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DECRETO-LEGGE 20 novembre 1992, n. 450

Disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/11/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1993)
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Testo in vigore dal:  21-11-1992 al: 20-1-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure patrimoniali
1. Quando è disposto il giudizio o comunque si procede al giudizio in ordine a taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma, e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, su richiesta del pubblico ministero il giudice dispone, con decreto motivato, il sequestro di beni dell'imputato, nei limiti del valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato ovvero, per i delitti di concussione o corruzione, pari a quanto dato o ricevuto.
2. Il pubblico ministero può procedere ad indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie della persona nei cui confronti si procede al fine di individuare beni che possono essere sottoposti a sequestro ai sensi del comma 1, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
3. Il provvedimento di sequestro indicato nel comma 1 è adottato dal giudice competente in ordine alle misure cautelari, a norma degli articoli 279 del codice di procedura penale e 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso codice; prima della trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio, provvede il giudice per le indagini preliminari.
4. Il sequestro indicato nel comma 1 è regolato dalle disposizioni del codice di procedura penale concernenti il sequestro preventivo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 321 dello stesso codice.
5. L'interessato può chiedere che, in luogo del sequestro, sia ammessa la prestazione di cauzione o di altra idonea garanzia reale.
Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della garanzia; se questa non viene prestata nel termine e secondo le modalità stabilite, dispone il sequestro.
6. L'interessato può chiedere al giudice che si proceda all'espletamento di una perizia per accertare la corrispondenza tra l'effettivo valore dei beni sottoposti a sequestro e l'importo indicato nel comma 1.
7. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale per taluno dei delitti indicati nel comma 1, il giudice dispone, nel limite del valore ivi indicato, quale accertato in giudizio, la confisca dei beni sottoposti a sequestro, a norma dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, ovvero la confisca della somma depositata a titolo di cauzione, o dispone che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia.
8. Per l'esecuzione della confisca si osservano le disposizioni relative all'esecuzione della misura di sicurezza di cui all'articolo 240 del codice penale; l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.