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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1992, n. 366

Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 05/09/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/04/1996)
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Testo in vigore dal: 4-5-1996
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                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visti gli articoli 12 e 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri"; 
  Visto il decreto legislativo 16  dicembre  1989,  n.  418,  recante
riordinamento  delle  funzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e  degli  altri  organismi  a  composizione  mista  Stato-
regioni; 
  Viste le ulteriori disposizioni riguardanti la predetta  Conferenza
permanente e, in particolare, l'art. 10 della legge 9 marzo 1989,  n.
86, gli articoli 1 e 3 della legge 19 marzo 1990, n.  57,  l'art.  2,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, gli  articoli  4,
comma 2, e 16, commi 3 e 4, della legge  2  dicembre  1991,  n.  390,
nonche' l'art. 4, comma 1, lettera e), e commi 13,  15  e  16,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412; 
  Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 marzo  1989  -  serie  generale  -  n.  62,
recante  istituzione  dell'ufficio  di  segreteria  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1991, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 12 marzo  1991  -  serie  generale  -  n.  60,
recante individuazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo
16  dicembre  1989,  n.  418,  dei  comitati  generali  a  competenza
integrata funzionale di cui si avvale la Conferenza permanente; 
  Considerato che il  supporto  organizzativo  alle  attivita'  della
predetta Conferenza permanente assicurato, in prima attuazione  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'ufficio di cui al  citato  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16  febbraio  1989,
non appare adeguato e  conforme  alle  disposizioni  legislative  qui
richiamate  in  premessa  e  che,  conseguentemente,  e'   necessario
adottare un regolamento per la disciplina della organizzazione e  del
funzionamento della segreteria di cui all'art. 12, commi 3 e 4, della
legge n. 400 del 1988; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale dell'11 maggio 1992; 
  Di concerto con il Ministro per  le  riforme  istituzionali  e  gli
affari regionali; 
                             A D O T T A 
                       il seguente regolamento 
                               Art. 1. 
                     Attivita' della segreteria 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' costituita la
segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Le espressioni abbreviate "segreteria", "Conferenza" e "comitati
generali" nel presente  decreto  corrispondono  rispettivamente  alle
parole "segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano"  di
cui all'art. 12, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,
"Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano"  di  cui  al  comma  1  del
medesimo  art.  12  e  "comitati  generali  a  competenza   integrata
funzionale" di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo
16 dicembre 1989, n. 418. 
  3. La segreteria opera alle dipendenze e secondo gli indirizzi  del
presidente della Conferenza e, ai fini dell'esercizio delle  funzioni
della  Conferenza,  dei  comitati  generali  e  degli   organismi   a
composizione mista Stato-regioni di cui si avvale ai sensi  dell'art.
6, comma 3,  del  decreto  legislativo  16  dicembre  1989,  n.  418,
provvede: 
    a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della
Conferenza e  dei  comitati  generali,  ivi  compresa  l'informazione
relativa alle determinazioni assunte; 
    b) alle attivita' istruttorie connesse  alle  attribuzioni  della
Conferenza e dei comitati generali, anche in collegamento con  uffici
serventi organi dello Stato, delle regioni e delle province autonome; 
    c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.C. M. 26 OTTOBRE 1995, N. 589)); 
    d) ad ordinare in apposito archivio, ai sensi dell'art. 6,  comma
6, del citato decreto legislativo, gli ordini del giorno, i  verbali,
le relazioni, gli atti, i provvedimenti ed ogni altra  documentazione
formata in relazione all'attivita'  della  Conferenza,  dei  comitati
generali e degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni; 
    e) agli adempimenti strumentali all'attivita' delle  commissioni,
dei comitati e  dei  gruppi  di  lavoro  operanti  nell'ambito  della
Conferenza.