini  per  la  presentazione
delle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei  redditi
delle  persone  fisiche  e  delle  societa'  e  associazioni  di  cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE)  di  cui  al
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, relativa  al  periodo  di
imposta 1992 e di quella relativa all'imposta di cui al decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 novembre 1992, n. 461, e' prorogato  al  ((15  luglio  1993)).  Il
termine per i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e delle
altre somme dovute con riferimento a tali dichiarazioni e'  prorogato
al 18 giugno 1993. 
  2. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni indicate nel
comma 1 da parte dei  soggetti  di  cui  al  secondo  e  terzo  comma
dell'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, che scade nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del presente  decreto  e  il  18  giugno  1993,  e'
prorogato al ((15 luglio 1993))  ed  il  termine  per  provvedere  ai
relativi versamenti e' prorogato al 18 giugno 1993. 
  ((2- bis. Nei confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e  2  del
presente articolo, le soprattasse previste dall'articolo 92, primo  e
secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,  per  l'omesso  o
l'insufficiente versamento delle imposte,  e  dei  relativi  acconti,
delle rate di imposta e delle altre somme, e  dei  relativi  acconti,
dovute con riferimento alle dichiarazioni di cui ai medesimi commi  1
e 2,  sono  fissate  nella  misura  unica  dell'1  per  cento  se  il
versamento e' eseguito entro il 30 giugno 1993 e del 3 per  cento  se
il versamento e' eseguito oltre tale data ed entro il 15 luglio 1993.
Le soprattasse sono ridotte alle misure di cui al periodo  precedente
a condizione che siano versate unitamente alle imposte, alle rate  di
imposta e  alle  altre  somme  cui  afferiscono.  Non  e'  dovuto  il
pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni)). 
  3. Per l'anno 1993 la denuncia relativa  all'imposta  comunale  per
l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere presentata
nel mese di luglio 1993; nello stesso mese deve essere effettuato  il
versamento dell'imposta dovuta per tale anno. 
  4. La prima rata dell'imposta comunale sugli  immobili  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, dovuta per l'anno 1993, deve essere versata dal 1 al  19  luglio
1993. 
  ((4- bis. Nelle more della effettiva riscossione delle  imposte  di
cui ai commi 3 e 4, i limiti quantitativi  per  le  anticipazioni  di
tesoreria per gli enti locali sono aumentati per un importo  pari  al
50 per cento della corrispondente  entrata  prevista  nei  rispettivi
bilanci di esercizio)).