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DECRETO-LEGGE 14 agosto 1992, n. 361

Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/08/1992.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1992)
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Testo in vigore dal:  20-8-1992 al: 18-10-1992

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini previsti dall'articolo 32, comma 1, e dall'articolo 34, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, al fine di evitare l'interruzione della radiodiffusione sonora e televisiva da parte di soggetti privati;
Considerato che per le emittenti televisive locali è in corso di acquisizione la documentazione prescritta per il rilascio delle concessioni;
Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso di definizione un apposito disciplinare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 28 febbraio 1993, nei confronti dei soggetti che, autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, risultano inclusi negli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione, approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992.
2. Al fine di definire un apposito desciplinare per le trasmissioni in codice, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992 e intendano trasmettere in codice.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 28 febbraio 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora.
4. Fino alla stessa data è, altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990.
5. Le norme di cui al comma 7 dell'articolo 15 hanno efficacia a decorrere dal 1' ottobre 1994.