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DECRETO-LEGGE 7 settembre 1992, n. 370

Differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 8/9/1992.
Decreto-Legge convertito dalla L. 05 novembre 1992, n. 428 (in G.U. 07/11/1992, n.263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-9-1992 al: 18-2-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini urgenti previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 agosto e del 4 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi urgenti in materia di lavoro portuale
1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, il commissario liquidatore, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede alla regolazione dei rapporti finanziari conseguenti all'applicazione del beneficio di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto-legge, il cui termine di scadenza è differito al 31 dicembre 1992, nel limite di 1.500 unità.
2. Per consentire il completamento degli interventi avviati, ivi comprese le esigenze finanziarie derivanti dal ripiano dei disavanzi registrati al 31 dicembre 1991 delle gestioni delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore è autorizzato a contrarre, nel secondo semestre 1992, ulteriori mutui con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 4, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 6 del 1990, nel complessivo importo di lire 183 miliardi.
3. Il commissario liquidatore ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.
4. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 30 miliardi annui a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge relativa alla definizione della gestione degli istituti contrattuali dei lavoratori portuali (rate ammortamento mutui)", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1992.