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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1992, n. 366

Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 05/09/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/1996)
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Testo in vigore dal:  5-9-1992 al: 3-5-1996
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 12 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, recante riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri organismi a composizione mista Stato- regioni;
Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1989 - serie generale - n. 62, recante istituzione dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1991 - serie generale - n. 60, recante individuazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dei comitati generali a competenza integrata funzionale di cui si avvale la Conferenza permanente;
Considerato che il supporto organizzativo alle attività della predetta Conferenza permanente assicurato, in prima attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'ufficio di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1989, non appare adeguato e conforme alle disposizioni legislative qui richiamate in premessa e che, conseguentemente, è necessario adottare un regolamento per la disciplina della organizzazione e del funzionamento della segreteria di cui all'art. 12, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;
Di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1

Attività della segreteria
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le espressioni abbreviate "segreteria", "Conferenza" e "comitati generali" nel presente decreto corrispondono rispettivamente alle parole "segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" di cui all'art. 12, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" di cui al comma 1 del medesimo art. 12 e "comitati generali a competenza integrata funzionale" di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418.
3. La segreteria opera alle dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza e, ai fini dell'esercizio delle funzioni della Conferenza, dei comitati generali e degli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui si avvale ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza e dei comitati generali, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;
b) alle attività istruttorie connesse alle attribuzioni della Conferenza e dei comitati generali, anche in collegamento con uffici serventi organi dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
c) ai compiti di natura istruttoria ed organizzativa e alla documentazione connessi all'attività della delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
d) ad ordinare in apposito archivio, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo, gli ordini del giorno, i verbali, le relazioni, gli atti, i provvedimenti ed ogni altra documentazione formata in relazione all'attività della Conferenza, dei comitati generali e degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni;
e) agli adempimenti strumentali all'attività delle commissioni, dei comitati e dei gruppi di lavoro operanti nell'ambito della Conferenza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi quì trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 12 e 17 della legge n. 400/1988, è il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). - 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.
7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome".
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 10 della legge n. 86/1989 è il seguente:
"Art. 10 (Sessione comunitaria della Conferenza Stato- regioni). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, convoca almeno ogni sei mesi una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale o provinciale.
2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:
a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;
b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, comma 1.
3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per gli aspetti di competenza di cui all'art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183".
- Il testo degli articoli 1 e 3 della legge n. 57/1990 è il seguente:
"Art. 1 (Autorità per l'Adriatico). - 1. È istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Autorità per l'Adriatico, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato a presiedere la Conferenza medesima, composta dai Ministri della marina mercantile, dell'ambiente, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della sanità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Abruzzo, Emilia- Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto. Alle riunioni dell'Autorità sono invitati i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'Autorità esercita le funzioni già attribuite al Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989, e in particolare:
a) adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, il piano di risanamento del mare Adriatico;
b) provvede al coordinamento degli interventi di emergenza su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dell'ambiente, approvando altresì il piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità; all'attuazione di detti interventi provvede il Ministro della marina mercantile anche mediante ordinanze ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
c) provvede al coordinamento della attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, avvalendosi di istituti universitari e di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati;
d) definisce i criteri per il riparto delle disponibilità finanziarie di cui alle lettere a) e b); impartisce direttive nei confronti delle amministrazioni statali regionali e degli enti locali; approva accordi di programma in attuazione degli interventi previsti; dispone il compimento degli atti sostitutivi e delle azioni di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei piani e dei programmi;
e) approva la relazione annuale da inviare al Parlamento;
f) esprime parere sulle proposte per accordi internazionali, anche scientifici, per la tutela del mare Adriatico.
3. L'Autorità può richiedere, su temi specificamente determinati, il parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui all'art. 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183".
"Art. 3 (Segreteria tecnica). - 1. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un rappresentante designato per la specifica competenza da ciascuna amministrazione centrale e da ciascuna regione di cui all'art. 1, coordinata da un segretario generale nominato, con durata quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dell'Autorità, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, equiparato, in quanto a stato giuridico ed a trattamento economico, in attesa delle disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico dei segretari generali dei bacini di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, a dirigente generale dello Stato di livello C.
2. Il segretario generale tra l'altro:
a) cura l'istruttoria degli atti di competenza dell'Autorità;
b) cura i rapporti ai fini del coordinamento delle rispettive attività con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
c) cura l'attuazione delle direttive dell'Autorità agendo per conto dell'Autorità medesima nei limiti dei poteri conferitigli".
- Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 416/1989 è il seguente:
"Art. 2 (Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato). - 1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.
2. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari, che entrino a qualsiasi titolo. È fatto altresì obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati dei cittadini extracomunitari in ingresso e trasmetterli al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.
3. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonché le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con gli stessi decreti viene altresì definito il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identità culturale ed il diritto allo studio e alla casa.
4. A tale scopo il Governo tiene conto:
a) delle esigenze dell'economia nazionale;
b) delle disponibilità finanziarie e delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari secondo quanto dispongono le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, nonché secondo quanto richiede la possibilità di reale integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella società italiana;
c) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari già presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio, nonché del numero di cittadini stranieri extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonché della concertazione in sede comunitaria.
5. Lo schema di decreto di cui al comma 3 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti e, decorsi quarantacinque giorni, viene definitivamente adottato, esaminando le osservazioni pervenute dalle stesse".
- Il testo degli articoli 4 e 16 della legge n. 390/1991 è il seguente:
"Art. 4 (Uniformità di trattamento). - 1. Con decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni tre anni:
a) i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di cui alla presente legge non destinati alla generalità degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
b) le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;
c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli privi di mezzi.
2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato sei mesi prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di riferimento, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 gosto 1988, n. 400. In prima applicazione il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto stesso".
"Art. 16 (Prestiti d'onore). - 1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende ed istituti di credito, anche in deroga a disposizioni di legge e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.
2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente, senza interessi, dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal completamento o dalla interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso legale.
3. Le regioni a statuto ordinario disciplinano le modalità per la concessione dei prestiti d'onore e, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono alla concessione di garanzie sussidiarie sugli stessi e alla corresponsione degli interessi, sulla base di criteri definiti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Le convenzioni che in materia le regioni stipulano con aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
a) i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di credito per il ritardo nell'erogazione delle rate del prestito.
4. Ad integrazione delle disponibilità finanziarie destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente articolo, è istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il Ministero, un "Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore". Il Fondo è ripartito per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo assegnato a ciascuna regione non può essere superiore allo stanziamento destinato dalla stessa per le finalità di cui al presente articolo".
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 412/1991 è il seguente:
"Art. 4 (Assistenza sanitaria). - 1. Il Governo determina, con effetto dal 1 gennaio 1992, i livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale nonché gli standard organizzativi e di attività da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992. Il provvedimento è adottato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato à termini dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, sulla base dei seguenti limiti e princìpi:
a)-d) (Omissis);
e) in ogni caso è garantita la somministrazione gratuita di farmaci salvavita ed il regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria prevista dalle leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il rispetto dell'uniformità delle prestazioni è effettuata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al Parlamento al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.
2-12 (Omissis).
13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse finalità, per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché gli istituti zooprofilattici sperimentali sono autorizzati a contrarre mutui per un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione, da ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e da ciascun istituto zooprofilattico sperimentale. Le operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli istituti di credito ordinario e speciale individuati da apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti oneri di ammortamento valutati in lire 384 miliardi per l'anno 1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale - allo scopo vincolata.
14 (Omissis).
15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, previo conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione della disponibilità per i mutui.
16. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992, degli andamenti di spesa nelle distinte regioni in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
L'attuazione delle disposizioni è condizione preliminare per essere ammessi alla verifica. La predetta Conferenza esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.
17-18 (Omissis)".
- Il testo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 418/1989 è il seguente:
"Art. 6 (Funzionamento della Conferenza). - 1. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, anche per quanto concerne la sessione comunitaria di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e specificamente per quelle attribuite dall'art. 1, la Conferenza può riunirsi in comitati generali con l'intervento dei Ministri di settore.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza, sono individuati i comitati generali a competenza integrata funzionale e la loro composizione, con riferimento ai settori degli affari istituzionali e generali, degli affari finanziari, del governo del territorio e della tutela dell'ambiente, dei servizi sanitari e sociali e delle attività produttive.
3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Conferenza, anche quando si riunisce in comitato generale, si avvale ai fini istruttori degli esistenti organismi a composizione mista Stato-regioni, comunque denominati, operanti a tale scopo come suoi comitati speciali.
4. La Conferenza riceve preventivamente l'ordine del giorno dagli organismi a composizione mista, il verbale delle deliberazioni assunte, nonché una relazione annuale sull'attività da loro svolta; analoga relazione viene inviata dagli organismi a composizione mista a carattere regionale.
5. La documentazione di cui al comma 4 è ordinata, a cura della segreteria della Conferenza, in apposito archivio, a disposizione della amministrazione statale e regionale interessata, e costituisce parte integrante della relazione che il Ministro per gli affari regionali presenta alla commissione parlamentare per le questioni regionali ai sensi dell'art. 12, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Conferenza definisce i criteri e le modalità per l'acquisizione dei pareri regionali su questioni generali, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 3, comma 2.
6. Nei casi in cui più regioni siano chiamate ad esprimere pareri su questioni di carattere generale nell'ambito di un procedimento statale che interessi le loro competenze, il presidente può convocare la Conferenza per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e d). Tali pareri sono resi dai presidenti delle predette regioni nell'ambito della Conferenza, anche in sede di comitato generale".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 12 della citata legge n. 400/1988 si veda in nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 6 del citato D.Legs. n. 418/1989 si veda in nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 4 della legge n. 412/1991 si veda in nota alle premesse.