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DECRETO-LEGGE 11 settembre 1992, n. 374

Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-09-1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/1993)
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Testo in vigore dal:  13-9-1992 al: 11-11-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla assunzione a tempo determinato, in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di mille unità, di dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da infezione da HIV, di apportare alcune modifiche al testo unico in materia di stupefacenti, nonché di adottare disposizioni indispensabili per l'inizio del funzionamento di uffici giudiziari di nuova costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari in ferma di leva prolungata che saranno collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di leva che saranno collocati in congedo entro il 31 ottobre 1992. A tal fine i suddetti militari sono prosciolti anticipatamente dalla ferma contratta o dalla leva.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della difesa propone interpello tra tutti i militari di cui al comma 1; tra coloro che presentano domanda entro dieci giorni dall'interpello sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva.
Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o da un suo delegato e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.
3. Le graduatorie sono formate tenendo conto della anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
4. Non possono essere assunti gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.