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DECRETO-LEGGE 12 gennaio 1993, n. 3

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/1/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/01/1993)
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Testo in vigore dal:  12-1-1993 al: 13-3-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla assunzione a tempo determinato di mille unità, in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV, di apportare alcune modifiche al testo unico in materia di stupefacenti, nonché di adottare disposizioni indispensabili per l'inizio del funzionamento di uffici giudiziari di nuova costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia, per gli affari sociali, dell'interno e della sanità, di concerto con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'alinea del comma 8 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: "L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:".
2. Al comma 8, lettera h), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente periodo:
"Le altre strutture pubbliche che provvedono alla acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso".
3. Al comma 13 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente periodo: "Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno 'sportello per il cittadinò per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione".
4. Al comma 14 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole "31 gennaio" sono sostituite dalle seguenti:
"31 marzo".