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LEGGE 28 febbraio 1986, n. 44

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/1986)
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Testo in vigore dal:  2-3-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: "29 anni," sono inserite le seguenti: "le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi,";
al comma 1, alla lettera c), è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per il terzo anno il contributo è concedibile semprechè dal progetto medesimo detto contributo risulti necessario per consentire l'equilibrio economico delle iniziative";
al comma 1, alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "avvalendosi dei soggetti pubblici e privati indicati al successivo comma 6";
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Tra le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono comprese le spese di progettazione, di studio di fattibilità e di analisi di mercato.
1-ter. Le cooperative di cui al precedente comma 1 devono essere iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ed i loro statuti devono prevedere espressamente ed inderogabilmente le clausole, di cui al successivo articolo 26 dello stesso decreto, che devono essere osservate in fatto. È consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi anche in misura superiore a quella fissata dall'articolo 23 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
1-quater. Nelle società di cui al precedente comma 1 è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione";
e il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le agevolazioni finanziarie sono concesse ed erogate secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali criteri e modalità tengono conto:
a) dell'opportunità di privilegiare, in termini di maggiori contributi in conto capitale, i progetti che, oltre ad avere le caratteristiche di cui al seguente comma, prevedano, tra l'altro, lo sfruttamento di beni e di infrastrutture già esistenti e la valorizzazione delle risorse locali e siano corredati da studi di fattibilità che comprovino le prospettive di mercato e l'economicità di gestione;
b) della residenza nel Mezzogiorno alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, o a data anteriore, della maggioranza dei giovani partecipanti alle cooperative od alle società;
c) della necessità di privilegiare le cooperative nella determinazione del contributo per le spese di gestione;
d) della necessità di evitare il cumulo delle agevolazioni finanziarie del presente decreto con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie;
e) dell'obbligo a carico del soggetto agevolato di non distogliere dall'uso previsto, per un congruo periodo di tempo, i beni strumentali agevolati;
f) della necessità di prevedere procedure tali da assicurare la massima celerità nell'erogazione dei contributi;
g) dell'opportunità di privilegiare le iniziative ubicate nelle zone a più alto livello di disoccupazione e, a parità di condizioni economiche e produttive, le iniziative promosse da cooperative e società a prevalente composizione femminile";
al comma 3, dopo la parola: "agricole" sono inserite le seguenti: ", alla produzione di beni sostitutivi di importazioni,";
al comma 4, dopo la parola: "prioritari" sono inserite le seguenti: "con particolare riguardo allo sviluppo della cooperazione";
al comma 5, sono aggiunte, infine, le parole: ", nonché da tre rappresentanti delle associazioni del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello nazionale";
al comma 6, dopo le parole: "il presidente del comitato" sono inserite le seguenti: ", previa deliberazione del comitato stesso,"; il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7. Il comitato, di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attività di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarità e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione.
7-bis. Le regioni meridionali possono costituire comitati regionali di promozione e di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile composti da rappresentanti della cooperazione, degli imprenditori e dei lavoratori e ne assicurano il funzionamento attraverso apposite segreterie tecniche anche decentrate territorialmente";
al comma 9, le parole: "può esprimere" sono sostituite dalla seguente: "esprime";
dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Ferme restando le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni si intendono rilasciate ove entro novanta giorni dalla regolare richiesta l'autorità che doveva provvedervi non le abbia esplicitamente rifiutate.
10-ter. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti 18 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1986, relativo al rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi, anche ai fini dei benefici previsti dal presente decreto, è prorogato al 31 marzo 1987";
il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Periodicamente, e almeno due volte l'anno, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno effettua appositi confronti di verifica o di valutazione dello stato di attuazione del presente decreto con le organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale e ne riferisce alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e l'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno";
dopo il comma 14, è inserito il seguente:
"14-bis. Con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo concernente "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" l'autorizzazione di spesa recata dal presente decreto e incrementata di lire 600 miliardi per il 1986, lire 700 miliardi per il 1987 e lire 780 miliardi per il 1988. Alla relativa copertura si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati con il predetto provvedimento legislativo concernente: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"".
All'articolo 2:
il comma 2 è soppresso.
AVVERTENZA:

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 10 marzo 1986.