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DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1992, n. 515

Attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita.

note: Entrata in vigore del decreto:20/5/1993.Le disposizioni di cui all'art. 28 entrano in vigore: 31-12-1992. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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    NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
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    DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA.
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  • 25
  • DISPOSIZIONI SULLA LEGGE APPLICABILE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE E
    ALLE OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE
  • 26
  • MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE
    SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
  • 27
  • 28
  • 29
  • Allegati
Testo in vigore dal:  20-5-1993 al: 18-5-1995
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 90/619/CEE del Consiglio dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) Stato membro: uno Stato membro della Comunità economica europea;
b) Stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa di assicurazione;
c) Contratto: il contratto concernente le assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella allegata alla direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979;
d) Obbligazione: l'obbligazione derivante dal contratto di assicurazione o dalle operazioni previste dalla tabella allegata alla direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979;
e) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro in cui il contraente ha il proprio domicilio abituale ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa a cui si riferisce il contratto;
f) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento che assume l'obbligazione;
g) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'obbligazione quando l'obbligazione è assunta da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;
h) Società controllate: le società controllate così come defi- nite dall'art. 2359 c.c.;
i) Unità di conto europea (ECU): come definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale della Comunità economica europea.
(Direttiva n. 90/619, art. 2)
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
note del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art.
8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.