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DECRETO-LEGGE 8 marzo 1993, n. 54

Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-3-1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1994)
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Testo in vigore dal:  10-3-1993 al: 8-5-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Sezioni regionali della Corte dei conti
1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.
2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.
3. A tutte le sezioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6, 9, 10 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.
4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare.
5. Contro le decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l'appello, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della decisione, alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati.
6. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali ordinarie centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale.
Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.
7. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1› gennaio 1994 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale per il Lazio.
8. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale di cui all'articolo 3 provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, almeno per la metà del fabbisogno, con magistrati assegnati d'ufficio, muniti di professionalità specifica.
9. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.