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DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1992, n. 407

Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-10-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 482 (in G.U. 18/12/1992, n.297).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/2005)
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Testo in vigore dal:  19-10-1992 al: 18-12-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini previsti dagli articoli 32, comma 1, e 34, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, al fine di evitare l'interruzione della radiodiffusione sonora e televisiva da parte di soggetti privati;
Considerato che per le emittenti televisive locali è in corso di acquisizione la documentazione prescritta per il rilascio delle concessioni e sono pendenti numerosi ricorsi in opposizione avverso il decreto di approvazione degli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione;
Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso di definizione un apposito regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 28 febbraio 1993, nei confronti dei soggetti che, autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, risultano inclusi negli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione, approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992, o che abbiano presentato ricorsi in opposizione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla comunicazione della esclusione dagli elenchi e comunque fino alla decisione sui ricorsi medesimi.
2. Al fine di definire per le trasmissioni in codice un apposito regolamento, da emanarsi con il procedimento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice già presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 30 novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora.
Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1993. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Per le modalità di rilascio delle concessioni si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.
4. Fino al 30 novembre 1993 è, altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990.