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DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1992, n. 407

Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-10-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 1992, n. 482 (in G.U. 18/12/1992, n.297).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/09/2005)
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Testo in vigore dal: 8-9-2005
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                               Art. 1. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  prorogare  i
termini previsti dagli articoli 32, comma 1, e  34,  comma  6,  della
legge 6 agosto 1990, n. 223, al fine di evitare l'interruzione  della
radiodiffusione sonora e televisiva da parte di soggetti privati; 
  Considerato che per le emittenti televisive locali e' in  corso  di
acquisizione la  documentazione  prescritta  per  il  rilascio  delle
concessioni e sono pendenti numerosi ricorsi in  opposizione  avverso
il decreto di approvazione  degli  elenchi  degli  aventi  titolo  al
rilascio della concessione; 
  Considerato, altresi', che per le emittenti  televisive  nazionali,
che intendano trasmettere in codice, e' in corso  di  definizione  un
apposito regolamento; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 1992; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Al  fine  di  consentire  l'acquisizione  della  documentazione
prescritta,  il  termine   di   settecentotrenta   giorni,   previsto
dall'articolo 32, comma 1, della legge 6  agosto  1990,  n.  223,  e'
prorogato fino al 28 febbraio 1993, il Ministro delle poste  e  delle
telecomunicazioni, ai fini del  rilascio  delle  concessioni  per  la
radiodiffusione televisiva in ambito locale, esaminati i  ricorsi  in
opposizione presentati avverso il decreto del Ministro delle poste  e
delle telecomunicazioni del 12 agosto  1992,  di  cui  al  comunicato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, emana,
entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, apposito provvedimento con
cui  ridetermina  gli  allegati  al  decreto  ministeriale  predetto,
rendendo unica la graduatoria per ogni bacino di utenza ed annullando
la  distinzione  tra  emittenti  locali  con  copertura  inferiore  o
superiore al 70 per cento del territorio del bacino stesso. 
  2. Al fine di definire per le trasmissioni in  codice  un  apposito
regolamento, da emanarsi con il procedimento  previsto  dall'articolo
36 della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  il  termine  predetto  e'
prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti  dei  soggetti
che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo  al  rilascio  della
concessione in ambito nazionale, approvato con decreto  del  Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano
trasmettere in codice. In ogni caso le  istanze  di  concessione  per
trasmissioni in codice gia' presentate non potranno essere convertite
in istanze di concessione per trasmissioni non codificate. 
  3. Il termine di cui al comma 1 e' prorogato fino  al  30  novembre
1993 nei confronti dei soggetti  autorizzati  dalla  legge  6  agosto
1990,  n.  223,  a  proseguire  nell'esercizio  di  impianti  per  la
radiodiffusione   sonora.   Il   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni rilascia, ai soggetti autorizzati dall'articolo  32
della citata legge n. 223 del 1990, a proseguire nell'esercizio degli
impianti per la radiodiffusione sonora, le relative concessioni,  per
un periodo di due anni, purche' in possesso  dei  requisiti  previsti
dall'articolo 16, commi 5, 7, 9, 10, 11,  12,  13,  14,  15  ,  della
citata legge n. 223 del 1990 alla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. Conseguentemente lo schema
di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la  radiodiffusione
sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministro delle poste  e
delle telecomunicazioni alle regioni  e  alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1994. Le regioni e le province
autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello
schema di piano. Coloro che ottengono le  concessioni  ai  sensi  del
presente comma possono operare con gli  impianti  di  radiodiffusione
sonora e con i collegamenti di telecomunicazione eserciti  alla  data
del rilascio delle  concessioni  stesse,  purche'  censiti  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 3, della citata legge n.  223  del  1990,  ed
eventualmente modificati, ai sensi dell'articolo 32, comma  2,  della
medesima legge, dallo stesso esercente o da altro soggetto dal  quale
l'esercente li abbia acquisiti.(2) 
  3-bis. Al termine del periodo di due anni di cui  al  comma  3  del
presente   articolo,   il   rilascio   delle   concessioni   per   la
radiodiffusione sonora  puo'  avvenire  esclusivamente  a  favore  di
coloro che hanno presentato la domanda di cui all'articolo 32,  comma
1, della legge 6 agosto  1990,  n.  223,  e  che  hanno  ottenuto  la
concessione  ai  sensi  del  medesimo  comma  3.  Il  rilascio  delle
concessioni per la radiodiffusioni sonora deve  avvenire  sulla  base
dei criteri oggettivi di cui all'articolo 16, comma 17, della  citata
legge n. 223 del  1990,  sussistenti  alla  data  del  bando  di  cui
all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255, da emanare  almeno  centottanta  giorni  prima
della scadenza del suddetto periodo di due anni. 
  3-ter. Le norme di cui all'articolo 34,  comma  3,  della  legge  6
agosto 1990, n. 223, non si applicano alle concessioni  previste  per
le imprese di radiodiffusione sonora di cui al comma 3  del  presente
articolo. Durante il periodo di due  anni  di  cui  al  comma  3  del
presente articolo sono consentiti esclusivamente i  trasferimenti  di
proprieta' di intere aziende radiofoniche da un concessionario ad  un
altro concessionario, nonche' i trasferimenti di  proprieta'  di  cui
all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 223  del  1990.  Sono
altresi' consentite, secondo le procedure  di  cui  all'articolo  32,
comma 2, della citata legge n. 223 del 1990, le modifiche  operative,
tecniche e strutturali rese necessarie da motivate  situazioni  quali
sfratto, trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione  del  quadro
radioelettrico generale, ordinanze della pubblica  amministrazione  e
ottemperanza agli obblighi di legge. 
  3-quater. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6
agosto 1990, n. 223, che hanno inoltrato al Ministero delle  poste  e
delle telecomunicazioni, nel termine previsto da  tale  disposizione,
domanda di  concessione  per  la  radiodiffusione  sonora  in  ambito
nazionale, allegando la comunicazione di cui all'articolo  32,  comma
3, della medesima legge, qualora intendano rinunciare alla domanda di
concessione per la radiodiffusione sonora in ambito  nazionale,  sono
ammessi a presentare domanda di concessione  per  la  radiodiffusione
sonora in ambito locale entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3-quinquies. Gli obblighi di cauzione cui  sono  tenuti,  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 9, della legge  6  agosto  1990,  n.  223,  i
soggetti di cui al medesimo articolo 16, comma 8, lettere  a)  e  b),
possono essere assolti fino al momento del rilascio delle concessioni
di cui al comma 3 del presente articolo. 
  3-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). 
  3-septies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). 
  3-octies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)). 
  4. Fino al 30 novembre 1993 e', altresi', prorogato il  termine  di
novanta giorni previsto dall'articolo 34,  comma  6,  della  predetta
legge n. 223 del 1990. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  L'Errata-Corrige in G.U. 30/12/1992, n.  305,  ha  disposto  che  "
All'art. 1, co. 3, riportato nella  seconda  colonna,  alla  pag.  41
della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, al dodicesimo rigo,  dove  e'
scritto: "  .  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto.",  si  legga:  "  .  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."."