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LEGGE 14 febbraio 1992, n. 189

Modifiche alla legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

note: Entrata in vigore della legge: 18/03/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-3-1992 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente:
"Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato almeno quattro esami negli insegnamenti previsti per detto anno e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite dal piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con l'anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 52/1963 (Riordinamento del Corpo del genio aeronautico), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 8. - Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato almeno quattro esami negli insegnamenti previsti per detto anno e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite dal piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con l'anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.
Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facoltà o del politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere all'Accademia.
Coloro che non superino gli esami di cui al primo comma sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina".