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DECRETO-LEGGE 22 ottobre 1992, n. 415

((Modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno)).

note: Entrata in vigore del decreto: 22-10-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488 (in G.U. 21/12/1992, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal: 26-6-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rifinanziare  la
legge 1 marzo 1986, n. 64, sugli interventi nel Mezzogiorno, anche al
fine  del  pieno  utilizzo  dei  fondi  strutturali  della  Comunita'
europea; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 ottobre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e  per  gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con  i  Ministri
del tesoro, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. In attesa  della  trasformazione  dell'intervento  straordinario
attraverso un graduale passaggio  ad  una  gestione  ordinaria  degli
interventi per le  aree  depresse  del  territorio  nazionale,  anche
attraverso il ripristino della  dotazione  finanziaria  di  cui  alla
legge 1 marzo 1986, n. 64, garantendo la continuita' di sviluppo  dei
territori meridionali, e' autorizzata la spesa di 13.800 miliardi per
il finanziamento degli incentivi alle  attivita'  produttive  di  cui
alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in ragione di lire 2.125 miliardi per
l'anno 1992, lire  2.350  miliardi  per  l'anno  1993  e  lire  3.075
miliardi per l'anno 1994. Alla ripartizione del  residuo  importo  di
lire 6.250 miliardi per gli anni successivi  si  provvede  con  legge
finanziaria. Gli impegni di spesa possono  essere  assunti  anche  in
eccedenza alle predette quote annuali. 
  1-bis. Per gli interventi di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985,
n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1986,
n. 44, e successive modificazioni, e' autorizzata  l'ulteriore  spesa
di lire 200 miliardi per l'anno 1994. 
  2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134)). ((6)) 
  3. Restano ferme le disposizioni della legge 1 marzo 1986,  n.  64,
per gli interventi di agevolazione alle attivita' produttive che alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992,  n.  363,
risultavano: 
    a) inseriti nei contratti di programma gia' approvati dal CIPI  o
negli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo  7  della
legge 1 marzo 1986, n. 64; 
    b) deliberati in linea tecnica  dall'Agenzia  per  la  promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno; 
    c) relativi a Centri  di  ricerca  e  Progetti  di  ricerca,  non
inclusi nei contratti di programma, per i quali e' stato  emanato  il
provvedimento di ammissibilita'; 
    d) deliberati dalle  regioni  meridionali  o  dagli  istituti  di
credito convenzionati con le regioni stesse ai sensi dell'articolo 9,
comma 14, della legge 1 marzo 1986,  n.  64,  fino  alla  concorrenza
massima di lire 200 miliardi dello stanziamento previsto dal comma  1
del presente articolo; 
    e) richiesti con  domanda  acquisita  dagli  organismi  abilitati
anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  14
agosto 1992, n. 363,  ivi  comprese  quelle  riferite  ad  iniziative
indotte dalla  realizzazione  dei  contratti  di  programma  e  degli
accordi di programma, purche' siano stati avviati a realizzazione gli
investimenti alla predetta data ovvero riguardino investimenti per  i
quali risulta stipulato il contratto di locazione finanziaria con  le
societa' convenzionate, quelli deliberati o approvati dagli  istituti
di credito abilitati. 
  3-bis.  Gli  interventi  richiesti  con  domanda  acquisita   dagli
istituti abilitati anteriormente alla data di entrata in  vigore  del
decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che non rientrano in quelli  di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e)  del  comma  3,  sono  regolati
dalle norme di cui al comma 2. 
  3-ter. In  ogni  caso  il  provvedimento  di  concessione  per  gli
interventi di cui al comma  3,  lettera  e),  ha  durata  limitata  a
ventiquattro  mesi,  termine  entro  il   quale   il   programma   di
investimento  deve  essere  completato;  detto  termine  puo'  essere
eccezionalmente prorogato per non oltre sei mesi per cause  di  forza
maggiore. 
  4. Gli stanziamenti gia' individuati dal CIPI per la  realizzazione
dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti dall'Agenzia
per le agevolazioni industriali,  con  provvedimento  di  concessione
provvisoria, non potranno essere aumentati in relazione  ai  maggiori
importi   dell'intervento   finanziato   risultanti   in   sede    di
consuntivo.(4) 
  5.  Ai  programmi  cofinanziati  con  i  fondi  strutturali   della
Comunita' europea sono assicurate le risorse  di  cassa  disponibili,
necessarie per far fronte al finanziamento delle quote di  competenza
nazionale. A tal fine l'Agenzia per la promozione dello sviluppo  del
Mezzogiorno provvede alle relative erogazioni con priorita'  rispetto
ad  ogni   altra   destinazione.   Per   agevolare   l'utilizzo   dei
finanziamenti   diretti   alla   realizzazione    degli    interventi
cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la  data  del  31  gennaio  di
ciascun anno, individua le risorse della legge 1 marzo 1986,  n.  64,
destinate  dalle  regioni  ai  medesimi  interventi.  Dette   risorse
affluiscono al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della  legge
16 aprile 1987, n. 183, per il successivo trasferimento alle  regioni
secondo le norme in vigore. 
  6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con delibera CIPE  del
3 agosto 1988 al conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 13
della legge 1 marzo 1986, n. 64, fa carico  sulla  autorizzazione  di
spesa di cui al comma 1 ed e'  inscritta,  in  ragione  di  lire  300
miliardi per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello  stato  di  previ  sione  del
Ministero  del  tesoro  per  gli  anni  suddetti.  La  disponibilita'
riveniente per  effetto  di  quanto  precede  e'  corrispondentemente
portata ad integrazione  delle  risorse  destinate  al  finanziamento
degli incentivi alle attivita' produttive di cui alla citata legge n. 
64 del 1986. 
  7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per  gli
esercizi 1989, 1990, 1991  e  1992  e  non  ancora  impegnate  al  31
dicembre 1992, sono proposte dalle competenti  amministrazioni  dello
Stato, sentite le regioni interessate, per la revoca da  parte  della
Commissione CEE per essere  destinate  al  cofinanziamento  di  altri
interventi  con  priorita'  nei   territori   in   cui   ricadono   i
finanziamenti revocati. Le risorse impegnate al 31 dicembre  1991  in
relazione  ai  programmi  approvati  che  non  abbiano   dato   luogo
all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e non spese
almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre 1992, sono  proposte
alla Commissione  delle  Comunita'  europee  per  essere  revocate  e
successivamente  riprogrammate  per  la  parte  corrispondente   alla
percentuale non spesa; conseguentemente si procede alla rimodulazione
delle relative quote di cofinanziamento nazionale. 
  8. Per la realizzazione  di  progetti  strategici  funzionali  agli
investimenti nelle aree con maggiore ritardo di sviluppo, nonche' per
la concessione delle agevolazioni  previste  dal  comma  2,  entro  i
limiti delle risorse destinate dal CIPE, e' autorizzato il ricorso  a
mutui il cui onere, per capitale ed interessi, e'  assunto  a  totale
carico  del  bilancio  dello  Stato,  da  contrarre  tramite  primari
istituti di credito identificati dal Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per il
complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000
miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e  di  lire  1.000
miliardi per l'anno 1995.  I  prestiti  sono  contratti  nel  secondo
semestre di ciascun anno anche per la quota non  impegnata  nell'anno
precedente. Qualora  alla  realizzazione  dei  progetti  intervengano
altre amministrazioni  con  risorse  proprie,  si  provvede  con  gli
accordi di programma, come disciplinati dalla delibera  CIPE  del  29
dicembre 1986, pubblicata nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE delibera, previo parere
delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, la programmazione dei progetti  strategici
nei limiti delle disponibilita' di cui  alla  citata  legge  1  marzo
1986, n. 64, e al presente comma. 
  9. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del Ministro per  gli
interventi  straordinari  nel   Mezzogiorno,   sentite   le   regioni
interessate, alla revoca dei finanziamenti relativi  agli  interventi
finanziati sui piani annuali di attuazione,  rientranti  anche  nella
competenza regionale, che  non  risultino  avviati  entro  i  termini
previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali. Le  risorse
oggetto delle revoche vengono acquisite alla  programmazione  per  il
finanziamento  di  interventi  previsti  dal  presente  decreto,  con
priorita'  per  gli  interventi  localizzati  nei  territori  in  cui
ricadono i finanziamenti revocati. 
  10.  Sono  prorogati,  fino  al  30   aprile   1993,   gli   organi
amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e  lo  sviluppo
del Mezzogiorno, nonche' degli enti di promozione per lo sviluppo del
Mezzogiorno, di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64. 
  11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 DICEMBRE 1992, N. 488. 
  12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 DICEMBRE 1992, N. 488. 
  13. All'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire 2.800  miliardi
per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi per l'anno 1994,  ivi  compreso
quello valutato in lire 450 miliardi  per  l'anno  1993  e  lire  900
miliardi per l'anno 1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1992,
all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento. 
  14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 8
novembre 1991, n. 360, si  intendono  riferite  anche  all'erogazione
della somma di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 aprile  1991,
n. 134, per le finalita' ivi previste. 
  15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera f) che e' attribuito al  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE) la funzione  del  soppresso  Comitato
dei Ministri per il coordinamento della politica  industriale  (CIPI)
di emanazione delle disposizioni per la concessione  di  agevolazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.
415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n.
488. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 11 maggio 1999, n. 140 ha disposto (con l'art.  7,  comma  2)
che "L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,  n.
488, va interpretato nel senso che gli impegni  assunti  dall'Agenzia
per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle
agevolazioni industriali comprendono  tutti  quelli  derivanti  dalla
legge 14 maggio 1981, n. 219,  e  successive  modificazioni,  assunti
anche dai precedenti organi amministrativi competenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma  11)  che
"I procedimenti avviati in data anteriore  a  quella  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1  e   dalle   norme   di   semplificazione   recate   dal   presente
decreto-legge."