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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 1992, n. 519

Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/1/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1996)
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Testo in vigore dal:  15-1-1993 al: 20-12-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 6 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio del 29 aprile 1991, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, delle poste e delle telecomunicazioni e dell'indutria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono per:
a) "organismo notificato", un organismo, stabilito nella Comunità europea, iscritto in un elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, designato per una o più delle seguenti funzioni:
1) certificazione e controllo delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
2) certificazione e sorveglianza dei sistemi di qualità aziendale;
b) "requisiti essenziali", quei requisiti che si riferiscono:
1) alla sicurezza dell'utilizzatore, nella misura in cui tale requisito non sia già contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791;
2) alla sicurezza degli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni, nella misura in cui tale requisito non sia già contemplato dalla stessa legge 18 ottobre 1977, n. 791;
3) alla compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui questi riguardano l'apparecchiatura terminale in modo specifico;
4) alla protezione della rete pubblica di telecomunicazioni da danni;
5) alla utilizzazione efficace dello spettro delle radiofrequenze, se del caso;
6) all'interfunzionamento delle apparecchiature terminali con le apparecchiature della rete pubblica di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare, tassare, mantenere e interrompere collegamenti reali o virtuali;
7) all'interfunzionamento tra apparecchiature terminali attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, nei casi giustificati, definiti in sede comunitaria;
c) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
d) "apparecchiatura terminale", un'apparecchiatura destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:
1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
e) "specifica tecnica", la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;
f) "norma tecnica", la specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;
g) "regola tecnica comune", la regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee valide nei paesi della Comunità e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;
h) "approvazione amministrativa", l'atto relativo alla idoneità di un'apparecchiatura terminale ad essere connessa alla rete pubblica di telecomunicazioni.
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.